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Document 32004R0776
Commission Regulation (EC) No 776/2004 of 26 April 2004 amending Regulation (EC) No 349/2003 suspending the introduction into the Community of specimens of certain species of wild fauna and flora
Regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2004 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche
Regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2004 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche
GU L 123 del 27.4.2004, pp. 31–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 17/02/2005; abrog. impl. da 32005R0252
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/776/oj
Regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2004 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 27/04/2004 pag. 0031 - 0049
Regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione del 26 aprile 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2004 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), in particolare l'articolo 19, punto 2, sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). (2) L'elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 349/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche(2). (3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l'introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. (4) Sulla scorta di altre recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che la sospensione dell'introduzione nella Comunità del Lama guanicoe proveniente dal Cile non è più giustificata dallo stato di conservazione di questa specie. (5) I paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni di cui al considerando 3 sono stati consultati. (6) L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(3), stabilisce le disposizioni per l'applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni stabilite dalla Commissione. (7) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 349/2003. (8) La necessità di evitare ripercussioni sugli scambi commerciali giustifica l'entrata in vigore del regolamento il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione. (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato al regolamento (CE) n. 349/2003 è sostituito dall'allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004. Per la Commissione Margot Wallström Membro della Commissione (1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione (GU L 251 del 27.8.2003, pag. 3). (2) GU L 51 del 26.2.2003, pag. 3. (3) GU L 250 del 30.8.2001, pag. 1. ALLEGATO Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa >SPAZIO PER TABELLA> Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa >SPAZIO PER TABELLA>