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Document 31987R3019
Council Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 3019/87 of 5 October 1987 laying down special and exceptional provisions applicable to officials of the European Communities serving in a third country
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87 del Consiglio del 5 ottobre 1987 che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87 del Consiglio del 5 ottobre 1987 che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
GU L 286 del 9.10.1987, pp. 3–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3019/oj
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87 del Consiglio del 5 ottobre 1987 che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 09/10/1987 pag. 0003 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0075
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0075
***** REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3019/87 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 1987 che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 793/87 (2), vista la proposta della Commissione (3) presentata previo parere del comitato dello statuto, visto il parere del Parlamento europeo (4), visto il parere della Corte di giustizia, considerando che occorre prevedere disposizioni particolari per i funzionari la cui sede di servizio si trova nei paesi terzi, tenuto conto delle condizioni di vita particolari; considerando che spetta al Consiglio, che statuisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle istituzioni interessate, modificare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue: 1) dopo l'articolo 101 sono inseriti il titolo e l'articolo seguenti: « TITOLO VIII bis DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DEROGATORIE APPLICABILI AI FUNZIONARI CON SEDE DI SERVIZIO IN UN PAESE TERZO Articolo 101 bis Fatte salve le altre disposizioni dello statuto, l'allegato X stabilisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio nei paesi terzi. »; 2) è aggiunto l'allegato seguente: « ALLEGATO X Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Il presente allegato definisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo. Per tali sedi di servizio possono essere assunti soltanto cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, senza che l'autorità che ha il potere di nomina possa ricorrere alla deroga prevista all'articolo 28, lettera a) dello statuto. Disposizioni generali di esecuzione sono stabilite conformemente all'articolo 110 dello statuto. Articolo 2 Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina presa nell'interesse del servizio, si procede periodicamente alla mobilità dei funzionari, se necessario indipendentemente da qualsiasi vacanza di posto. I posti destinati ad essere occupati da funzionari che esercitano le loro funzioni fuori dal territorio della Comunità possono essere dichiarati vacanti solo una volta conclusa la procedura di trasferimento di cui al primo comma, in appresso denominata "procedura di mobilità". Articolo 3 Per permettere corsi di riqualificazione professionale di durata limitata nel quadro della mobilità prevista all'articolo 2, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di assegnare un funzionario che esercita le sue funzionari fuori del territorio della Comunità ad un posto la cui sede di servizio si trovi in uno Stato membro delle Comunità; detta assegnazione, che non è preceduta da un avviso di posto vacante, non può superare i quattro anni. In deroga all'articolo 1, primo comma, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, sulla base di disposizioni generali d'esecuzione, che durante detta assegnazione temporanea al funzionario si continuano ad applicare talune disposizioni del presente allegato, ad esclusione degli articoli 5, 10 e 12. CAPITOLO 2 OBBLIGHI Articolo 4 Il funzionario è tenuto ad esercitare le sue funzioni nel luoro in cui è assegnato al momento della sua assunzione o del suo trasferimento nell'interesse del servizio a seguito della procedura di mobilità. Articolo 5 Quando l'istituzione mette a disposizione del funzionario, un alloggio corrispondente alla composizione della famiglia a suo carico, il funzionario è tenuto a risiedervi. CAPITOLO 3 CONDIZIONI DI LAVORO Articolo 6 Il funzionario ha diritto, per anno civile, ad un congedo annuale di cinque giorni di calendario per mese di servizio. Articolo 7 In caso di assunzione e cessazione dal servizio in un paese terzo, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di cinque giorni di calendario per ogni mese intero di servizio e la frazione di mese ad un congedo di cinque giorni di calendario quando essa sia superiore a quindici giorni e di due giorni di calendario e mezzo quando essa sia uguale o inferiore a quindici giorni. Se il funzionario, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito del congedo annuale entro la fine dell'anno civile in corso, il riporto di congedo all'anno successivo non può superare venti giorni di calendario. Articolo 8 L'autorità che ha il potere di nomina può eccezionalmente concedere al funzionario, con decisione speciale e motivata, un congedo di riposo in considerazione delle condizioni di vita particolarmente disagiate della sede di servizio. L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce, per ciascuna di queste sedi, la o le località in cui si può trascorrere questo congedo. Articolo 9 1. Il congedo annuale può essere goduto in una o più volte, a scelta del funzionario, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve comportare almeno una volta un periodo di venti giorni di calendario. 2. Il congedo di riposo previsto all'articolo 8 non può superare un periodo di quindici giorni di calendario per anno di servizio. Esso non può essere combinato con un congedo annuale. Esso non può essere riportato da un anno all'altro. La durata del congedo di riposo è maggiorata dei giorni per il viaggio conformemente all'articolo 7 dell'allegato V dello statuto. CAPITOLO 4 REGIME PECUNIARIO E VANTAGGI SOCIALI Sezione 1 REGIME PECUNIARIO, ASSEGNI FAMILIARI Articolo 10 1. Un'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata, in funzione della sede di servizio del funzionario, in percentuale di un importo di riferimento. L'importo di riferimento è costituito dallo stipendio base complessivo nonché dall'indennità di dislocazione, dall'assegno di famiglia e dall'assegno per figli a carico, dedotte le trattenute obbligatorie contemplate dallo statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione. Se il funzionario è in servizio in un paese le cui condizioni di vita possono essere considerate equivalenti alle condizioni abituali nella Comunità, non viene corrisposta nessuna indennità di questo tipo. Per le altri sedi di servizio l'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata come esposto in appresso. I parametri presi in considerazione per la fissazione dell'indennità correlata alle condizioni di vita sono i seguenti: - ambiente sanitario e ospedaliero, - condizioni di sicurezza, - condizioni climatiche, ai quali si applica il coefficiente 1; - grado di isolamento, - altre condizioni locali, ai quali si applica il coefficiente 0,5. Ciascun parametro assume il valore seguente: 0: se di carattere normale, senza essere equivalente alle condizioni abituali nella Comunità; 2: se di carattere difficile rispetto alle condizioni abituali nella Comunità; 4: se di carattere molto difficile rispetto alle condizioni abituali nella Comunità. L'indennità è fissata in percenturale dell'importo di riferimento di cui al primo comma, secondo la seguente progressione: - 10 % se il valore è uguale a 0; - 15 % se il valore è superiore a 0 ma inferiore o uguale a 2; - 20 % se il valore è superiore a 2 ma inferiore o uguale a 5; - 25 % se il valore è superiore a 5 ma inferiore o uguale a 8; - 35 % se il valore è superiore a 8. L'indennità correlata alle condizioni di vita fissata per ciascuna sede di servizio forma annualmente oggetto di una valutazione e, se del caso, di una revisione da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del Comitato del personale. 2. Quando le condizioni di vita nella sede di servizio mettono in pericolo la sicurezza fisica del funzionario, gli viene corrisposta a titolo temporaneo un'indennità complementare, con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina. Tale indennità è fissata, in percentuale dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 1, primo comma: - al 5 % se l'autorità raccomanda ai suoi agenti di non fare risiedere la famiglia nella sede di servizio in questione; - al 10 % se l'autorità decide di ridurre temporaneamente il numero degli agenti in servizio nella sede in questione. Articolo 11 La retribuzione e le indennità previste all'articolo 10 sono pagate in franchi belgi in Belgio. Ad esse è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari con sede di servizio in Belgio. Articolo 12 A richiesta del funzionario l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di pagare la retribuzione, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso essa viene convertita secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede. In casi eccezionali debitamente giustificati l'autorità che ha il potere di nomina può effettuare interamente o in parte questo pagamento in una moneta diversa da quella della sede di servizio