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Document 31992R1769

Regolamento (CEE) n. 1769/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/89 in relazione al dazio antidumping definitivo su talune importazioni di videocassette originarie di Hong Kong

GU L 182 del 2.7.1992, pp. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/05/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1769/oj

31992R1769

Regolamento (CEE) n. 1769/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/89 in relazione al dazio antidumping definitivo su talune importazioni di videocassette originarie di Hong Kong

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/07/1992 pag. 0006 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0229


REGOLAMENTO (CEE) N. 1769/92 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/89 in relazione al dazio antidumping definitivo su talune importazioni di videocassette originarie di Hong Kong

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 14,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

I. PRECEDENTE PROCEDIMENTO

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1768/89 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 21,9 % sulle importazioni di nastri video in cassette VHS (in seguito: « videocassette »), di cui al codice NC ex 8523 13 00, originari di Hong Kong, eccettuati i prodotti di diverse società, indicate specificamente, che erano soggetti ad un'aliquota del dazio inferiore oppure erano esenti dal dazio.

(2) Nel punto 43 del regolamento (CEE) n. 1768/89, relativo alle società che hanno iniziato oppure che inizieranno ad esportare nella Comunità la propria produzione di videocassette dopo il periodo dell'inchiesta (nuovi esportatori), il Consiglio ha osservato che la Commissione era disposta ad iniziare senza indugio un procedimento di riesame, se gli esportatori interessati potevano dimostrare con sufficienti elementi di prova di non aver effettuato esportazioni dei prodotti in questione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Le società dovevano inoltre dimostrare di aver iniziato oppure di aver intenzione di iniziare tali esportazioni dopo il periodo dell'inchiesta e di non aver alcun legame con le società sottoposte all'inchiesta.

II. RIESAME

(3) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in data 12 ottobre 1991 (3) la Commissione, previa consultazione in sede di comitato consultivo e conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha iniziato un riesame del regolamento (CEE) n. 1768/89 per quanto riguarda una società di Hong Kong, la Bico Magnetic Ltd. La società aveva affermato di non aver esportato i prodotti soggetti al dazio antidumping nel periodo dell'inchiesta (1o gennaio-30 novembre 1987). Essa aggiungeva di non aver alcun legame con le società sottoposte alla precedente inchiesta, nei cui confronti erano state accertate pratiche di dumping. Non sono inoltre emersi elementi di prova del fatto che la società in questione abbia mai esportato videocassette nella Comunità. La Commissione ha quindi avviato un'inchiesta per verificare se la Bico Magnetics Ltd potesse essere considerata un nuovo esportatore e per determinare l'eventuale margine di dumping ad essa attribuibile.

III. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Nuovo esportatore

(4) Dall'inchiesta è emerso che la Bico Magnetics Ltd non aveva precedentemente esportato, né prodotto videocassette destinate all'esportazione nella Comunità e che ora intendeva iniziare ad esportare. Si è inoltre constatato che la società non era legata agli esportatori soggetti al precedente procedimento e nei cui confronti erano state accertate pratiche di dumping. Il Consiglio conferma quindi che la società deve essere considerata un nuovo esportatore e che il riesame parziale del regolamento (CEE) n. 1768/89 era giustificato.

2. Valore nominale

(5) Dato che la Bico Magnetics Ltd non ha venduto videocassette sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta relativa al presente riesame (1o gennaio 1991-30 giugno 1991), il valore normale è stato determinato in base al valore costruito del prodotto di cui trattasi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il valore costruito è stato calcolato in base a tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti nel paese d'origine per i materiali e la fabricazione dei modelli destinati all'esportazione nella Comunità, ai quali è stato aggiunto un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto.

(6) Le spese generali, amministrative e di vendita sono state calcolate in riferimento alle spese registrate nei conti certificati della Bico Magnetics Ltd. Tali costi corrispondevano a quelli sostenuti da altri produttori di Hong Kong per le rispettive vendite di videocassette sul mercato interno, come era stato accertato durante le precedenti inchieste relative alle videocassette di Hong Kong.

È stato ritenuto opportuno applicare un margine di profitto dell'8 % sul fatturato, ovvero lo stesso margine utilizzato nel regolamento (CEE) n. 1768/89 per i produttori di videocassette di Hong Kong, che, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, può tuttora essere considerato il profitto che le società di Hong Kong realizzano normalmente sul mercato interno. Il Consiglio conferma tali risultanze.

(7) È stato in tal modo determinato il valore normale dei modelli prodotti dalla Bico Magnetics Ltd e destinati all'esportazione nella Comunità, vale a dire la qualità normale.

3. Misure

(8) Poiché è stato accertato che la Bico Magnetics Ltd non ha esportato videocassette nella Comunità, per i prodotti in esame non è stato possibile determinare i prezzi all'esportazione e calcolare i margini di dumping.

(9) È comunque evidente che se i prezzi all'esportazione dei diversi modelli di videocassette venduti all'esportazione nella Comunità dalla Bico Magnetics Ltd fossero almeno pari al valore normale dei modelli corrispondenti, non sussisterebbero pratiche di dumping.

(10) Il valore normale suddetto è inoltre inferiore al prezzo obiettivo determinato per l'industria comunitaria nel regolamento (CEE) n. 1768/89.

(11) In tali circostanze, si ritiene che nei confronti delle importazioni nella Comunità di videocassette prodotte dalla Bico Magnetics Ltd debbano essere istituite misure adeguate per evitare che i prodotti siano venduti nella Comunità a prezzi inferiori al corrispondente valore normale.

IV. MODIFICA DELLE MISURE RIESAMINATE

(12) Si è quindi ritenuto che il regolamento (CEE) n. 1768/89 debba essere modificato e che la società Bico Magnetics Ltd debba essere esentata dal dazio antidumping definitivo istituito sui nastri video in cassette VHS originari di Hong Kong per quanto riguarda i modelli E60, E90, E120, E180, E195, ed E240, di qualità normale, in quanto detti modelli saranno soggeti ad un dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo definito per i singoli modelli e il corrispondente prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento. Il prezzo minimo corrisponde al valore normale, debitamente adeguato al livello CIF.

(13) La Bico Magnetics Ltd è stata informata dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva istituire dazi antidumping e ha avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni sulla proposta. L'esportatore interessato non ha comunicato alcuna osservazione.

(14) I denunziati sono stati informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali il Consiglio intendeva modificare il regolamento (CEE) n. 1768/89 e non hanno comunicato alcuna osservazione.

(15) Dato che riguarda un unico produttore di Hong Kong, il presente riesame non proroga la durata di validità del regolamento (CEE) n. 1768/89 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1768/89, è aggiunto il seguente comma:

« Il dazio di cui al paragrafo 2, lettera b) non si applica ai video nastri in cassette per i modelli E60, E90, E120, E180, E195 ed E240, di qualità normale, fabbricati ed esportati nella Comunità dalla Bico Magnetics Ltd (Hong Kong) (codice addizionale Taric 8292); tali modelli sono soggetti ad un dazio antidumping pari alla differenza tra il prezzo sotto specificato per ciascuno di essi e il rispettivo prezzo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato:

E60 E90 E120 E180 E195 E240 0,70 ecu 0,83 ecu 0,96 ecu 1,22 ecu 1,29 ecu 1,48 écu »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3522/90 (GU n. L 343 del 7. 12. 1990, pag. 1). (3) GU n. C 266 del 12. 10. 1991, pag. 7.

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