Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.
Dokumentum 32008D0936
2008/936/EC: Commission Decision of 20 May 2008 concerning aid granted by France to the Fund for the prevention of risks to fishing and fisheries undertakings (State aid C 9/06) (notified under document number C(2007) 5636) (Text with EEA relevance)
2008/936/CE: Decisione della Commissione, del 20 maggio 2008 , relativa agli aiuti concessi dalla Francia al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca alle imprese di pesca (aiuto di Stato C 9/06) [notificata con il numero C(2007) 5636] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/936/CE: Decisione della Commissione, del 20 maggio 2008 , relativa agli aiuti concessi dalla Francia al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca alle imprese di pesca (aiuto di Stato C 9/06) [notificata con il numero C(2007) 5636] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 334 del 12.12.2008., 62–87. o.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Még nem lehet tudni, mikor lép hatályba (értesítés folyamatban), vagy még nem lépett hatályba.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/936(1)/oj
12.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/62 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2008
relativa agli aiuti concessi dalla Francia al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca alle imprese di pesca (aiuto di Stato C 9/06)
[notificata con il numero C(2007) 5636]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/936/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al detto articolo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
La Commissione è venuta a conoscenza di diverse informazioni relative all’esistenza di un fondo destinato a compensare l’aumento del costo del carburante subito dalle imprese di pesca francesi dal 2004. Secondo tali informazioni, detto fondo, denominato Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca (FPAP), aveva l’obiettivo annunciato di ridurre le variazioni a breve termine del prezzo del carburante alla pesca, ma di fatto ha permesso a queste imprese di beneficiare di un prezzo del carburante nettamente inferiore a quello di mercato. |
(2) |
Apparentemente era previsto in origine che il fondo operasse solo con contributi dei professionisti. Il principio di funzionamento sarebbe stato semplice: il fondo si sarebbe fatto carico della parte di costo di carburante superiore a un prezzo di riferimento determinato per litro e, come contropartita, le imprese avrebbero versato contributi al FPAP quando il prezzo del carburante fosse risceso sotto questo prezzo di riferimento. In questo modo si sarebbe raggiunto un equilibrio per il finanziamento del sistema, senza l’apporto di fondi pubblici. |
(3) |
Tuttavia, poiché il prezzo di mercato del carburante è sempre rimasto largamente al di sopra del prezzo di riferimento, la Commissione ha supposto che il funzionamento del FPAP fosse possibile solo grazie al contributo finanziario dello Stato e che tale contributo costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE. |
(4) |
Il 25 agosto 2005 la Commissione ha chiesto alla Francia di informarla entro il 5 settembre 2005 se lo Stato avesse adottato o previsto misure specifiche per far fronte all’aumento dei costi del carburante. La Commissione ricordava inoltre che queste misure avrebbero dovuto esserle notificate ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, qualora avessero comportato aiuti di Stato. |
(5) |
In assenza di risposta e conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 [ora articolo 88] del trattato CE (1), il 21 settembre 2005 la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di ricevere entro tre settimane le informazioni relative a detto fondo per valutare se vi fosse effettivamente presenza di aiuto di Stato e, nel caso, se questo fosse o meno compatibile con il mercato comune. |
(6) |
Il 7 ottobre 2005 le autorità francesi hanno risposto alla richiesta della Commissione del 25 agosto 2005, indicando che: «in Francia non è stata adottata alcuna misura sottoposta al regime di aiuto di Stato per far fronte alle difficoltà dovute al recente forte aumento dei prezzi del carburante». La Francia segnalava tuttavia di aver sostenuto «un’iniziativa avviata dai professionisti», consistente nella creazione di un fondo per la prevenzione dei rischi della pesca. In questa lettera non veniva fatta menzione degli anticipi di tesoreria concessi dallo Stato. Al contrario, dalla risposta delle autorità francesi risultava implicitamente che il finanziamento del fondo, gestito dai professionisti, si basava esclusivamente su una mutualizzazione della capacità finanziaria dei membri. |
(7) |
Il 21 ottobre 2005 la Commissione ricordava alle autorità francesi la propria richiesta formale d’informazioni sul FPAP, datata 21 settembre 2005, concedendo loro un nuovo termine di due settimane. |
(8) |
In assenza di risposta delle autorità francesi nei termini previsti, la Commissione ha deciso, a norma del paragrafo 3, dell’articolo 10 di cui sopra, di ingiungere alla Francia di fornirle ogni informazione utile al suddetto esame. Tale ingiunzione, datata 5 dicembre 2005, è stata notificata il 6 dicembre 2005 con un tempo di risposta di tre settimane. |
(9) |
Le autorità francesi hanno risposto con lettera datata 21 dicembre 2005, ricevuta dalla Commissione il 27 dicembre 2005. Detta lettera rimandava a una risposta precedente, datata 6 dicembre e ricevuta l’8 dicembre, inviata successivamente alla lettera della Commissione del 21 settembre 2005 (cfr. considerando 5 della presente decisione). In queste due lettere le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione lo statuto del FPAP e i tre accordi relativi all’istituzione di un anticipo rimborsabile dello Stato a favore del FPAP. |
(10) |
Esaminate queste risposte e i relativi documenti allegati, l’8 marzo 2006 la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999. |
(11) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 aprile 2006 (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure in questione entro il termine di un mese. |
(12) |
La Francia ha presentato osservazioni con lettera del 21 aprile 2006 sotto forma di nota delle sue autorità. Questa nota era accompagnata da una serie di motivazioni che sembravano originariamente destinate a un uso interno e che spiegavano la posizione da adottare di fronte alle argomentazioni della Commissione. |
(13) |
Il 17 maggio 2006 lo studio Ménard-Quimbert et associés, avvocati a Nantes (di seguito denominato «MQA») ha espresso via fax l’intenzione di formulare osservazioni per conto del FPAP e ha chiesto che gli fosse concesso un termine in tal senso. La Commissione ha accettato una proroga di due settimane. Con lettera del 17 maggio, pervenuta alla Commissione il 23 maggio, MQA ha trasmesso una memoria con l’intestazione della Confédération de la Coopération, de la Mutualité et du Crédit Maritimes, firmata dal segretario generale del FPAP, il sig. de Feuardent, e datata 18 maggio. Una terza lettera di MQA, sempre datata 17 maggio e pervenuta alla Commissione il 14 giugno, era costituita da «una nuova versione di [sue] osservazioni, successiva alla correzione di alcuni errori commessi da un praticante». Si trattava in realtà di documenti non ancora trasmessi alla Commissione e corrispondenti a osservazioni complementari alla memoria del summenzionato sig. de Feuardent, accompagnati da una serie di documenti sul funzionamento del FPAP (statuto, guida, note informative, trattamento fiscale delle quote, lettera di incarico congiunta dell’Inspection générale des Finances e dell’Inspection générale de l’Agriculture et de la Pêche). Infine un’ultima lettera di MQA, datata 12 giugno 2006 e trasmessa lo stesso giorno via fax alla Commissione — facente seguito alla lettera del 19 maggio «datata per errore 17 maggio con cui [vi] inviavamo le osservazioni del segretario generale della Confédération de la Coopération, de la Mutualité et du Crédit Maritimes, sig. de Feuardent, datate 18 maggio 2006» — conteneva le stesse osservazioni complementari della terza lettera del 17 maggio, ma senza allegati. |
(14) |
