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Document 32013D0080
2013/80/EU: Commission Decision of 13 February 2013 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of welded tubes, pipes and hollow profiles of square or rectangular cross-section, of iron other than cast iron or steel other than stainless originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey and Ukraine
2013/80/UE: Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2013 , che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina
2013/80/UE: Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2013 , che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina
GU L 43 del 14.2.2013, pp. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/80(1)/oj
14.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2013
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina
(2013/80/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 16 febbraio 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia relativa al presunto pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile) («profilati cavi»), originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina («i paesi interessati»). |
(2) |
La denuncia è stata presentata a nome di produttori dell’Unione («i denunzianti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di profilati cavi. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio notevole derivante dalle importazioni in dumping, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping. |
(3) |
Dopo aver sentito il comitato consultivo la Commissione ha aperto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), un procedimento antidumping riguardante le importazioni di profilati cavi originari dei paesi interessati. |
(4) |
La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione, ai produttori esportatori nei paesi interessati, agli importatori e alle autorità dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(5) |
È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite. |
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(6) |
Con lettera del 23 novembre 2012 indirizzata alla Commissione, i denunzianti hanno formalmente ritirato la denuncia. |
(7) |
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, tranne qualora tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. |
(8) |
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso poiché dall’inchiesta non erano emerse motivazioni o considerazioni tali da indurre a ritenere che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. |
(9) |
Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. |
(10) |
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di profilati cavi originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina deve essere chiuso senza l’istituzione di misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), attualmente classificati ai codici NC 7306 61 92 e 7306 61 99 , originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO