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Document 32002D0975

2002/975/CE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5051]

GU L 337 del 13.12.2002, pp. 87–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2004; abrogato da 32004D0666

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/975/oj

32002D0975

2002/975/CE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5051]

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 13/12/2002 pag. 0087 - 0092


Decisione della Commissione

del 12 dicembre 2002

relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti

[notificata con il numero C(2002) 5051]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/975/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(5), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Nel 1999 e nel 2000 si sono manifestati in Italia focolai d'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N1 che hanno arrecato ingenti danni economici all'industria avicola. Un virus a bassa patogenicità era circolato nel paese prima dell'epidemia.

(2) Nell'ottobre 2002, nel quadro della sorveglianza dell'influenza aviaria, la presenza di virus a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 è stata individuata in Veneto e in Lombardia.

(3) Attualmente, il controllo delle infezioni di influenza aviaria a bassa patogenicità non è regolamentato dalla normativa comunitaria.

(4) Le autorità veterinarie competenti hanno adottato misure di lotta volte ad impedire la diffusione della malattia in altre zone. Tali misure non hanno tuttavia permesso un sufficiente contenimento dell'infezione.

(5) Il virus a bassa patogenicità può trasformarsi in virus altamente patogeno e provocare gravi epidemie della malattia.

(6) Nel corso della precedente epidemia di influenza aviaria in Italia, la Commissione ha approvato un programma di vaccinazione, da attuarsi unitamente a una sorveglianza intensiva e a talune disposizioni relative agli scambi intracomunitari di pollame vivo e prodotti a base di pollame.

(7) Nel quadro delle azioni successive alla campagna di vaccinazione, determinate misure relative alla limitazione dei movimenti negli scambi intracomunitari di pollame vivo e prodotti a base di pollame sono state mantenute con l'adozione della decisione 2002/552/CE della Commissione(6).

(8) L'esperienza della campagna di vaccinazione italiana indica che essa è riuscita ad arrestare la propagazione del virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità.

(9) Il sottotipo H7N3 del virus dell'influenza aviaria è responsabile delle attuali infezioni, mentre all'origine dell'epidemia precedente era il sottotipo H7N1.

(10) L'infezione è attualmente diffusa in una zona d'Italia caratterizzata da consistente patrimonio avicolo.

(11) In questo contesto, la vaccinazione può costituire un mezzo efficace per corroborare le misure di lotta contro la malattia.

(12) Laddove viene praticata la vaccinazione contro l'influenza aviaria, è necessario sottoporre gli animali vaccinati a limitazioni dei movimenti.

(13) Le autorità italiane hanno presentato un programma di vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in una zona circoscritta del territorio italiano, comprendente specifiche limitazioni dei movimenti.

(14) Ai fini dell'esecuzione del programma, le autorità italiane hanno autorizzato l'uso di due vaccini inattivati contro l'influenza aviaria. Per la fase iniziale, un vaccino omologo è ottenuto dal ceppo madre CK/Pak/1995-H7N3. Nella fase successiva, a partire dall'inizio del 2003, verrà utilizzato un vaccino eterologo ottenuto dal ceppo madre A/CK/Italy/AG-473/1999-H7N1.

(15) Il programma di vaccinazione presentato dall'Italia è stato esaminato nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico.

(16) La sorveglianza dei gruppi di pollame vaccinati e non vaccinati verrà proseguita, anche con l'uso del test sierologico (test IFA) approvato con decisione 2001/847/CE della Commissione(7).

(17) Le autorità italiane introducono, in concomitanza con la vaccinazione del pollame, specifiche limitazioni dei movimenti degli animali, applicabili agli scambi intracomunitari.

(18) Per motivi di chiarezza, la decisione 2002/552/CE deve essere abrogata, in quanto le sue disposizioni sono sostituite dalla presente decisione.

(19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato dall'Italia, da attuarsi nella zona indicata nell'allegato I.

Articolo 2

I movimenti di volatili vivi, uova da cova, uova da mensa e carni fresche di pollame da, verso e dentro la zona indicata nell'allegato I sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti dalla zona indicata nell'allegato I.

2. La spedizione di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da parti del territorio italiano non comprese nella zona indicata nell'allegato I è autorizzata a condizione che:

- sia stato possibile escludere qualsiasi contatto o altro legame epidemiologico relativo all'influenza aviaria tra l'azienda d'origine e aziende o centri d'incubazione situati nella zona di cui all'allegato I e

- l'azienda d'origine non sia situata in una delle zone soggette a limitazioni definite dall'autorità competente in relazione all'influenza aviaria.