Il 14 giugno 2006 la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi la terza lettera del 17 maggio 2006 di MQA (annunciata come versione corretta degli errori commessi da un praticante) e l’ultima lettera di MQA del 12 giugno 2006, invitando la Francia a presentare osservazioni entro un mese. Il 12 luglio 2006 la Francia ha chiesto un’estensione del termine fino al 1o settembre. Il 18 luglio 2006 la Commissione ha accettato una proroga di un mese. Il 26 settembre 2006 la Francia ha risposto di non voler presentare osservazioni particolari, ma faceva notare che la lettera di MQA del 17/19 maggio 2006 non corrispondeva alle osservazioni del sig. de Feuardent. Il 9 ottobre 2006 la Commissione ha trasmesso alla Francia il dettaglio delle lettere ricevute da MQA, chiedendo di confermare entro dieci giorni che le autorità francesi fossero a conoscenza della memoria del sig. de Feuardent. La Francia ha risposto il 23 ottobre 2006 di non disporre della memoria in questione e che di fatto l’aveva menzionata in precedenza solo perché la lettera [di MQA] datata 12 giugno ne faceva cenno. Poiché la Francia dichiarava di non aver ricevuto la lettera in questione, la Commissione gliela trasmetteva ufficialmente il 27 ottobre 2006, chiedendo alle autorità francesi di presentare eventuali osservazioni entro il 15 novembre. |
(15) |
Il 27 novembre 2006 la Francia ha informato la Commissione di non avere particolari commenti su questo documento. |
2. DESCRIZIONE
2.1. Presentazione del FPAP e delle sue attività
(16) |
Il FPAP è costituito in forma di sindacato professionale conformemente alla legge francese del 21 marzo 1884, modificata dalla legge del 12 marzo 1920. Il progetto di statuto è stato approvato dall’assemblea costitutiva del 10 febbraio 2004, mentre lo statuto è datato 9 aprile 2004. |
(17) |
Ai sensi dell’articolo 4 dello statuto, il sindacato viene creato per una durata di 99 anni. La sede è stabilita a Parigi, al n. 24 di rue du Rocher, allo stesso indirizzo della Confédération de la Coopération, de la Mutualité et du Crédit Maritimes (di seguito denominata «Coopération Maritime»). |
(18) |
Secondo l’articolo 7 del suddetto statuto, i membri fondatori sono la «Coopération Maritime», la CECOMER — società cooperativa di commercianti al dettaglio che è di fatto la centrale d’acquisto delle cooperative marittime che hanno come principale compito di rifornire le imprese di pesca di materiale e prodotti operativi —, il «Centre de gestion de la pêche artisanale» e due personalità del mondo della pesca. Dall’assemblea costitutiva del 10 febbraio 2004 questi cinque membri fondatori sono stati nominati amministratori del FPAP fino all’assemblea generale ordinaria che dovrà tenersi nel 2007. Il FPAP è quindi un’emanazione del settore della pesca e di organismi ad esso economicamente legati (cooperative marittime, centrale d’acquisto, centri di gestione delle imprese di pesca). |
(19) |
Gli interessati all’adesione devono provare di esercitare un’attività inerente alla pesca. Il sindacato può tuttavia ammettere al suo interno «ogni altra persona disposta ad apportare un contributo morale al sindacato», a condizione che i componenti di tale categoria non superino il 5 % degli iscritti al sindacato. Nella lettera del 6 dicembre 2005 le autorità francesi precisavano che il FPAP è composto da 2 013 membri e da 2 385 imbarcazioni che rappresentano il 30 % della flotta francese. |
(20) |
L’articolo 2 dello statuto sancisce che: «Il sindacato ha lo scopo di sviluppare prodotti destinati a garantire alle imprese di pesca la copertura dei seguenti rischi: fluttuazione del prezzo del gasolio, inquinamento marino o rischio sanitario relativo all’inquinamento, chiusura delle quote o riduzione sostanziale delle possibilità di pesca, rischio relativo al mercato. Prende il nome di Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca». Il FPAP è quindi pensato come una società di mutua assicurazione che propone ai propri membri un certo numero di prestazioni in contropartita delle loro quote. |
(21) |
La Francia ha trasmesso le copie di tre accordi conclusi tra lo Stato e il FPAP relativi all’introduzione di anticipi rimborsabili dallo Stato a favore di questo fondo. Questi anticipi vengono versati tramite l’Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture (OFIMER). Il primo accordo, datato 12 novembre 2004, fa riferimento a un importo di 15 milioni di EUR; il secondo, datato 27 maggio 2005, a un importo di 10 milioni di EUR, mentre il terzo, datato 11 ottobre 2005, a un importo di 40 milioni di EUR. Quindi secondo questi tre accordi, è stata anticipata al FPAP una somma di 65 milioni di EUR. |
(22) |
Stando alle motivazioni allegate alla nota della Francia del 21 aprile 2006 (cfr. considerando 12 della presente decisione), è possibile che sia stato versato al FPAP anche un altro anticipo di 12 milioni di EUR (cfr. considerando 40 della presente decisione). |
(23) |
Secondo l’articolo 1 dei suddetti accordi, «il funzionamento del FPAP si basa sulle quote versate dai propri iscritti in modo da coprire l’introduzione di coperture finanziarie contro i rischi derivanti dalle fluttuazioni del prezzo del petrolio e dalle relative spese di gestione». Gli accordi mostrano che, nonostante sia stato formalmente creato da statuto con obiettivi più ampi circa le prestazioni da garantire (cfr. considerando 20 della presente decisione), in realtà il FPAP ha limitato la propria attività alla copertura finanziaria delle imprese di pesca contro l’aumento del costo del carburante. |
(24) |
In virtù dell’articolo 2 dell’accordo del 12 novembre 2004, «l’anticipo di tesoreria mira alla creazione di un meccanismo di copertura contro le fluttuazioni del prezzo internazionale del petrolio a partire dal 1o novembre 2004. Tale anticipo potrà garantire l’acquisto di un’opzione finanziaria sui mercati a termine. Le compensazioni versate al membro del fondo devono corrispondere al differenziale di prezzo constatato tra il prezzo massimo coperto e il prezzo medio mensile dell’indice di riferimento per il mese in questione». L’articolo 2 dell’accordo del 27 maggio 2005 presenta una formulazione simile: anziché la «creazione» di un meccanismo di copertura, prevede la «continuazione» dello stesso meccanismo e indica nel 1o marzo 2005 la data di decorrenza della copertura per l’anticipo versato nell’ambito di tale accordo. La stessa considerazione riguarda l’accordo dell’11 ottobre 2005. L’articolo 2 prevede che, per l’anticipo versato, il fondo prosegua la sua attività di copertura «… a decorrere dal 1o luglio 2005 almeno fino al 31 dicembre 2005, acquistando opzioni finanziarie sui mercati a termine per 17 centesimi di EUR/litro». Precisa che «le compensazioni versate al membro del fondo devono al massimo corrispondere al differenziale di prezzo constatato tra il prezzo di 30 centesimi di EUR/litro e il prezzo medio mensile di riferimento per il mese in questione se quest’ultimo è superiore a 30 centesimi di EUR/litro». |
(25) |
Dalla guida dettagliata del FPAP emerge che questo meccanismo di copertura si basa su accordi di garanzia sottoscritti tra il FPAP e le imprese aderenti. I membri versano una quota di iscrizione di 150 EUR e una quota di garanzia calcolata su una quantità di carburante stimata, espressa in litri a 0,035 centesimi/litro di carburante. Le imprese di pesca ricevono in contropartita un’indennità determinata in base alla quantità consumata, nel limite del volume assicurato, le cui modalità di calcolo sono illustrate nella guida in questione. |
(26) |
L’articolo 3 degli accordi menzionati al considerando 21 prevede che gli anticipi possano essere versati dall’OFIMER solo dietro presentazione di alcuni documenti giustificativi. Tra questi documenti deve figurare il verbale dell’organo deliberante del FPAP, che autorizza la gestione dell’anticipo dello Stato e che illustra per i primi due accordi l’utilizzo che ne verrà fatto, così come un bilancio previsionale. Nella nota del 6 dicembre 2005 le autorità francesi hanno confermato che gli importi indicati, pari a 65 milioni di EUR, sono effettivamente stati concessi al FPAP. La nota precisa che questi anticipi vengono concessi «al fine di garantire il funzionamento del FPAP il più rapidamente possibile per il periodo compreso tra novembre 2004 e la fine di dicembre 2005». |
(27) |
Il FPAP s’impegna inoltre a tenere una contabilità che permetta di conoscere su richiesta l’utilizzo degli anticipi, nonché la destinazione delle risorse e delle spese. I documenti contabili devono essere conservati per un periodo di dieci anni e messi a disposizione dei vari corpi dello Stato su semplice richiesta. |
(28) |
L’articolo 4 fissa al 4,45 % il tasso di interesse per il rimborso degli anticipi dal FPAP all’OFIMER L’importo di 15 milioni di EUR, oggetto dell’accordo del 12 novembre 2004, dovrà essere rimborsato entro il 1o novembre 2006; quello di 10 milioni di EUR, oggetto dell’accordo del 27 maggio 2005, entro il 1o maggio 2007, mentre i 40 milioni di EUR, oggetto dell’accordo dell’11 ottobre 2005, dovranno essere rimborsati entro il 1o luglio 2007. |
(29) |
Alla luce dei tre o eventualmente quattro accordi conclusi tra lo Stato francese e il fondo, l’attività del FPAP nell’ambito del primo degli obiettivi dell’articolo 2 dello statuto (garantire alle imprese di pesca la copertura dei rischi legati alle fluttuazioni del prezzo del gasolio) è quindi duplice:
|
(30) |
Per quanto riguarda l’aiuto di Stato, il fondo deve essere considerato sotto questo duplice aspetto: da un lato, quando agisce come operatore economico sui mercati a termine e, dall’altro, quando risarcisce le imprese di pesca di una parte dei costi corrispondenti all’acquisto di carburante per ridurre i loro costi di produzione. |
2.2. Ragioni che hanno condotto all’avvio del procedimento d’indagine formale
(31) |
Le ragioni che hanno condotto all’avvio del procedimento d’indagine formale sono di seguito illustrate. |
2.2.1. Sull’acquisto di opzioni sui mercati a termine
(32) |
L’anticipo concesso al FPAP può essere considerato un prestito a breve termine a un tasso del 4,45 %. La Commissione osserva tuttavia che il fondo non possiede alcun bene immobile e che il suo patrimonio netto è estremamente ridotto, essendo costituito esclusivamente dalle quote dei membri. Per tale motivo un istituto bancario non avrebbe mai concesso un simile prestito. |
(33) |
Questo fondo gode pertanto di un vantaggio finanziario rispetto ad altre imprese attive sugli stessi mercati a termine. Tale vantaggio costituisce un aiuto di Stato a favore del fondo. Nessuna disposizione dell’articolo 87 del trattato CE o degli orientamenti adottati dalla Commissione per l’esame degli aiuti di Stato permette di considerare questo aiuto compatibile con il mercato comune. |
(34) |
D’altro canto, grazie a questa attività, le imprese di pesca aderenti al FPAP possono acquistare carburante a un prezzo ridotto. Ciò costituisce un aiuto che ha l’effetto di ridurre i costi di produzione delle imprese beneficiarie del fondo. Di fatto, conformemente al paragrafo 3.7 degli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (3), questo tipo di aiuto al funzionamento, non accompagnato da alcun obbligo, deve normalmente essere considerato incompatibile con il mercato comune. |
2.2.2. Sulla compensazione alle imprese di pesca di una parte dei costi indotti dagli acquisti di carburante
(35) |
Si tratta ancora una volta di un aiuto volto a ridurre i costi di produzione delle imprese aderenti al FPAP. Anche in questo caso nessuna disposizione dell’articolo 87 del trattato CE o degli orientamenti adottati dalla Commissione per l’esame degli aiuti di Stato permette di considerare questo aiuto compatibile con il mercato comune. Analogamente, conformemente al paragrafo 3.7 degli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, questo tipo di aiuto al funzionamento, non accompagnato da alcun obbligo, deve essere considerato incompatibile con il mercato comune. |
2.2.3. Conclusione
(36) |
Alla luce di tutte le informazioni in suo possesso, la Commissione ha ritenuto che vi fossero seri dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune di questa misura d’aiuto, che giova sia al FPAP sia alle imprese di pesca ad esso aderenti. |
3. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA E DEGLI INTERESSATI
3.1. Osservazioni della Francia
(37) |
I commenti delle autorità francesi sono presentati nella risposta del 21 aprile 2006. Successivamente non sono state formulate osservazioni complementari sulle argomentazioni del FPAP e dello studio MQA. |
(38) |
La Francia precisa che l’analisi della Commissione dovrebbe incentrarsi sulla natura e sulle condizioni di concessione dell’anticipo accordate dallo Stato, anziché sulle attività del FPAP. |
(39) |
In tal senso osserva che:
|
(40) |
La Commissione osserva infine che, nelle motivazioni allegate alla sua risposta (cfr. considerando 12 della presente decisione), la Francia dichiara: «non è necessario indicare che è stato deciso un anticipo di 12 milioni di EUR, perché l’accordo non è ancora stato firmato; tuttavia occorre evitare di finire in un vicolo cieco. Si propone di indicare che è in corso una riflessione». |
3.2. Osservazioni del FPAP
(41) |
La Commissione ha ricevuto da MQA varie lettere dai contenuti diversi e inviate in modo disordinato (cfr. dettagli al considerando 13 della presente decisione) che possono così essere sintetizzate: una memoria con l’intestazione della Coopération Maritime datata 18 maggio 2006 e firmata dal segretario generale del FPAP e osservazioni complementari di MQA per conto del FPAP, accompagnate da una serie di documenti sul funzionamento del FPAP (statuto, guida, note informative, trattamento fiscale delle quote, lettera di incarico congiunta dell’Inspection générale des Finances e dell’Inspection générale de l’Agriculture et de la Pêche). |
(42) |
Dall’analisi dei documenti ricevuti da MQA risulta che il FPAP condivide l’argomentazione della Francia, affermando che non si può pregiudicare «un annullamento puro e semplice del debito al termine» finché non viene riscontrato un mancato rimborso. Per il resto, contrariamente alla Francia, il FPAP concentra le proprie argomentazioni non sulla natura e sulle condizioni di concessione dell’aiuto, ma sullo statuto e sulle attività del fondo. |
(43) |
Gli elementi scelti dal FPAP per contestare la natura di aiuto di Stato degli anticipi concessi dalla Francia o la sua incompatibilità con il mercato comune possono essere così sintetizzati:
|
(44) |
L’intervento del FPAP mirerebbe in realtà ad agevolare il mantenimento della pesca in un contesto regionale e a impedire alle navi d’altura di ripiegare verso fondali di accesso più vicini o ai pescherecci di orientarsi verso zone di pesca più specifiche e richiedenti un minore consumo di energia. Il suo scopo sarebbe quello di proteggere le risorse, gli equilibri e la diversità del sistema attraverso una fase di adeguamento. In questo modo il FPAP avrebbe anticipato i piani di salvataggio e di ristrutturazione, oltre all’aumento previsto del massimale degli aiuti de minimis. Per questi motivi il FPAP formula le seguenti osservazioni:
|
(45) |
Infine nell’ambito delle sue osservazioni, MQA ha trasmesso le copie di due lettere del ministro del Bilancio al FPAP, secondo cui il FPAP e tutti i suoi membri beneficiano di misure fiscali. Tali misure consistono, per il FPAP, in un’esenzione delle imposte sulle società e probabilmente del tributo locale («taxe professionnelle») e, per i pescatori proprietari, nella possibilità di dedurre dai loro redditi imponibili le quote versate al sindacato. |
4. VALUTAZIONE
(46) |
La presente decisione non riguarda le agevolazioni fiscali di cui al considerando 45. La Commissione non ne era infatti a conoscenza quando ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale. Queste agevolazioni fiscali sono oggetto di un’analisi specifica nell’ambito del dossier NN 38/2007 per determinare se corrispondano ad aiuti di Stato e, nel caso, se siano compatibili con il mercato comune. |
(47) |
Il FPAP ha un obiettivo che, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, deve essere considerato duplice:
|
4.1. Aiuto a favore del FPAP: aiuto all’acquisto di opzioni sui mercati a termine
4.1.1. Esistenza di un aiuto di Stato
4.1.1.1. Il FPAP è un’impresa ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE
(48) |
Occorre determinare innanzitutto se il FPAP può essere considerato un’impresa. Se così non fosse, l’articolo 87, paragrafo 1, non si applicherebbe al FPAP. In proposito la Commissione ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, il concetto di «impresa» comprende, nell’ambito del diritto comunitario della concorrenza, qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (4). Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (5). |
(49) |
