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Document 32004R0778

Regolamento (CE) n. 778/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che rettifica la versione portoghese del regolamento (CE) n. 40/2004 relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

GU L 123 del 27.4.2004, p. 62–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/778/oj

32004R0778

Regolamento (CE) n. 778/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che rettifica la versione portoghese del regolamento (CE) n. 40/2004 relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 27/04/2004 pag. 0062 - 0062


Regolamento (CE) n. 778/2004 della Commissione

del 26 aprile 2004

che rettifica la versione portoghese del regolamento (CE) n. 40/2004 relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 11, primo comma, secondo trattino, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Un errore è sfuggito nella versione in lingua portoghese dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 40/2004 della Commissione(2).

(2) La versione portoghese deve quindi essere rettificata.

(3) Dato che il regolamento (CE) n. 40/2004 si applica dall'8 marzo 2003 al 31 dicembre 2004, è opportuno che il presente regolamento si applichi per lo stesso periodo, tranne per ciò che riguarda le esportazioni per le quali sono già state versate le restituzioni.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda unicamente la versione portoghese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004 alle esportazioni effettuate dopo l'8 marzo 2003, ad eccezione delle esportazioni per le quali sono già state versate le restituzioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2) GU L 6 del 10.1.2004, pag. 17.

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