3. È vietata la spedizione dall'Italia di uova da mensa ottenute da pollame vaccinato contro l'influenza aviaria e originario della zona definita nell'allegato I.

Articolo 4

I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall'Italia devono recare la seguente dicitura: "Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2002/975/CE".

Articolo 5

1. Le carni fresche di pollame devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio(8) e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da:

a) volatili vaccinati contro l'influenza aviaria;

b) gruppi di volatili sieropositivi all'influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione di cui all'articolo 1;

c) volatili originari di aziende situate nella zona soggetta a limitazioni che sarà stabilita, su un raggio di almeno 3 km, intorno a ciascuna azienda avicola in cui sia presente l'infezione da influenza aviaria a bassa patogenicità conformemente al programma di vaccinazione di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le carni fresche ottenute da tacchini vaccinati contro l'influenza aviaria con un vaccino eterologo del sottotipo (H7N1) non devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da gruppi di tacchini da macello che:

i) sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo a un test per l'individuazione dell'influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;

per l'esame:

- dei volatili vaccinati, deve essere utilizzato il test IFA,

- dei volatili di controllo, deve essere utilizzato il test d'inibizione dell'emoagglutinazione (HI), il test AGID o il test ELISA; tuttavia, se necessario, potrà essere utilizzato anche il test IFA;

ii) sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;

iii) sono stati sottoposti con esito negativo a un test sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria presso il laboratorio nazionale, conformemente alla procedura di campionamento ed analisi prevista all'allegato II della presente decisione;

iv) devono essere spediti direttamente a un macello designato dall'autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l'arrivo. I volatili devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni.

3. Le carni fresche di tacchino che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 devono essere accompagnate dal certificato sanitario di cui all'allegato VI della direttiva 71/118/CEE del Consiglio(9), che deve includere al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:

"Le carni di tacchino sopra descritte sono conformi alla decisione 2002/.../CE".

Articolo 6

Le autorità italiane provvedono affinché, nella zona indicata nell'allegato I:

1) per la raccolta, il magazzinaggio e il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;

2) tutti i mezzi utilizzati per il trasporto di volatili da cortile, uova da cova, uova da mensa e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall'autorità competente.

Articolo 7

I movimenti di volatili da cortile vivi e di uova da cova provenienti da parti del territorio italiano non comprese nella zona indicata nell'allegato I, a destinazione di altri Stati membri, sono autorizzati soltanto con un preavviso di cinque giorni notificato alle autorità veterinarie centrali e locali del paese di destinazione. Detto preavviso deve essere emesso dall'autorità veterinaria competente.

Articolo 8

1. Le autorità italiane notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, con un anticipo di almeno un giorno, la data di inizio della campagna di vaccinazione.

2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 si applicano a decorrere dalla data di inizio della campagna di vaccinazione.

Articolo 9

1. Ogni sei mesi le autorità italiane presentano una relazione recante informazioni sull'efficacia del programma di vaccinazione di cui all'articolo 1.

2. La presente decisione, e in particolare la durata del periodo durante il quale le limitazioni dei movimenti di cui agli articoli da 2 a 7 restano in vigore successivamente al completamento del programma di vaccinazione, devono essere riesaminati di conseguenza.

Articolo 10

La decisione 2002/552/CE è abrogata.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(4) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(5) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

(6) GU L 180 del 10.7.2002, pag. 24.

(7) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 61.