Le società attive sui mercati a termine dei prodotti delle materie prime sono normalmente società private che operano secondo le regole dell’economia di mercato. Lo scopo delle operazioni condotte su questi mercati a termine consiste, per l’operatore, nello scommettere che il prezzo di acquisto del prodotto, eventualmente acquistato in futuro al normale prezzo di mercato, sarebbe diverso da quello al quale viene sottoscritta l’opzione. Un operatore attivo su questo mercato corre quindi un rischio legato all’incertezza sull’evoluzione dei prezzi. Nella fattispecie, il FPAP ha effettivamente agito come un operatore sui mercati a termine dei prodotti petroliferi. Così facendo, è anche un attore economico del settore ittico, perché procura alla società CECOMER — membro fondatore e amministratore del FPAP, nonché centrale d’acquisto delle cooperative marittime — carburante a un prezzo diverso da quello al quale acquisterebbe al normale prezzo di mercato. Se l’operazione di acquisto di opzioni, che è un’operazione speculativa, è riuscita, il prezzo del carburante rivenduto alle cooperative è inferiore al prezzo di mercato. Il FPAP si assume quindi un rischio nella speranza che questo gli giovi finanziariamente. Dal canto loro, le cooperative marittime rivendono il carburante alle imprese di pesca in base al prezzo al quale lo hanno acquistato da CECOMER. Non si conoscono le caratteristiche delle operazioni di trasferimento di proprietà del carburante acquistato da FPAP verso CECOMER, società cooperativa di commercianti al dettaglio. Si tratta tuttavia — nonostante CECOMER sia membro fondatore del FPAP — di operazioni effettuate tra due soggetti indipendenti. Queste operazioni di trasferimento di proprietà di carburante si configurano come operazioni di natura contrattuale. Infatti, pur presentando molto probabilmente delle particolarità, gli accordi secondo cui vengono effettuate queste operazioni rimangono pur sempre accordi di diritto privato e, quindi, contratti di diritto privato. L’attività del FPAP — che consiste quindi in un intervento sui mercati a termine dei prodotti petroliferi per acquistare questi prodotti e rivenderli a CECOMER, società commerciale — è palesemente un’attività economica. Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione osservava inoltre: «Il FPAP ha lo scopo di garantire l’acquisto di opzioni finanziarie sui mercati a termine. Anche se non è esplicitamente indicato, i suddetti mercati a termine sono chiaramente quelli del petrolio e dei suoi derivati. Pur essendo costituito in forma di sindacato, il FPAP opera su questi mercati a termine acquistando e vendendo opzioni come farebbe una comune società privata su questo genere di mercati e secondo le regole dell’economia di mercato». Nelle loro risposte la Francia e il FPAP non hanno contestato che il FPAP effettuasse queste operazioni di acquisto e vendita di opzioni. La Francia non presenta osservazioni in proposito. Dal canto suo, il FPAP si accontenta di far osservare che «il FPAP è intervenuto sul mercato mondiale delle “commodities” in relazione con intermediari o istituti finanziari specializzati. È difficile immaginare un mercato più competitivo, più esteso e più volatile. Il fondo non ha quindi beneficiato di alcun vantaggio tariffario né di condizioni particolari rispetto a tutti gli altri operatori del mercato … La questione è quindi limitata all’origine dei fondi anticipati …». Non mette pertanto in dubbio l’affermazione della Commissione secondo cui agirebbe come un normale operatore su questi mercati a termine. È inoltre opportuno notare che la funzione del FPAP non è affatto quella di un amministratore di fondi pubblici nell’interesse comune. Non può nemmeno considerarsi l’esercizio di prerogative dei pubblici poteri da parte dello Stato o di un organismo posto sotto la sua responsabilità. |
(50) |
Il FPAP deve quindi chiaramente essere considerato un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza. Non occorre esaminare la sua natura e il suo statuto. In particolare si ritiene non pertinente il fatto che il fondo sarebbe senza scopo di lucro. Inoltre, pur considerandolo — per riprendere i termini del FPAP — «il catalizzatore di consumatori di prodotti petroliferi che cercano di proteggersi dal mercato più che di intervenire nello stesso», questi «consumatori» sono in realtà operatori economici (cooperative marittime e imprese di pesca) che cercano di ridurre i loro costi di produzione. Questa reazione, pienamente logica da parte di operatori economici, impedisce tuttavia di considerare detti operatori come singoli consumatori ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato, che autorizza aiuti a carattere sociale a favore dei singoli consumatori. Non possono quindi essere prese in considerazione le motivazioni presentate dalle autorità francesi o dal FPAP sul suo stesso statuto, il suo modus operandi, i suoi obiettivi, nonché la sua situazione specifica sul mercato dei prodotti petroliferi. |
4.1.1.2. Principio del creditore privato (6)
(51) |
La Commissione ritiene di avere fondati motivi nella presente causa per valutare l’esistenza di un aiuto di Stato applicando il principio del creditore privato. |
(52) |
I fondi provenienti dai tre anticipi, le cui condizioni di concessione sono note, dovevano essere rimborsati a un tasso d’interesse del 4,45 %. Quanto al possibile quarto anticipo di 12 milioni di EUR, è possibile ipotizzare che sia stato concesso in condizioni identiche o molto simili. Questo apporto statale corrisponde quindi in pratica a un prestito concesso a questo tasso. Ovviamente questa percentuale è superiore al tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione per determinare l’elemento di aiuto esistente in un prestito agevolato, tasso di riferimento fissato al 4,43 % nel 2004 (7) e al 4,08 % dal 1o gennaio 2005 (8). Quindi teoricamente se gli anticipi sono stati concessi nelle normali condizioni di un’economia di mercato, potrebbe non essersi trattato di un aiuto di Stato. |
(53) |
La Commissione ritiene tuttavia che questi anticipi non siano stati concessi nelle normali condizioni di mercato, perché nessun creditore privato avrebbe accettato di concedere gli importi in questione senza garanzie sulla redditività dell’attività del FPAP e sulla probabilità di recupero alla scadenza. |
(54) |
Il capitale iniziale del FPAP è costituito dalle quote dei membri (cfr. considerando 23 e 25). Né la Francia né il FPAP hanno fornito indicazioni numeriche sulle risorse provenienti dalle suddette quote. Secondo le motivazioni allegate alla risposta del 21 aprile 2006, le autorità francesi ritengono — dopo aver indicato che «durante la redazione della risposta del 6 dicembre 2005 queste informazioni erano state proposte nel progetto, ma eliminate al momento della convalida interministeriale» — che «non è necessario fornire una risposta ora». |
(55) |
La Commissione suppone tuttavia che si tratti di importi relativamente modesti rispetto alla probabile entità delle spese. In base alle indicazioni contenute nella memoria firmata dal segretario generale del FPAP, nella «Guida dettagliata del FPAP» del novembre 2004 e nella «nota informativa del FPAP» del gennaio 2006, si può infatti formulare una valutazione grossolana: circa 2 500 iscritti (numero di membri del FPAP secondo le autorità francesi) versano una quota di adesione di 150 EUR, per un totale di 375 000 EUR, cui si aggiungono le quote a copertura della garanzia di rischio vera e propria (cfr. considerando 25). Ammettendo che venga assicurato l’intero volume di gasolio consumato e basandosi sul consumo indicativo di un peschereccio di 24 metri come riferito dal FPAP (circa 10 tonnellate di carburante a settimana), l’ipotesi massima di un’attività per 48 settimane l’anno, pari a un consumo di 480 tonnellate (sebbene il numero di settimane di attività sia probabilmente più vicino alle 38-40 che non alle 48), e il valore unitario del contributo al FPAP, ossia 0,0035 EUR al litro, si ottiene per 2 500 imbarcazioni un totale di 4 200 000 EUR l’anno. La terza fonte di quote proviene dalla possibilità, prevista dallo statuto, che il sindacato ammetta al suo interno, nel limite del 5 % dei suoi membri, «ogni altra persona disposta ad apportare un contributo morale al sindacato». Si tratta probabilmente di un importo marginale. In mancanza di indicazioni sul numero di membri disposti ad apportare un sostegno morale e sull’importo del loro contributo, si ammetterà l’ipotesi, molto ottimistica, di ulteriori 125 000 EUR (pari a 125 membri che non esercitano un’attività inerente alla pesca, ossia il massimo autorizzato dallo statuto del FPAP [5 % di 2 500 membri] × 1 000 EUR). |
