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Document 32001R1467

Regolamento (CE) n. 1467/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali

GU L 194 del 18.7.2001, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1467/oj

32001R1467

Regolamento (CE) n. 1467/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 18/07/2001 pag. 0023 - 0023


Regolamento (CE) n. 1467/2001 della Commissione

del 17 luglio 2001

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per il grano tenero presentano un carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 13, 16 e 17 luglio 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per il prodotto del codice NC 1001 90 99 presentate il 13, 16 e 17 luglio 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(4) GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

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