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Document 32006R1885
Commission Regulation (EC) No 1885/2006 of 19 December 2006 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for 2007 for manioc originating in Thailand
Regolamento (CE) n. 1885/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 , recante apertura e modalità di gestione, per il 2007, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia
Regolamento (CE) n. 1885/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 , recante apertura e modalità di gestione, per il 2007, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia
GU L 364 del 20.12.2006, pp. 57–63
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 338M del 17.12.2008, pp. 813–823
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1885/oj
20.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 364/57 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1885/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2006
recante apertura e modalità di gestione, per il 2007, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate di prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia per un periodo di quattro anni, all'interno del quale il dazio doganale è ridotto al 6 %. Detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione. |
(2) |
È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari della Thailandia possano essere importati nell'ambito del suddetto contingente. Pertanto, il rilascio di un titolo d'importazione dovrebbe continuare a essere subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione emesso dalle autorità thailandesi sulla base di un modello trasmesso alla Commissione dalla Thailandia. |
(3) |
Le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in questione sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile ed è opportuno attenersi a tale sistema. Occorre pertanto aprire un contingente per l'anno 2007. |
(4) |
L'importazione dei prodotti relativi ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, conforme alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), nonché a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (3). |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali che iniziano il 1o gennaio 2007. Il suddetto regolamento stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità dei richiedenti e al rilascio dei titoli. Esso limita la durata di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale e si applica fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dai regolamenti di settore. |
(6) |
Alla luce dell'esperienza acquisita e in considerazione del fatto che la concessione comunitaria prevede un quantitativo complessivo di 21 000 000 t per quattro anni, con un quantitativo annuo massimo di 5 500 000 t, è opportuno mantenere in vigore misure intese a facilitare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di prodotti eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e il quantitativo inferiore effettivamente importato. |
(7) |
Al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo, occorre istituire un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli di esportazione thailandesi, nonché della prassi seguita dalle autorità thailandesi per il rilascio di detti titoli. |
(8) |
Quando i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, è necessario prevedere un meccanismo di riduzione dei suddetti quantitativi al fine di non superare il quantitativo annuo previsto. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
APERTURA DEL CONTINGENTE
Articolo 1
1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, è aperto un contingente tariffario d'importazione per 5 500 000 t di manioca di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originaria della Thailandia.
Nell'ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6 % ad valorem.
Il contingente reca il numero d'ordine 09.4008.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano del regime previsto dal presente regolamento se sono importati sulla base di titoli d'importazione il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione verso la Comunità, rilasciato dal «Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand», di seguito «titolo di esportazione».
3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.
CAPO II
TITOLI DI ESPORTAZIONE
Articolo 2
1. Il titolo di esportazione deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.
Il formulario ha un formato di circa 210 mm × 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Il titolo di esportazione è compilato in lingua inglese.
3. L'originale e le copie del titolo di esportazione possono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna a inchiostro.
4. Ogni titolo di esportazione reca un numero di serie prestampato; esso contiene inoltre nella casella superiore un numero di titolo. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.
Articolo 3
1. La durata di validità del titolo di esportazione è di centoventi giorni dalla data del rilascio. La data del rilascio è inclusa nel periodo di validità del titolo.
Il titolo è valido soltanto se debitamente compilato e vistato, in conformità del paragrafo 2. Nella casella relativa allo «shipped weight», il quantitativo deve essere indicato in cifre e in lettere.
2. Il titolo di esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.
CAPO III
TITOLI DI IMPORTAZIONE
Articolo 4
La domanda di titolo di importazione, per i prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia, viene presentata alle autorità competenti degli Stati membri, accompagnata dall'originale del titolo di esportazione.
L'originale del titolo di esportazione viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo di esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.
Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo di esportazione come «shipped weight».
Articolo 5
Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in questione, su richiesta dell'importatore, comunicano alla Commissione per via elettronica, caso per caso e nel più breve tempo possibile, il numero o i numeri dei titoli di esportazione thailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.
La Commissione chiede alle autorità thailandesi che vengano emessi nuovi titoli di esportazione.
In attesa dell'emissione di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento finché non siano presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi.
I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite all'articolo 10.
Articolo 6
In deroga all'articolo 5, terzo comma, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna non superano del 2 % i quantitativi previsti dal titolo o dai titoli d'importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato.
La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d'importazione complementare per i quantitativi in questione. La domanda di questo titolo complementare non è assoggettata all'obbligo di costituire la cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 o all'articolo 8 del presente regolamento.
Il titolo d'importazione complementare è rilasciato alle condizioni stabilite all'articolo 10 e dietro presentazione di uno o più nuovi titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi.
Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II.