(56) |
Le entrate totali provenienti dalle varie quote ammonterebbero quindi a 4 200 000 + 375 000 + 125 000, pari a 4 700 000 EUR l’anno. Si tratta di un’ipotesi estremamente ottimistica, calcolata in base al consumo indicativo di un peschereccio di 24 metri attivo 48 settimane l’anno e sull’ipotesi che sia assicurato l’intero consumo. La Commissione considera questa ipotesi al solo scopo di valutare quale sia l’importo massimo teorico delle entrate del FPAP. Tuttavia, se si considera che la Francia indica un numero di navi aderenti di 2 385, tra cui una percentuale non trascurabile di navi costiere sotto i 12 metri con un consumo di carburante annuo più vicino alle 200 tonnellate che non alle 480 considerate nel calcolo precedente, è probabile che l’importo reale sia significativamente inferiore. Infatti, dato che la flotta francese conta circa 1 500 navi di oltre 12 metri e che il 95,3 % delle imbarcazioni di queste dimensioni è coperto dal FPAP (9), pari a circa 1 400 navi, si deduce che anche circa 1 000 imbarcazioni sotto i 12 metri sono coperte dal FPAP. Le entrate totali annue sono quindi sicuramente inferiori a 4,7 milioni di EUR. |
(57) |
Terminati questi calcoli ipotetici delle entrate, la Commissione osserva, da un lato, che il FPAP non possiede apparentemente alcun bene immobile e, dall’altro, che i suoi beni mobili, costituiti esclusivamente dalle quote dei soci, sono molto ridotti. Per questo motivo la Commissione ritiene che, nelle normali condizioni di un’economia di mercato, una banca come il Crédit Marittime, che si presenta — per usare la sua stessa espressione — come «il partner naturale della filiera pesca», non avrebbe mai prestato (o «anticipato», per riprendere i termini dei contratti conclusi tra lo Stato e il FPAP) le somme in questione (o solo una parte di queste) al FPAP per intervenire su un mercato a termine, senza prima aver ottenuto la ragionevole certezza della probabile solvenza alla scadenza del prestito. |
(58) |
Le autorità francesi obiettano che una simile conclusione è «un’affermazione che non è fondata su alcuna indagine precisa tra gli istituti bancari e che si sarebbero potuti istituire sistemi di garanzia». Tuttavia, un’indagine condotta su trentacinque banche dalla Chambre nationale des conseils et experts financiers (10) offre un’immagine piuttosto precisa delle norme in uso negli istituti bancari francesi al momento della concessione di crediti alla propria clientela. L’obiettivo di ridurre il rischio di credito nei confronti dei propri clienti spinge i dirigenti degli istituti bancari a imporre il rispetto di norme plafond fondate su una serie di rapporti che consentono di analizzare la situazione finanziaria e la capacità dell’impresa di servire il debito in base a diversi criteri quali fondi propri, bilancio, livello di indebitamento a termine, fatturato e oneri finanziari. Da questa analisi risulta che un rapporto «indebitamento bancario totale/fondi propri» superiore a 2,50 fa scattare una spia di rischio che, pur non compromettendo definitivamente la concessione del prestito, conduce l’istituto ad adottare maggiori garanzie. Nel caso del FPAP, se si rapportano i 65 milioni di anticipo alla stima ottimistica di fondi propri precedentemente citata (4,7 milioni di EUR, cfr. considerando 56), si ottiene un rapporto di 13,82, ossia quasi sei volte il limite superiore di rischio. Chiaramente se l’importo reale degli anticipi fosse più alto (77 milioni, tenendo conto del possibile anticipo complementare di 12 milioni di cui al considerando 22) o se l’importo reale dei fondi propri fosse sensibilmente inferiore, questo rapporto ipotetico aumenterebbe ancora. Con un simile livello di rischio un istituto bancario non avrebbe mai considerato l’eventualità di un prestito, anche se il ricorso a garanzie reali (come il pegno sulle opzioni di acquisto o l’assegnazione a titolo di garanzia degli stock di carburante acquistati dal FPAP) o personali (accensione di ipoteche sui beni personali dei membri e pegno sulle loro navi) rientra effettivamente tra le tecniche bancarie per minimizzare il rischio di insolvenza. Si osserverà però che, nel caso di un ricorso a garanzie personali sui membri, le imprese di pesca avrebbero probabilmente mostrato una maggiore reticenza ad aderire al FPAP. Esistono anche altre tecniche di trasferimento o condivisione del rischio cliente, come il cofinanziamento del prestito da parte di più istituti bancari, il ricorso a società di garanzia o l’integrazione in fondi di garanzia regionali e dipartimentali (che in genere godono a loro volta della contro-garanzia di società di cauzione), ma in tutti questi casi la garanzia viene generalmente concessa solo a imprese fondamentalmente sane e potenzialmente redditizie e per un importo mai superiore al 50 % dell’indebitamento (ossia, nel caso del FPAP, per un po’ più di 30 milioni di EUR, lasciando sussistere un rischio residuo di quasi tre volte il limite superiore di rischio). |
(59) |
Quando le autorità francesi notano, a proposito di queste tecniche, che «si sarebbero potuti» istituire sistemi di garanzia, ammettono implicitamente che nella fattispecie non è stato così e che l’anticipo dello Stato è stato concesso senza aver cercato garanzie paragonabili a quelle in uso negli istituti bancari. In tali condizioni la Commissione conclude che la Francia non si è comportata come un creditore privato e che non aveva garanzie che il FPAP fosse in grado di rimborsare i fondi messi a sua disposizione. |
(60) |
Il FPAP fa inoltre osservare, per bocca dei suoi consulenti, di essere civilmente responsabile secondo il diritto francese e che tale responsabilità è illimitata, notando che l’azione sindacale può generare una responsabilità per somme importanti. La Commissione nota certamente che, con un organismo come il FPAP, possono essere in gioco somme molto alte, dove le operazioni condotte sui mercati a termine sono operazioni che presentano rischi certi e che possono determinare perdite notevoli. Con questo, nulla lascia intendere che in caso di perdite ingenti la responsabilità del FPAP sia coperta dai suoi membri. Nessuno dei documenti forniti (statuto, guida, nota informativa) accenna a un simile meccanismo. L’unica considerazione finanziaria contenuta in questi documenti riguarda il versamento della quota, che rimane nelle casse del sindacato anche quando un membro si ritira (articolo 10). D’altra parte la Commissione osserva che la legge del 21 marzo 1884, in virtù della quale è stato creato il FPAP, è la legge che ha permesso la creazione dei sindacati professionali in Francia. L’obiettivo di questa legge non è certamente di determinare una responsabilità economica, e quindi finanziaria, dei membri del sindacato interessato. Pertanto, in caso di perdite finanziarie ingenti, la Commissione non vede come possano essere compensate dai suoi iscritti. |
(61) |
Alla luce di tutti questi elementi, la Commissione ritiene che il principio del creditore privato non sia stato rispettato. |
4.1.1.3. Esistenza di un vantaggio finanziario concesso mediante risorse statali
(62) |
La Commissione considera che l’importo stimato delle entrate derivanti dalle quote dei membri non avrebbe mai permesso al FPAP, anche nell’ipotesi più ottimistica, di intervenire su un mercato a termine senza l’apporto di fondi esterni. Questi fondi esterni sono stati forniti dallo Stato tramite l’OFIMER, sotto forma di almeno tre anticipi di tesoreria scaglionati tra novembre 2004 e ottobre 2005, per un totale di 65 milioni di EUR, secondo le informazioni comunicate dalle autorità francesi. È stato probabilmente versato anche un quarto anticipo di 12 milioni di EUR. I termini delle argomentazioni di cui al considerando 22 lasciano infatti intendere che la firma dell’accordo fosse in corso in quel periodo. |
(63) |
Le autorità francesi non hanno fornito elementi che contraddirebbero tale analisi. D’altronde in queste argomentazioni si legge che: «Il FPAP è ritenuto [dalla Commissione] non in grado di intervenire con i suoi mezzi, senza l’anticipo rimborsabile dello Stato. Contro questa dimostrazione non può essere formulata alcuna osservazione». Secondo la Commissione, questi anticipi sono stati effettivamente concessi in condizioni che non sono le condizioni normali di mercato (cfr. dal considerando 51 al considerando 61 della presente decisione). |
(64) |
