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Document 32004D0580

2004/580/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE

GU L 261 del 6.8.2004, pp. 116–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/580/oj

6.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/116


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE

(2004/580/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Prima di presentare la sua proposta, la Commissione ha consultato il comitato economico e finanziario.

(2)

Con decisione 1999/282/CE (2) il Consiglio, sulla scia della crisi del Kosovo, ha approvato un'assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania per un importo massimo di 20 milioni di EUR nella forma di un prestito a lungo termine. Poiché la situazione della bilancia dei pagamenti è risultata migliore del previsto, le autorità albanesi non hanno chiesto che l'assistenza fosse erogata; di conseguenza, la Commissione l'ha cancellata dai programmi nel 2001.

(3)

Nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, che costituisce il contesto per le relazioni dell'UE con la regione, è auspicabile sostenere le azioni intese a favorire la stabilizzazione politica ed economica in Albania, nella prospettiva di sviluppare una relazione di piena cooperazione con la Comunità; l'accordo di stabilizzazione e di associazione che viene attualmente negoziato tra l'Albania e l'UE si propone questo stesso obiettivo.

(4)

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato il 21 giugno 2002 un programma triennale a favore dell'Albania, sostenuto da una Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) per un importo di circa 36 milioni di dollari, in appoggio al programma economico delle autorità albanesi per il periodo giugno 2002-giugno 2005; di questo importo, si prevede che saranno erogati nel 2004 11 milioni di dollari.

(5)

Nel quadro della nuova Country Assistance Strategy (CAS) triennale approvata dal Board della Banca mondiale il 20 giugno 2002, si prevede che verranno erogati nel 2004 8 milioni di dollari a titolo del Poverty Reduction Support Credit.

(6)

Al di là dei finanziamenti che dovrebbero essere prevedibilmente messi a disposizione da parte del FMI e della Banca mondiale, resta da coprire nel 2004 un consistente fabbisogno di finanziamento residuo, al fine di sostenere gli obiettivi politici del programma di riforme del governo.

(7)

La Comunità ha già concesso all'Albania un'assistenza macrofinanziaria; le autorità albanesi hanno chiesto ulteriore assistenza finanziaria alle istituzioni finanziarie internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali.

(8)

La concessione all'Albania di assistenza macrofinanziaria è una misura adeguata per aiutare il paese a soddisfare le sue esigenze di finanziamento esterno, tra l'altro rafforzando le sue riserve e il suo bilancio.

(9)

L'assistenza macrofinanziaria comunitaria, attraverso un prestito a lungo termine e una sovvenzione a fondo perduto, è una misura adeguata per contribuire alla sostenibilità della posizione finanziaria dell'Albania nei confronti dell'estero, dato il livello relativamente basso di sviluppo del paese.

(10)

Il presente contributo finanziario, in particolare la componente «contributo a fondo perduto», dovrebbe essere fornita previa verifica del soddisfacimento delle condizioni finanziarie ed economiche stabilite.

(11)

Per garantire una sufficiente tutela degli interessi finanziari della Comunità nel quadro della presente assistenza macrofinanziaria, è necessario prevedere che l'Albania prenda misure opportune per prevenire frodi e altre irregolarità in relazione a tale assistenza e che vengano effettuati controlli da parte della Commissione e audit da parte della Corte dei conti.

(12)

L'inclusione nell'assistenza di una componente costituita da un contributo a fondo perduto non pregiudica i poteri dell'Autorità di bilancio.

(13)

È opportuno che la presente assistenza sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.

(14)

Il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri di azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La Comunità concede all'Albania assistenza macrofinanziaria sotto forma di un prestito a lungo termine e di un contributo a fondo perduto al fine di aiutare il paese a fare fronte al suo fabbisogno di finanziamento esterno, tra l'altro rafforzando le sue riserve e sostenendo il suo bilancio.

2.   La componente «prestito» della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale di 9 milioni di EUR, con una durata massima di 15 anni. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione dell'Albania attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3.   La componente «contributo a fondo perduto» della presente assistenza consiste in un importo massimo di 16 milioni di EUR.

4.   L'assistenza finanziaria comunitaria è gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi conclusi tra il FMI e l'Albania.

5.   L'assistenza finanziaria comunitaria è messa a disposizione nell'arco di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare di un anno al massimo il periodo di disponibilità.

Articolo 2

1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità dell'Albania le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie cui è subordinato il prestito, che saranno oggetto di un memorandum d'intesa. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2.   Prima di procedere all'erogazione effettiva dell'assistenza comunitaria la Commissione verifica l'affidabilità dei circuiti finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Albania che hanno rilevanza per la presente assistenza macrofinanziaria comunitaria.

3.   La Commissione verifica a intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in coordinamento con il FMI, che le politiche economiche dell'Albania rispondano agli obiettivi dell'assistenza e che siano soddisfatte le condizioni di politica economica e finanziarie alle quali essa è subordinata.

Articolo 3

1.   Le componenti di prestito e di sovvenzione dell'assistenza sono messe a disposizione dell'Albania dalla Commissione in almeno due quote. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e l'esito positivo della verifica di cui al paragrafo 2 di tale articolo, la prima quota è erogata subordinatamente alla soddisfacente attuazione del programma macroeconomico dell'Albania nel quadro dell'attuale Poverty Reduction and Growth Facility concordata con il FMI.

2.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la seconda e ogni altra quota sono erogate a condizione che il programma di cui sopra sia attuato in modo soddisfacente e almeno tre mesi dopo l'erogazione della quota precedente.

3.   I fondi sono versati alla Banca centrale dell'Albania. Il destinatario finale dei fondi è la Banca centrale dell'Albania quando l'assistenza è intesa a rafforzare le riserve valutarie del paese o il ministero delle Finanze quando essa è destinata a sostenere il bilancio.

Articolo 4

L'assistenza è erogata conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle sue modalità di esecuzione. In particolare, il memorandum d'intesa da concordare con le autorità dell'Albania prevede che questa prenda le opportune misure per prevenire frodi e altre irregolarità in relazione a tale assistenza. Esso deve inoltre prevedere controlli da parte della Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con il diritto di effettuare controlli ed ispezioni in loco e audit da parte della Corte dei conti, da effettuare, se opportuno, in loco.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione e di concessione del prestito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, saranno effettuate alla medesima data di valuta e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi non sono a carico della Comunità.

2.   La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora l'Albania decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3.   Su richiesta dell'Albania, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Le spese sostenute dalla Comunità in relazione diretta con le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti a norma della presente decisione sono a carico dell'Albania.

5.   Il comitato economico e finanziario viene tenuto informato dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

Almeno una volta all'anno, prima di settembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente una valutazione dell'attuazione della presente decisione nell'anno precedente.

Articolo 7

La decisione 1999/282/CE è abrogata.

Articolo 8

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  Parere reso il 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 110 del 28.4.1999, pag. 13.


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