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Document 32002R2380

Regolamento (CE) n. 2380/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

GU L 358 del 31.12.2002, pp. 117–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2380/oj

32002R2380

Regolamento (CE) n. 2380/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/2002 pag. 0117 - 0118


Regolamento (CE) n. 2380/2002 della Commissione

del 30 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1574/2002(4), stabilisce che i vini e i succhi di uve confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, originari e provenienti da paesi terzi che realizzano esportazioni nella Comunità inferiori a 1000 ettolitri all'anno sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento. Sono previste importazioni di quantitativi limitati provenienti dall'Indonesia e dalla Tailandia. È pertanto necessario iscrivere i summenzionati due paesi nell'elenco di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2001.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

(3) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

(4) GU L 235 del 3.9.2002, pag. 10.

ALLEGATO

"ALLEGATO VI

Elenco dei paesi di cui all'articolo 22

- Iran

- Libano

- Repubblica popolare cinese

- Taiwan

- India

- Bolivia

- Repubblica di San Marino

- Tailandia

- Indonesia".

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