La Commissione osserva inoltre che né la Francia né il FPAP hanno fornito alla Commissione indicazioni sull’importo dei fondi impegnati dal FPAP su questi mercati a termine o sul risultato delle operazioni in essi effettuate. Secondo le stesse argomentazioni, le autorità francesi hanno deliberatamente scelto di non comunicare queste informazioni. In esse si legge infatti che «… questi elementi potrebbero essere forniti alla Commissione, ma è opportuno valutare l’interesse di fornire tali elementi ora». La Commissione constata tuttavia di non aver ricevuto i suddetti elementi né nella lettera in questione né successivamente. |
(65) |
Infine sia la Francia che il FPAP e i relativi consulenti ritengono che la Commissione non possa pregiudicare l’esistenza di un aiuto di Stato, senza che sia stato constatato un mancato rimborso (Francia: «l’anticipo rimborsabile non può essere considerato aiuto di Stato, finché il termine di rimborso non è giunto a scadenza». FPAP: «Questa somma può o non può essere rimborsata? Questa è la domanda principale che formula la Commissione»; MQA: «Nessuno dei prestiti concessi dalla Francia al FPAP è giunto a scadenza. Non si sono mai verificati fino ad ora mancati rimborsi o manifestazioni dello Stato francese che lasciassero supporre un annullamento puro e semplice del debito a scadenza»). La Commissione ricorda in proposito che la qualificazione di aiuto di Stato a favore del FPAP è innanzitutto legata alla decisione della Francia di concedere al FPAP un prestito che il fondo non avrebbe ottenuto altrimenti, anche se i termini di rimborso fossero stati rispettati. Ecco perché quando la Commissione si interroga sulla solvibilità del FPAP alla scadenza del prestito è innanzitutto perché la questione della solvibilità del FPAP si trova al centro della valutazione della sua situazione secondo le normali condizioni di concessione di prestiti da parte di un istituto bancario privato, e non perché sospetta la trasformazione di un prestito in semplice contributo finanziario. |
(66) |
Da questo punto di vista, se dovesse emergere che gli anticipi non sono stati rimborsati nei termini o non sono stati rimborsati affatto, troverebbe conferma il fatto che il FPAP non era in grado di attuare le azioni previste dal suo statuto senza un apporto di fondi esterni e che tale apporto non gli sarebbe mai stato concesso da un istituto bancario nelle normali condizioni di mercato. A tale proposito, la Commissione osserva tuttavia di non essere stata informata dalle autorità francesi di un eventuale rimborso degli anticipi di cui ha beneficiato il FPAP. Questi anticipi dovevano essere rimborsati rispettivamente il 1o novembre 2006, per l’anticipo di 15 milioni di EUR oggetto dell’accordo del 12 novembre 2004, il 1o maggio 2007, per l’anticipo di 10 milioni di EUR oggetto dell’accordo del 27 maggio 2005 e il 1o luglio 2007, per l’anticipo di 40 milioni di EUR oggetto dell’accordo dell’11 ottobre 2005 (cfr. considerando 21). Quanto al quarto anticipo di cui potrebbe aver beneficiato il FPAP (cfr. considerando 22), non si conoscono né la data dell’accordo né la data di scadenza del rimborso. |
(67) |
Le tre date di scadenza note sono ormai trascorse. La prima era già passata quando le autorità francesi hanno inviato la loro ultima lettera alla Commissione il 27 novembre 2006, dopo la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. La Commissione ritiene che, se l’anticipo fosse stato effettivamente rimborsato, la Francia o lo stesso FPAP avrebbero tempestivamente informato la Commissione, perché una delle argomentazioni per contrastare l’analisi della Commissione era che gli anticipi non potessero essere considerati aiuto di Stato, finché il termine di rimborso non fosse giunto a scadenza. Non v’è dubbio che se il rimborso del primo anticipo fosse stato effettuato, le autorità francesi lo avrebbero comunicato alla Commissione nella loro lettera del 27 novembre 2006 e che avrebbero fatto altrettanto per il secondo e il terzo anticipo da rimborsare entro il 1o maggio e il 1o luglio 2007, così come per l’eventuale quarto anticipo. Per di più le notizie pubblicate sulla stampa professionale suggeriscono che non c’è stato ad oggi alcun rimborso. La Commissione ritiene quindi che l’aiuto inizialmente concesso sotto forma di anticipo si sia trasformato in aiuto sotto forma di sovvenzione diretta. |
(68) |
Per tutti questi motivi la Commissione è quindi del parere che gli anticipi dello Stato rappresentino un vantaggio finanziario concesso mediante risorse statali. |
4.1.1.4. Esistenza di un vantaggio finanziario imputabile allo Stato
(69) |
La Commissione osserva che i tre accordi conclusi tra lo Stato e il FPAP prevedono espressamente che i fondi pubblici versati siano destinati all’istituzione di un meccanismo di copertura contro le fluttuazioni del prezzo internazionale del petrolio e che tale meccanismo permetterà l’acquisto di opzioni finanziarie sui mercati a termine. Di fatto è evidente che la liquidità iniziale del FPAP, alimentato dalle sole quote dei membri, non avrebbe consentito al fondo di condurre simili operazioni, perlomeno non nelle proporzioni in cui sono state condotte. Il primo accordo, datato 12 novembre 2004, indica infatti che l’anticipo di 15 milioni di EUR è volto a «garantire l’avvio del dispositivo». È quindi proprio grazie a questi anticipi che il FPAP è stato in grado di condurre operazioni di acquisto sui mercati a termine in proporzioni significative. |
(70) |
In altri termini, emerge che lo Stato ha sostenuto concretamente la creazione del FPAP costituito in forma di sindacato, nonché il suo impegno sui mercati a termine dei prodotti petroliferi, quando questa attività non corrisponde in realtà alla normale prassi di un sindacato, il tutto in condizioni di concorrenza con operatori privati che non sono quelle normali. D’altronde la Francia stessa riconosceva il 7 ottobre 2005 che «il governo ha favorito un’iniziativa avviata dai professionisti, consistente nella creazione di un fondo per la prevenzione dei rischi della pesca. Questo fondo, gestito da professionisti, consente ai pescatori (…) di mutualizzare la loro capacità finanziaria per acquistare opzioni finanziarie sul mercato a termine per tutelarsi contro il rischio di fluttuazioni del prezzo del carburante», omettendo tuttavia di precisare che la suddetta «capacità finanziaria» dei pescatori esisteva grazie a risorse statali, essendo già stati versati all’epoca due anticipi. Tuttavia non v’è dubbio che nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione, il FPAP dovesse tenere conto delle esigenze delle autorità pubbliche. Da questo punto di vista, la creazione di una missione interministeriale di inchiesta, incaricata «di verificare il meccanismo del FPAP nel suo funzionamento attuale e di verificare che le condizioni di spesa fossero rispettate in virtù del diritto e delle regole della spesa pubblica, pur essendo conformi agli impegni assunti dai gestori di questi fondi», dimostra la volontà dello Stato di accertare che i fondi del FPAP fossero stati utilizzati conformemente alla destinazione prevista dagli accordi. |
(71) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’agevolazione finanziaria rappresentata dagli anticipi concessi al FPAP per l’acquisto di opzioni finanziarie sui mercati a termine del petrolio sia imputabile allo Stato (11). |
4.1.1.5. Esistenza di un vantaggio finanziario che falsa o minaccia di falsare la concorrenza
(72) |
Il FPAP gode di un vantaggio finanziario rispetto alle altre società operanti sui mercati a termine, che si tratti di società normalmente attive su questi mercati o di società costituite o che possono essere costituite allo stesso modo del FPAP, in forma di sindacato professionale negli altri Stati membri o nella stessa Francia. |
(73) |
La Francia fa osservare che «il FPAP non può essere considerato avvantaggiato rispetto ad altre strutture private che avrebbero potuto svolgere lo stesso ruolo, perché è l’unica struttura professionale francese con l’obiettivo di riunire imprese di pesca per acquistare opzioni sul mercato a termine». La Commissione osserva in risposta che la situazione del FPAP riguardo alle regole di concorrenza non deve essere valutata solo rispetto ad altre strutture francesi che riuniscono imprese di pesca e che svolgono lo stesso ruolo, ma rispetto a tutti gli operatori francesi ed europei atti a intervenire sul mercato a termine dei prodotti petroliferi. |
