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Document 32021R2306R(03)

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 461 del 27 dicembre 2021)

C/2022/1334

GU L 68 del 3.3.2022, pp. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/corrigendum/2022-03-03/oj

3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/21


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 461 del 27 dicembre 2021 )

Pagina 20, articolo 10, paragrafo 1,

anziché:

«1.   Nel caso in cui riceva una notifica dalla Commissione, dopo che quest’ultima ha ricevuto essa stessa una notifica da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 in merito a non conformità sospette o accertate che compromettono l’integrità dei prodotti biologici o dei prodotti in conversione di una partita, l’autorità competente, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo di un paese terzo svolge un’indagine.»,

leggasi:

«1.   Nel caso in cui riceva una notifica dalla Commissione, dopo che quest’ultima ha ricevuto essa stessa una notifica da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 in merito a non conformità sospette o accertate che compromettono l’integrità dei prodotti biologici o dei prodotti in conversione di una partita, l’autorità competente, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo di un paese terzo svolge un’indagine.».


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