secondo modalità che assicurino il mantenimento del potere dl'acquisto. Articolo 13 Per assicurare per quanto possibile l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari, indipendentemente dalla sede di servizio, il Consiglio fissa semestralmente i coefficienti correttori di cui all'articolo 12. Il Consiglio delibera, su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista nel paragrafo 2, secondo comma, prima eventualità, di cui all'articolo 148 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e all'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, mediante procedura scritta entro il termine di un mese. Qualora uno Stato membro chieda l'esame formale della proposta della Commissione, il Consiglio delibera entro un termine di due mesi. Tuttavia, quando la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5 % dopo l'ultimo adattamento per il paese in questione, la Commissione decide misure di adeguamento intermedie di questo coefficiente e ne informa al più presto il Consiglio. Articolo 14 La Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione concernente l'applicazione del presente allegato e segnatamente la fissazione del tasso dell'indennità correlata alle condizioni di vita conformemente all'articolo 10. Articolo 15 Alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario beneficia di un'indennità scolastica intesa a coprire le spese effettive di frequenza scolastica, versata su presentazione di documenti giustificativi. Salvo casi eccezionali definiti dall'autorità che ha il potere di nomina, quest'indennità non può superare un massimale corrispondente a tre volte il doppio massimale dell'indennità scolastica. Articolo 16 I rimborsi di spese dovuti ai funzionari sono pagati, su domanda motivata del funzionario, in franchi belgi oppure in moneta del paese sede di servizio. Le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione possono essere pagate, a scelta del funzionario, in franchi belgi o nella moneta del paese di prima o di nuova sistemazione; in questo ultimo caso esse sono convertite al tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tali sedi. Sezione 2 REGOLE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE Articolo 17 Il funzionario che non dispone di un alloggio ammobiliato messo a sua disposizione dall'istituzione e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà sia costretto a spostare la sua residenza alla sede di servizio, è rimborsato, con decisione speciale e motivata della autorità che ha il potere di nomina, dietro presentazione dei documenti giustificativi e secondo le disposizioni vigenti in materia di trasloco, delle spese sostenute per il trasloco del mobilio personale. In questo caso le spese reali di sistemazione sono rimborsate al funzionario, dietro presentazione dei documenti giustificativi, nei limiti di un massimale pari alla metà dell'indennità di prima sistemazione. Articolo 18 Il funzionario che nella sede di servizio è alloggiato in albergo, considerato che l'alloggio previsto all'articolo 5 non ha potuto ancora essergli assegnato o non è più messo a sua disposizione, o che non ha potuto prendere possesso del suo alloggio per ragioni indipendenti dalla sua volontà, riceve per sé stesso e la sua famiglia, dietro presentazione delle ricevute, il rimborso delle spese d'albergo preventivamente approvato dall'autorità che ha il potere di nomina. Il funzionario beneficia inoltre dell'indennità giornaliera ridotta del 50 %. Le spese previste al primo e secondo comma sono rimborsate nei limiti previsti all'articolo 10 dell'allegato VII dello statuto, salvo in caso di forza maggiore, riconosciuta con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Nel caso in cui la possibilità di alloggiare in albergo non sia garantita, l'agente avrà diritto, previo accordo dell'autorità che il potere di nomina, al rimborso delle spese reali di affitto di un alloggio provvisorio. Articolo 19 Qualora per gli spostamenti di servizio all'interno del settore d'attività non sia messa a disposizione una vettura di servizio, il funzionario riceve per l'uso del veicolo personale una indennità chilometrica, il cui importo è fissato dall'autorità che ha il potere di nomina. Articolo 20 Il funzionario ha diritto per sé stesso e, se gli spetta l'indennità di capo famiglia, per il coniuge e le persone a suo carico effettivamente conviventi, alle spese di viaggio, in occasione dei congedi per riposo, dalla sede di servizio al luogo di congedo autorizzato. Il rimborso di queste spese si effettua con decisione speciale, su presentazione dei biglietti d'aereo indipendentemente dalla distanza, quando il collegamento ferroviario non esiste o è impraticabile. Articolo 