(74) |
Il FPAP contesta inoltre di aver beneficiato di condizioni privilegiate per esercitare la sua attività di investitore sul mercato a termine: secondo i suoi stessi termini, «il FPAP è intervenuto sul mercato mondiale delle “commodities” in relazione con intermediari o istituti finanziari specializzati (…) [Il fondo] non ha quindi beneficiato di alcun vantaggio tariffario né di condizioni particolari rispetto a tutti gli altri operatori del mercato». La Commissione non sostiene che l’agevolazione finanziaria del FPAP derivi da un trattamento privilegiato del FPAP rispetto agli altri attori del mercato, ma che il fondo sia potuto intervenire su questo mercato solo perché disponeva di un margine d’intervento finanziario concesso dallo Stato, superiore alle capacità finanziarie proprie del FPAP, mentre lo Stato non l’ha concesso in condizioni simili ad altre imprese che potevano avere lo stesso interesse del FPAP a intervenire su questo mercato (ad esempio, imprese di altri settori d’attività colpiti dall’aumento del costo del petrolio) o che intervengono su questo mercato per motivi legati alle proprie strategie economiche e commerciali (ad esempio, imprese petrolifere). |
(75) |
Il FPAP riconosce d’altronde l’esistenza di una simile agevolazione. In un documento della Coopération Maritime non comunicato alla Commissione, ma pubblicato sul sito delle «Assises de la pêche et de l’aquaculture della Regione Bretagna» (12), il sig. de Feuardent, riassumendo i principali punti affrontati in un incontro con la regione Bretagna il 24 maggio 2006, indica: «Lo Stato ha realizzato ad oggi uno sforzo di 65 milioni di EUR. Il FPAP ha registrato inoltre sul mercato delle “commodities” diversi milioni di EUR di utili sulle opzioni, cosa che rappresenta un innegabile valore aggiunto». La Commissione ne deduce che il FPAP è riuscito a effettuare operazioni di acquisto di opzioni finanziarie sul mercato dei prodotti petroliferi solo grazie ai fondi pubblici di cui disponeva e di cui non disponevano invece altre strutture o imprese, e che ne ha tratto un vantaggio diretto. Per questo motivo il vantaggio di cui ha goduto falsa o minaccia di falsare la concorrenza. |
4.1.1.6. Esistenza di un vantaggio finanziario che incide sugli scambi tra Stati membri
(76) |
Essendo intervenuto sul mercato delle «commodities», come indica il sig. de Feuardent, il FPAP è intervenuto sul mercato mondiale del petrolio. |
(77) |
La sua attività ha quindi oltrepassato i confini francesi ed è quindi opportuno ritenere che gli anticipi concessi incidono sugli scambi tra Stati membri. |
4.1.1.7. Conclusione
(78) |
Le quattro condizioni necessarie per constatare l’esistenza di un aiuto di Stato sono quindi presenti: gli anticipi versati al FPAP provengono da risorse statali, sono imputabili allo Stato, falsano o minacciano di falsare la concorrenza e incidono sugli scambi tra Stati membri. L’aiuto di cui ha beneficiato il FPAP costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE, per quanto riguarda la parte di liquidità derivante da risorse statali e utilizzata per l’acquisto di opzioni sul mercato a termine dei prodotti petroliferi. |
4.1.2. Compatibilità con il mercato comune
(79) |
Secondo quanto indicato negli accordi conclusi tra lo Stato e il FPAP, questo aiuto di Stato sotto forma di anticipo ha avuto lo scopo di garantire l’avvio degli interventi del FPAP sui mercati a termine del petrolio e di suoi derivati, nonché la loro continuazione. Si tratta quindi di un aiuto al funzionamento del FPAP. D’altronde nella lettera del 6 dicembre 2005 le autorità francesi riconoscono che gli importi indicati sono stati anticipati «al fine di garantire il funzionamento del FPAP». |
(80) |
Secondo l’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, talune categorie di aiuto sono o possono essere considerate compatibili con il mercato comune. È opportuno valutare se questo aiuto al funzionamento del FPAP rientri in una delle suddette categorie. |
(81) |
La Commissione osserva che l’aiuto in questione non corrisponde ai casi previsti dall’articolo 87, paragrafo 2. |
(82) |
Non è infatti destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. La Commissione rammenta in proposito che le fluttuazioni del prezzo del petrolio sono inerenti all’attività economica. Tali fluttuazioni colpiscono anche altri settori d’attività utilizzatori di prodotti petroliferi in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e non possono essere considerate una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 87 del trattato. L’aiuto di cui trattasi non è pertanto compatibile con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. |
(83) |
L’aiuto non può nemmeno considerarsi compatibile con il mercato comune in base a un’applicazione diretta dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato con i vari casi che in esso sono previsti.
|
(84) |
La Commissione nota peraltro che nessun orientamento di quelli adottati per l’esame degli aiuti di Stato si applica al presente aiuto al funzionamento del FPAP. |
(85) |
In conclusione si evince che l’aiuto al FPAP per l’acquisto di opzioni sui mercati a termine non può considerarsi compatibile con il mercato comune secondo nessuna delle deroghe autorizzate dal trattato. |
4.2. Aiuto a favore delle imprese di pesca: sgravio delle spese di carburante
(86) |
Prima di procedere all’esame degli aiuti che hanno dato luogo all’avvio del procedimento d’indagine formale, la Commissione deve prendere posizione sull’osservazione del FPAP, secondo cui gli aiuti concessi al fondo e alle imprese di pesca dovrebbero essere considerati alla luce di un innalzamento della soglia de minimis nel settore della pesca. Secondo il FPAP, gli importi in questione (circa 16 000 EUR per impresa in media, escludendo l’aiuto che il fondo considera «aiuto sociale diretto» ai pescatori) sarebbero nettamente inferiori a quelli in via di adozione al momento del versamento delle compensazioni da parte del FPAP (30 000 EUR per impresa) (13). Anche le autorità francesi fanno riferimento nella loro risposta all’innalzamento della soglia de minimis, senza tuttavia rivendicarne l’applicazione per il presente aiuto. |
(87) |
La Commissione ricorda innanzitutto che, secondo l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (14), disposizione in vigore all’epoca in cui questi aiuti alle imprese di pesca sono stati concessi, l’importo massimo di aiuto de minimis era di 3 000 EUR ad impresa per tre anni. Gli aiuti considerati nella presente decisione superano abbondantemente questi importi e la Francia non ha indicato nelle suddette osservazioni un’eventuale applicazione di questo massimale per le imprese che avrebbero potuto beneficiarne. D’altro canto, anche se l’importo di 30 000 EUR indicato dal regolamento (CE) n. 875/2007 recentemente adottato dalla Commissione (15) è superiore ai 16 000 EUR precedentemente evocati dal FPAP, questo importo è di fatto medio. Inoltre la Francia giunge erroneamente a questo importo di 16 000 EUR escludendo la parte di aiuto che ritiene di carattere sociale e che va invece considerata nell’esame in questione (cfr. considerando 122 e 123). Pertanto, vista la diversità di dimensioni delle imprese di pesca aderenti al FPAP, si può essere certi che l’importo dell’aiuto concesso ad alcune imprese è superiore a 30 000 EUR. Ad esempio per i pescherecci tra i 20 e i 25 metri l’importo annuo dell’indennità si attesta sui 35 000 EUR, pari a 70 000 EUR per i due anni 2005 e 2006 (16). Ad ogni modo, come precedentemente sottolineato, le autorità francesi non hanno rivendicato l’applicazione del nuovo massimale de minimis, né fornito elementi di prova indicanti che lo avrebbero fatto. Pertanto, considerati tutti questi elementi nel quadro dell’esame permanente degli aiuti di Stato, la Commissione è tenuta a verificare la conformità di tali aiuti alle disposizioni dell’articolo 87 del trattato. |
4.2.1. Esistenza di un aiuto di Stato
(88) |
La Francia ritiene che la Commissione non possa incentrare il suo esame dell’esistenza di un aiuto di Stato su questo aspetto delle attività del fondo. Secondo le autorità francesi, «la qualificazione di aiuto di Stato deve fondarsi esclusivamente su un’analisi ad hoc dell’anticipo rimborsabile dello Stato e non su un’analisi delle attività del FPAP. Le autorità francesi auspicano quindi che venga sviluppata solo la prima parte 3.1 della valutazione. La parte 3.2 costituisce una condanna delle attività del FPAP, un sindacato professionale che pratica la sua attività di acquisto di opzioni per tutelare i propri membri contro le fluttuazioni del prezzo del gasolio (17)». |