(8) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

(9) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

ALLEGATO I

ZONA DI VACCINAZIONE

Regione Veneto

Provincia di Verona

La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

Albaredo d'Adige

Angiari

Arcole

Belfiore

Bevilacqua

Bonavigo

Boschi Sant'Anna

Bovolone

Buttapietra

Zona di Calmiero a sud dell'autostrada A4

Casaleone

Castel d'Azzano

Zona di Castelnuovo del Garda a sud dell'autostrada A4

Cerea

Cologna Veneta

Zona di Colognola ai Colli a sud dell'autostrada A4

Concamarise

Erbé

Gazzo Veronese

Isola della Scala

Isola Rizza

Zona di Lavagno a sud dell'autostrada A4

Minerbe

Zona di Monteforte d'Alpone a sud dell'autostrada A4

Mozzecane

Nogara

Nogarole Rocca

Oppeano

Palù

Zona di Peschiera del Garda a sud dell'autostrada A4

Povegliano Veronese

Pressana

Ronco all'Adige

Roverchiara

Roveredo di Guà

Zona di S. Bonifacio a sud dell'autostrada A4

Zona di S. Giovanni Lupatoto a sud dell'autostrada A4

Zona di S. Martino Buon Albergo a sud dell'autostrada A4

S. Pietro di Morubio

Salizzole

Sanguinetto

Zona di Soave a sud dell'autostrada A4

Sommacampagna

Zona di Sona a sud dell'autostrada A4

Sorgà

Trevenzuolo

Valeggio sul Mincio

Zona di Verona a sud dell'autostrada A4

Veronella

Vigasio

Villafranca di Verona

Zevio

Zimella

Provincia di Vicenza

La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

Agugliaro

Albettone

Alonte

Asigliano Veneto

Barbarano Vicentino

Campiglia dei Berici

Castegnero

Lonigo

Montegalda

Montegaldella

Mossano

Nanto

Noventa Vicentina

Orgiano

Poiana Maggiore

S. Germano dei Berici

Sossano

Villaga

Provincia di Padova

La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

Carceri

Casale di Scodosia

Este

Lozzo Atestino

Megliadino S. Fidenzio

Megliadino S. Vitale

Montagnana

Ospedaletto Euganeo

Ponso

S. Margherita d'Adige

Saletto

Urbana

Regione Lombardia

Provincia di Mantova

La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

Acquanegra sul Chiese

Asola

Bigarello

Canneto sull'Oglio

Casalmoro

Casaloldo

Casalromano

Castel d'Ario

Castel Goffredo

Castelbelforte

Castiglione Delle Stiviere

Cavriana

Ceresara

Gazoldo Degli Ippoliti

Goito

Guidizzolo

Mariana Mantovana

Marmirolo

Medole

Monzambano

Piubega

Ponti sul Mincio

Porto Mantovano

Redondesco

Rodigo

Roncoferraro

Roverbella

San Giorgio di Mantova

Solferino

Villimpenta

Volta Mantovana

Provincia di Brescia

La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

Acquafredda

Alfianello

Azzano Mella

Bagnolo Mella

Barbariga

Bassano Bresciano

Berlingo

Borgo San Giacomo

Borgosatollo

Brandico

Zona di Brescia a sud dell'autostrada A4

Zona di Calcinato a sud dell'autostrada A4

Calvisano

Capriano del Colle

Carpendolo

Zona di Castegnato a sud dell'autostrada A4

Castel Mella

Castelcovati

Zona di Castenedolo a sud dell'autostrada A4

Castrezzato

Cazzago San Martino

Chiari

Cigole

Boccaglio

Cologne

Comezzano-Cizzago

Corzano

Dello

Zona di Desenzano del Garda a sud dell'autostrada A4

Zona di Erbusco a sud dell'autostrada A4

Fiesse

Flero

Gambara

Ghedi

Gottolengo

Isorella

Leno

Lograto

Zona di Lonato a sud dell'autostrada A4

Longhena

Maclodio

Mairano

Manerbio

Milzano

Montichiari

Montirone

Offlaga

Orzinuovi

Orzivecchi

Zona di Ospitaletto a sud dell'autostrada A4

Zona di Palazzolo sull'Oglio a sud dell'autostrada A4

Pavone del Mella

Pompiano

Poncarale

Pontevico

Pontoglio

Zona di Pozzolengo a sud dell'autostrada A4

Pralboino

Quinzano d'Oglio

Remedello

Zona di Rezzato a sud dell'autostrada A4

Roccafranca

Zona di Roncadelle a sud dell'autostrada A4

Zona di Rovato a sud dell'autostrada A4

Rudiano

San Gervasio Bresciano

San Paolo

San Zeno Naviglio

Seniga

Torbole Casaglia

Travagliato

Trenzano

Urago d'Oglio

Verolanuova

Verolavecchia

Villachiara

Visano

ALLEGATO II

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI

1. Introduzione ed obiettivo generale

Il test di immunofluorescenza indiretta (test IFA) messo a punto è inteso a distinguere i tacchini vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione "DIVA" (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto dal virus selvatico del sottotipo H7N3.

2. Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri

Le carni provenienti da gruppi di tacchini vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che:

il veterinario ufficiale prelevi campioni ematici:

- da ciascun gruppo di tacchini destinati al macello, tenuti nello stesso edificio dell'azienda in questione,

- nelle 48 ore precedenti alla spedizione degli animali verso il macello,

- da almeno 10 animali vaccinati scelti a caso da ciascun gruppo.

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