La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non è presentato alcun titolo d'importazione complementare entro un termine di quattro mesi, salvo caso di forza maggiore, decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa resta incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d'importazione complementare non ha potuto essere rilasciato a norma dell'articolo 10, primo paragrafo.
Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente per il titolo d'importazione complementare, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.
Articolo 7
Le domande di titoli d'importazione a norma del presente regolamento possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.
Articolo 8
In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 EUR/t.
Articolo 9
1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura «Thailandia».
2. Il titolo d'importazione reca:
a) |
nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III; |
b) |
nella casella 20, le seguenti indicazioni:
|
3. Il titolo d'importazione può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.
4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.
Articolo 10
1. Quando le domande di titoli superano il quantitativo previsto all'articolo 1, la Commissione stabilisce una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.
2. Il titolo di importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, fatti salvi i provvedimenti presi dalla Commissione in conformità del paragrafo 1.
3. Qualora venga fissata una percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale suddetta.
In caso di ritiro delle domande, i titoli rilasciati in conformità del paragrafo 2 vengono restituiti.
Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte.
4. In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può, se del caso e previa consultazione delle autorità thailandesi, adottare i provvedimenti opportuni.
Articolo 11
In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo di esportazione corrispondente. Tuttavia, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1301/2006, quest'ultimo giorno di validità non può essere posteriore al 31 dicembre 2007.
Articolo 12
1. Per ciascuna domanda di titolo di importazione gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per via elettronica, per mezzo dei formulari messi a loro disposizione dalla Commissione e alle condizioni previste dal sistema informatico organizzato da quest'ultima, le seguenti informazioni:
a) |
il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, se necessario con l'indicazione «Titolo d'importazione complementare»; |
b) |
il numero del titolo di esportazione presentato, che figura nella casella superiore del titolo stesso; |
c) |
la data di rilascio del titolo di esportazione; |
d) |
il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo di esportazione. |
2. Al più tardi alla fine del primo semestre del 2008, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per via elettronica, alle condizioni di cui al paragrafo 1, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, il nome della nave e il numero di contratto di trasporto a destinazione della Comunità europea, nonché i numeri dei titoli di esportazione in questione.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).
(3) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.
(4) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
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In bulgaro |
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Допълнителна лицензия, член 6 от Регламент (ЕО) № 1885/2006, |
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In spagnolo |
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Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 1885/2006, |
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In ceco |
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Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 1885/2006, |
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In danese |
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Supplerende licens, forordning (EF) nr. 1885/2006, artikel 6, |
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In tedesco |
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Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1885/2006, |
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In estone |
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Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 1885/2006 artikkel 6, |
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In greco |
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Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1885/2006, |
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In inglese |
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Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 1885/2006, |
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In francese |
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Certificat complémentaire, règlement (CE) no 1885/2006, article 6, |
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In italiano |
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Titolo complementare, regolamento (CE) n. 1885/2006 articolo 6, |
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In lettone |
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Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 1885/2006 6. pants, |
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In lituano |
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Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 1885/2006 6 straipsnio, |
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In ungherese |
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Kiegészítő engedély, 1885/2006/EK rendelet 6. cikk, |
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In olandese |
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Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1885/2006, |
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In polacco |
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Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 1885/2006 art. 6, |
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In portoghese |
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Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1885/2006, |
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In rumeno |
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Licenţă pentru cantitatea excedentară, articolul 6 din Regulamentul nr. 1885/2006, |
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In slovacco |
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Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 1885/2006, |
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In sloveno |
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Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 1885/2006, |
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In finlandese |
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Lisätodistus, asetus (EY) N:o 1885/2006 6 artikla, |
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In svedese |
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Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 1885/2006. |
ALLEGATO III
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In bulgaro |
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Мита, ограничени до 6 % ad valorem [Регламент (ЕО) № 1885/2006], |
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In spagnolo |
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Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 1885/2006], |
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In ceco |
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Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 1885/2006), |
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In danese |
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Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 1885/2006), |
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In tedesco |
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Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 1885/2006), |
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In estone |
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Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 1885/2006), |
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In greco |
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Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1885/2006], |
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In inglese |
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Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 1885/2006), |
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In francese |
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Droits de douane limités á 6 % ad valorem [règlement (CE) no 1885/2006], |
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In italiano |
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Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 1885/2006], |
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In lettone |
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Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 1885/2006), |
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In lituano |
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Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 1885/2006), |
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In ungherese |
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Mérsékelt, 6 %-os értékvám (1885/2006/EK rendelet), |
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In olandese |
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Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 1885/2006), |
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In polacco |
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Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 1885/2006), |
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In portoghese |
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Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 1885/2006], |
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In rumeno |
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Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem (Regulamentul (CE) nr. 1885/2006), |
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In slovacco |
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Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č. 1885/2006), |
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In sloveno |
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Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 1885/2006), |
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In finlandese |
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Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 1885/2006), |
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In svedese |
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Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 1885/2006). |