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Document 32004R0779

Regolamento (CE) n. 779/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che rettifica i testi in lingua francese e olandese del regolamento (CE) n. 2277/2003 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

GU L 123 del 27.4.2004, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/779/oj

32004R0779

Regolamento (CE) n. 779/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che rettifica i testi in lingua francese e olandese del regolamento (CE) n. 2277/2003 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 27/04/2004 pag. 0063 - 0063


Regolamento (CE) n. 779/2004 della Commissione

del 26 aprile 2004

che rettifica i testi in lingua francese e olandese del regolamento (CE) n. 2277/2003 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1), in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) I testi in lingua francese e olandese del regolamento (CE) n. 2277/2003 della Commissione(2) differiscono dai testi nelle altre lingue ufficiali della Comunità. È quindi necessario rettificare i testi in queste due lingue.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2277/2003 è rettificato come segue:

1) riguarda unicamente il testo francese;

2) riguarda unicamente il testo olandese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 1).

(2) GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68.

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