21 Il funzionario che sia costretto a spostare la sua residenza per conformarsi all'articolo 20 dello statuto e all'articolo 4 del presente allegato e che non effettui il trasloco ha diritto, all'entrata in funzione e alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, al rimborso delle spese di trasporto degli effetti personali, su presentazione dei documenti giustificativi. In caso di trasferimento in ragione del quale il funzionario è costretto a spostare la sua residenza per conformarsi all'articolo 20 dello statuto, e in funzione delle condizioni di alloggio che possono essere offerte al funzionario nella sede di servizio, l'istituzione prende a carico, alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, le spese reali sostenute per il trasloco del mobilio personale (interamente o in parte) dal luogo effettivo in cui si trova questo mobilio alla sede di servizio, oppure quelle sostenute per il trasporto degli effetti personali o per la custodia dei mobili; questi rimborsi non si escludono a vicenda. Al momento della cessazione definitiva dal servizio o in caso di decesso, l'istituzione prende a carico, alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, le spese reali sostenute per il trasloco del mobilio personale dal luogo in cui si trova effettivamente questo mobilio al luogo d'origine, oppure quelle sostenute per il trasporto degli effetti personali dalla sede di servizio al luogo d'origine; questi rimborsi non si escludono a vicenda. Se il funzionario deceduto era celibe, queste spese sono rimborsate agli aventi diritto. Articolo 22 L'indennità di alloggio provvisorio e le spese di trasporto degli effetti personali del coniuge e delle persone a carico sono anticipate dall'istituzione al funzionario in prova. Qualora questi non venisse titolarizzato alla fine del periodo di prova, l'istituzione può, in casi eccezionali, compiere i passi necessari per recuperare fino a metà di queste somme sulla base delle disposizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina. Articolo 23 Nei casi in cui il funzionario non benefici di un alloggio messo a disposizione dall'istituzione, gli viene rimborsato l'importo dell'affitto a condizione che questo alloggio corrisponda al livello delle funzioni da esso esercitate e alla composizione della famiglia a suo carico. Sezione 3 SICUREZZA SOCIALE Articolo 24 Il funzionario, il coniuge, i figli e le altre persone a carico beneficiano di un'assicurazione malattia complementare che copre la differenza fra le spese realmente sostenute e le prestazioni del regime di copertura previsto all'articolo 72 dello statuto, ad esclusione del paragrafo 3 di detto articolo. Una metà del premio necessario per coprire detta assicurazione è a carico dell'affiliato; tale metà tuttavia non può superare lo 0,6 % del suo stipendio di base; il saldo del premio è a carico dell'istituzione. Il funzionario, il coniuge, i figli e le altre persone a suo carico sono assicurati contro il rischio di rimpatrio per motivi sanitari in caso di urgenza o di estrema urgenza. Il premio è interamente a carico dell'istituzione. Articolo 25 Il coniuge, i figli e le altre persone a carico del funzionario sono coperti da un'assicurazione contro gli infortuni che si possono verificare in uno dei paesi al di fuori della Comunità figuranti su un elenco appositamente stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina. La metà del premio necessario è a carico del funzionario e l'altra metà a carico dell'istituzione. CAPITOLO 5 REGIME DISCIPLINARE Articolo 26 Per il personale contemplato al titolo VIII bis dello statuto, sottoposto a procedimento disciplinare, il consiglio di disciplina comprende obbligatoriamente due membri assegnati ad una sede dell'istituzione estratti a sorte rispettivamente da ciascuno degli elenchi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo e terzo comma dell'allegato II dello statuto. CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 27 Conformemente a disposizioni che dovrà prendere l'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del Comitato del personale, il funzionario nonché l'agente di cui al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3018/87 (1) riceve, per un periodo limitato alla durata della sua assegnazione in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e al massimo per cinque anni, un livello di retribuzione almeno pari a quello della retribuzione che riceveva alla vigilia dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. (1) GU n. L 286 del 9. 10. 1987, pag. 1. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. C 284 dell'11. 11. 1986, pag. 8. (4) GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 245.