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Document 31998D0085

98/85/CE: Decisione della Commissione del 16 gennaio 1998 recante misure protettive nei confronti di volatili vivi provenienti od originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 15 del 21.1.1998, pp. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1998; abrogato da 398D0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/85(1)/oj

31998D0085

98/85/CE: Decisione della Commissione del 16 gennaio 1998 recante misure protettive nei confronti di volatili vivi provenienti od originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 21/01/1998 pag. 0045 - 0045


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1998 recante misure protettive nei confronti di volatili vivi provenienti od originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/85/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando che i risultati di indagini epidemiologiche effettuate a Hong Kong hanno dimostrato la possibilità di una connessione tra il pollame e l'uomo per quanto riguarda l'infezione ad opera del virus influenzale A H5N1;

considerando che non si conosce con certezza l'origine geografica del virus, né il modo di trasmissione dai volatili vivi all'uomo, né la sua diffusione tra la popolazione umana;

considerando che occorre adottare le necessarie precauzioni per prevenire l'introduzione del virus influenzale A H5N1 nella Comunità tramite i volatili vivi;

considerando che le importazioni di pollame vivo da Hong Kong e dalla Repubblica popolare cinese non sono autorizzate dalla legislazione comunitaria;

considerando che altri volatili possono essere importati conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 7, punto A della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (4);

considerando che tali misure non sono ritenute sufficienti ad impedire che i virus influenzali A possano essere introdotti, tramite gli scambi di volatili, nelle stazioni di quarantena situate nel territorio della Comunità;

considerando quindi che non devono essere introdotti nella Comunità volatili provenienti od originari di Hong Kong e della Cina diversi da quelli contemplati dalla direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (5), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È sospesa l'introduzione nel territorio della Comunità di volatili vivi provenienti od originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese diversi da quelli contemplati dalla direttiva 90/539/CEE.

Articolo 2

La presente decisione sarà riesaminata prima del 31 marzo 1998.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure da esse applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(2) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

(3) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

(4) GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 23.

(5) GU L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

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