Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2349

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 330 del 16.12.2015, pp. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2349/oj

16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/53


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2349 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2015

che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere protocollate dalla Commissione il 23 dicembre 2014 e l'8 maggio 2015, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 2 luglio 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Ungheria. Con lettera del 7 luglio 2015 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta.

(3)

L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE dispone che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è, di norma, tenuto al pagamento dell'IVA all'amministrazione fiscale. L'obiettivo della deroga chiesta dall'Ungheria è di far sì che il beneficiario della prestazione sia tenuto al pagamento dell'IVA per la messa a disposizione di personale.

(4)

Secondo le informazioni fornite dall'Ungheria, diversi operatori nel settore delle agenzie di lavoro temporaneo sono coinvolti in attività fraudolente di fornitura di servizi senza versamento dell'IVA all'amministrazione fiscale. Poiché questo tipo di attività non richiede necessariamente ingenti investimenti o fattori produttivi, l'IVA percepita da tali agenzie spesso supera ampiamente l'importo dell'IVA deducibile pagata ai fornitori. Un certo numero di queste agenzie, spesso prive di o con attivi limitati, scompare dopo un breve periodo anche solo di pochi mesi, rendendo il recupero dell'IVA non pagata difficile o impossibile.

(5)

Designando in questi casi il destinatario dei servizi quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale. Per un certo numero di situazioni di messa a disposizione di personale, elencate all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, è già possibile indicare il destinatario quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. La misura di deroga è pertanto applicabile a situazioni di messa a disposizione di personale che non siano già contemplate dalla direttiva 2006/112/CE.

(6)

La misura di deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a disporre che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo destinatario di una messa a disposizione di personale per l'esecuzione di attività diverse da quelle previste all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BAUSCH


(1)   GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


Top