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Document 42004D0582
2004/582/EC: Decision of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 28 April 2004 concerning privileges and immunities granted to ATHENA
2004/582/CE: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 28 aprile 2004, relativa ai privilegi e alle immunità accordati ad ATHENA
2004/582/CE: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 28 aprile 2004, relativa ai privilegi e alle immunità accordati ad ATHENA
GU L 261 del 6.8.2004, pp. 125–129
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 261 del 6.8.2004, p. 14–14
(CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/582/oj
6.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/125 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
del 28 aprile 2004
relativa ai privilegi e alle immunità accordati ad ATHENA
(2004/582/CE)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,
considerando quanto segue:
(1) |
ATHENA è il meccanismo istituito dalla decisione 2004/197/PESC del Consiglio (1) per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Alcuni privilegi e immunità sono necessari per favorire il corretto funzionamento di ATHENA nell'esclusivo interesse dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. |
(2) |
Ai fini fiscali gli Stati membri considerano che ATHENA soddisfa i criteri di esenzione di cui all'articolo 15, paragrafo 10, della direttiva sesta 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2) e all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (3), |
DECIDONO:
Articolo 1
I beni, i fondi e gli averi appartenenti ad ATHENA o gestiti dal medesimo per conto degli Stati membri, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri o dalla persona che li detenga, sono esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca e da qualsiasi altra forma di provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria.
Articolo 2
Gli archivi di ATHENA sono inviolabili.
Articolo 3
1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali gli averi, le entrate ed altri beni appartenenti ad ATHENA o gestiti dal medesimo per conto degli Stati membri sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. Gli acquisti o le acquisizioni effettuati da ATHENA sono esenti da qualsiasi imposta indiretta compresa nei prezzi dei beni immobili o mobili e dei servizi, acquisiti per uso ufficiale, e che comportino spese considerevoli. L'esenzione può essere concessa mediante rimborso o sgravio.
3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
Articolo 4
Gli Stati membri consentono ad ATHENA di comunicare liberamente e senza doversi munire di autorizzazione, nell'ambito di tutte le funzioni ufficiali, e proteggono il suo diritto ad agire in tal senso. ATHENA ha il diritto di utilizzare codici, nonché di spedire e ricevere corrispondenza ufficiale e altre comunicazioni ufficiali servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate che beneficiano degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici.
Articolo 5
Gli articoli da 1 a 4 si applicano soltanto nella misura in cui il comitato speciale di ATHENA non abbia espressamente tolto l'immunità o il privilegio in un caso specifico.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2004, a condizione che tutti gli Stati membri abbiano a tale data comunicato al Segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure richieste per la sua attuazione, a titolo definitivo o provvisorio, nel rispettivo ordinamento giuridico interno.
Articolo 7
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de 2004.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april, tweeduizendvier.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien
For regeringen for Kongeriget Danmark
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
Por el Gobieno del Reino de España
Pour le gouvernement de la République française
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
Per il Governo della Repubblica italiana
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Regierung der Republik Österreich
Pelo Governo da República Portuguesa
Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar
På svenska regeringens vägnar
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(1) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.
(2) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 290/2004 della Commissione (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 5).
(3) GU L 76 del 23.3.1992. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).