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Document 32005D0439

2005/439/CE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 2005, che modifica la decisione 2005/131/CE della Commissione per quanto concerne l’assistenza finanziaria a un laboratorio comunitario di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) nel Regno Unito per l’anno 2005 [notificata con il numero C(2005) 1711]

GU L 152 del 15.6.2005, pp. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, pp. 137–138 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/439/oj

15.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2005

che modifica la decisione 2005/131/CE della Commissione per quanto concerne l’assistenza finanziaria a un laboratorio comunitario di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) nel Regno Unito per l’anno 2005

[notificata con il numero C(2005) 1711]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2005/439/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/131/CE della Commissione, del 7 febbraio 2005, concernente l’aiuto finanziario della Comunità ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l’anno 2005 (2), prevede un aiuto finanziario della Comunità per consentire l’espletamento di determinati compiti e funzioni.

(2)

Il 28 gennaio 2005 un gruppo di esperti dell’UE, presieduto dal laboratorio comunitario di riferimento per le TSE, ha confermato il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una capra macellata in Francia. Si tratta del primo caso di infezione da BSE di un piccolo ruminante in condizioni naturali.

(3)

In una dichiarazione del 28 gennaio 2005 il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha sottolineato che resta ancora da valutare il significato di quest’unico caso d’infezione da BSE in una capra rilevato in Francia. A questo fine l’EFSA ha indicato che sarebbe essenziale disporre dei risultati di una più vasta sorveglianza delle TSE nei caprini. In seguito a tale richiesta il regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione (3) ha introdotto un nuovo programma di sorveglianza delle TSE nei caprini a partire dall’11 febbraio 2005. In base al nuovo programma è necessario aumentare significativamente il numero degli animali sani macellati o morti presso l’allevamento da sottoporre ad analisi.

(4)

Il regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini (4) ha introdotto una strategia per indagare sulla possibile presenza dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei piccoli ruminanti. Tale strategia prevede anzitutto la realizzazione di uno screening di tutti i casi confermati di TSE nei piccoli ruminanti a livello dei laboratori nazionali di riferimento. In secondo luogo essa prevede una prova interlaboratorio, con almeno tre metodi diversi presso laboratori selezionati sotto la direzione del laboratorio comunitario di riferimento per le TSE in tutti i casi in cui il primo screening non ha potuto escludere la presenza della BSE. Va infine effettuata una tipizzazione dei ceppi sui topi qualora il risultato della tipizzazione molecolare necessiti una conferma. Il contributo comunitario coprirà tutti i costi relativi alla prova interlaboratorio e alla tipizzazione dei ceppi sui topi.

(5)

Su richiesta della Commissione il ruolo di coordinamento del laboratorio comunitario di riferimento nel contesto della prova interlaboratorio e della tipizzazione dei ceppi sui topi, effettuate in laboratori diversi, è stato integrato nei programmi di lavoro per il 2005.

(6)

L’assistenza finanziaria della Comunità al programma di lavoro annuale del laboratorio comunitario di riferimento andrebbe pertanto aumentata per coprire i costi supplementari derivanti dalla prova interlaboratorio e dalla tipizzazione dei ceppi sui topi.

(7)

La decisione 2005/131/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2005/131/CE è sostituito dal seguente:

«1.   La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al capitolo B dell’allegato X al regolamento (CE) n. 999/2001 da realizzarsi ad opera della “Veterinary Laboratories Agency”, Addlestone, Regno Unito, per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 810 500 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.»

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 45 del 16.2.2005, pag. 15.

(3)  GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9.

(4)  GU L 10 del 13.1.2005, pag. 9.


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