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Document 22023X0417(05)

Dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 sul regime IVA delle merci che non sono a rischio per il mercato interno dell'Unione e sulle modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA

PUB/2023/437

GU L 102 del 17.4.2023, p. 92–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/92


DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del 24 marzo 2023

sul regime IVA delle merci che non sono a rischio per il mercato interno dell'Unione e sulle modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA

L'Unione e il Regno Unito intendono esaminare la possibilità di adottare una decisione del comitato misto, basata sull'articolo 4 della decisione n. 1/2023 (1), che escluda l'applicazione delle norme sulle aliquote di cui all'articolo 98, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), a determinati beni diversi dai beni ceduti e installati in beni immobili ubicati in Irlanda del Nord da soggetti passivi. La decisione riguarderebbe unicamente i beni che, per loro natura e per le condizioni di cessione, sarebbero oggetto di consumo finale in Irlanda del Nord e per i quali la non applicazione delle norme sulle aliquote di cui all'articolo 98, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2006/112/CE non comporterebbe ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza. La decisione dovrebbe stabilire un elenco dettagliato valido per cinque anni. L'Unione e il Regno Unito si dichiarano disposti a valutare e rivedere periodicamente l'elenco.

L'Unione e il Regno Unito intendono anche valutare le attuali modalità di rimborso transfrontaliero ai sensi delle direttive 2008/9/CE (3) e 86/560/CEE (4) del Consiglio e vagliare la necessità di adottare, se del caso, sulla base dell'articolo 4 della decisione n. 1/2023, una decisione del comitato misto che stabilisca gli adeguamenti necessari o che limiti le modalità di rimborso solo all'applicazione della direttiva 86/560/CEE. La valutazione dovrebbe tenere conto degli oneri amministrativi a carico dei soggetti passivi e dei costi amministrativi per le amministrazioni fiscali.


(1)  Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (cfr. pag. 61 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

(4)  Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).


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