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Document 32021R2306R(03)
Corrigendum to Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2306 of 21 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection (Official Journal of the European Union L 461 of 27 December 2021)
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 461 del 27 dicembre 2021)
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 461 del 27 dicembre 2021)
C/2022/1334
GU L 68 del 3.3.2022, pp. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 68/21 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 461 del 27 dicembre 2021 )
Pagina 20, articolo 10, paragrafo 1,
anziché:
«1. Nel caso in cui riceva una notifica dalla Commissione, dopo che quest’ultima ha ricevuto essa stessa una notifica da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 in merito a non conformità sospette o accertate che compromettono l’integrità dei prodotti biologici o dei prodotti in conversione di una partita, l’autorità competente, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo di un paese terzo svolge un’indagine.»,
leggasi:
«1. Nel caso in cui riceva una notifica dalla Commissione, dopo che quest’ultima ha ricevuto essa stessa una notifica da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 in merito a non conformità sospette o accertate che compromettono l’integrità dei prodotti biologici o dei prodotti in conversione di una partita, l’autorità competente, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo di un paese terzo svolge un’indagine.».