(89) |
Nella sua risposta la Commissione ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un aiuto dovrebbe essere valutata in relazione ai loro effetti, e non a seconda delle cause o degli scopi (18). Oltre all’acquisto di opzioni finanziarie sui mercati a termine, il FPAP ha come obiettivo, conformemente agli accordi conclusi con lo Stato, di versare alle imprese di pesca una compensazione corrispondente al differenziale di prezzo tra il prezzo massimo coperto e il prezzo medio mensile dell’indice di riferimento per il mese in questione. La Commissione ritiene pertanto che le imprese di pesca abbiano goduto di vantaggi specifici attraverso il sistema istituito dal FPAP e che sia opportuno analizzare gli effetti degli anticipi concessi dallo Stato dal punto di vista dell’agevolazione concessa non solo al FPAP, ma anche alle imprese di pesca. |
4.2.1.1. Esistenza di un vantaggio finanziario concesso mediante risorse statali
(90) |
Il vantaggio che le imprese di pesca hanno tratto dalle attività del FPAP è duplice: consiste, da un lato, nella possibilità di procurarsi carburante a un prezzo vantaggioso e, dall’altro, nel percepire un’indennità che compensa in parte le loro spese di carburante. |
(91) |
Quanto al primo aspetto, l’acquisto di opzioni sui mercati a termine da parte del FPAP — che poi rivendeva il carburante acquistato a termine alla società CECOMER, centrale d’acquisto delle cooperative marittime — ha permesso alle imprese aderenti al FPAP di comperare carburante acquistato da queste cooperative a un prezzo inferiore a quello di mercato. Tuttavia, come precedentemente indicato (cfr. considerando 75 della presente decisione), ciò è stato possibile solo perché «Lo Stato ha realizzato ad oggi uno sforzo di 65 milioni di EUR. Il FPAP ha registrato inoltre sul mercato delle “commodities” diversi milioni di EUR di utili sulle opzioni, cosa che rappresenta un innegabile valore aggiunto». La Commissione constata quindi che la fornitura di carburante alle imprese di pesca a un prezzo inferiore a quello di mercato è stata possibile grazie agli anticipi concessi dallo Stato e alle risorse proprie del FPAP, ovvero con i proventi delle quote dei membri e degli utili tratti dalle operazioni speculative sul mercato a termine dei prodotti petroliferi. |
(92) |
La stessa duplice provenienza la si ritrova nei fondi (risorse statali e risorse derivanti dall’attività privata del FPAP) che sono serviti a finanziare la compensazione versata alle imprese di pesca. |
(93) |
Come precisato al considerando 24 della presente decisione, il FPAP si fa carico della differenza di prezzo esistente, secondo gli accordi del 12 novembre 2004 e del 27 maggio 2005, tra il «prezzo massimo coperto» e il prezzo medio mensile dell’indice di riferimento, e, secondo l’accordo dell’11 ottobre 2005, tra 30 centesimi di EUR al litro e il prezzo medio mensile di riferimento se quest’ultimo è superiore a 30 centesimi di EUR. |
(94) |
Il meccanismo di «riduzione» inizialmente previsto si basava sull’ipotesi che i costi aggiuntivi rispetto a un prezzo di riferimento nei periodi di prezzi elevati fossero stati compensati dalle quote versate dagli iscritti in periodi di quotazioni più moderate. In questo modo il sistema si sarebbe autofinanziato. Se si fa riferimento al documento del sig. de Feuardent già menzionato al considerando 75 della presente decisione, «il FPAP era tecnicamente in grado di prendere le prime opzioni fin dall’aprile 2004. All’epoca il fabbisogno CECOMER (circa 200 milioni di litri) per il 2005 poteva essere coperto a 0,28 centesimi/litro per circa 4 milioni di EUR». Così il FPAP avrebbe forse potuto far fronte, all’inizio del 2004, alle esigenze relativamente modeste dell’«assicurazione gasolio» grazie alle risorse proprie. Appare quindi chiaramente che nella concezione originaria del fondo, questo avrebbe potuto essere autosufficiente. |
(95) |
Tuttavia, poiché i prezzi del petrolio si sono mantenuti a un livello molto alto e poiché l’adesione al FPAP si è notevolmente diffusa, il numero degli iscritti al FPAP è cresciuto velocemente e in misura considerevole. Di conseguenza, il costo di questa «assicurazione gasolio» è letteralmente esploso e lo si è potuto sostenere solo con gli anticipi concessi dallo Stato al FPAP. |
(96) |
Se si tenta di fare una stima dei fondi necessari al FPAP per fronteggiare le spese dell’«assicurazione gasolio» per il 2005, si può partire dall’ipotesi che il livello dei consumi di carburante, per cui era stata chiesta una compensazione dalle imprese di pesca, è probabilmente passato da 200 milioni di litri (cfr. considerando 94) a circa 900 milioni di litri stimati. Se infatti si riprendono le medie del consumo annuo servite da base per i calcoli dei considerando 55 e 56, il consumo di 1 000 navi sotto i 12 metri sarebbe di 1 000 navi × 200 tonnellate/nave, pari a 200 000 tonnellate, mentre quello delle navi sopra i 12 metri sarebbe di 1 400 navi × 480 tonnellate/nave, pari a 672 000 tonnellate, per un totale di 872 000 tonnellate (o 872 milioni di litri). In realtà se si considera, come indicato al considerando 55, che le imbarcazioni sono a pesca per 38 settimane l’anno più che per 48, il consumo è probabilmente più vicino alle 700 000 tonnellate (1 000 imbarcazioni sotto i 12 metri × 158 tonnellate, pari a 158 000 tonnellate e 1 400 imbarcazioni sopra i 12 metri × 380 tonnellate, pari a 532 000 tonnellate). Nell’ipotesi di un massimale della compensazione a 12 centesimi al litro, massimale applicato per il terzo anticipo (19), il fabbisogno finanziario del FPAP raggiungeva un importo annuo di 85 milioni di EUR. Considerando che le imprese di pesca hanno assicurato forse solo una parte dei loro consumi di carburante, il fabbisogno di finanziamento è stato probabilmente inferiore, ma comunque dell’ordine di grandezza di diverse decine di milioni di euro l’anno, da confrontare con la stima iniziale di 4 milioni di EUR per il 2005. Appare quindi evidente che il FPAP non avrebbe potuto far fronte alla copertura garantita ai suoi membri in contropartita delle loro quote senza servirsi di un apporto di fondi esterni, nella fattispecie gli anticipi concessi dallo Stato. |
(97) |
In tale contesto il FPAP ha beneficiato di fondi pubblici per rispondere alle esigenze di questa «assicurazione gasolio» con l’onere di gestirli al meglio. La liquidità del FPAP si compone quindi di fondi provenienti dalle quote degli iscritti, degli anticipi dello Stato e degli eventuali utili delle attività del fondo sui mercati a termine del petrolio. La parte di fondi proveniente dagli anticipi dello Stato corrisponde innegabilmente a risorse statali. Quanto agli utili realizzati sui mercati a termine, che hanno permesso alle imprese di pesca di rifornirsi di carburante a un prezzo inferiore, sono stati possibili solo grazie a risorse statali che hanno dato modo al FPAP di condurre operazioni finanziarie sui mercati a termine. Inoltre, benché le caratteristiche esatte degli accordi conclusi tra il FPAP e CECOMER non siano note né possano essere dedotte da alcun documento comunicato dalla Francia, la Commissione suppone che la compensazione versata alle imprese aderenti, corrispondente a un differenziale di prezzo, sia stata più bassa rispetto a se CECOMER e le cooperative marittime avessero rifornito i pescatori di carburante acquistato sul mercato ordinario, ossia senza intervento del FPAP sui mercati a termine. Gli utili derivanti dalle operazioni del FPAP sui mercati a termine sono stati quindi trasferiti a CECOMER, cooperativa di approvvigionamento delle cooperative marittime, e poi alle imprese di pesca che da queste si riforniscono di carburante. L’effetto pratico è stato sicuramente che il FPAP ha potuto continuare a versare compensazioni per un periodo più lungo che se il FPAP fosse stato solo un organismo intermedio incaricato esclusivamente di ripartire i 65 (o 77) milioni di EUR forniti dallo Stato nell’ambito del meccanismo dell’«assicurazione gasolio». |
(98) |
La Commissione ritiene pertanto che sia proprio con risorse statali — indipendentemente dal fatto che abbiano alimentato direttamente le casse del FPAP o che siano state utilizzate per registrare utili andati poi ad aumentare la liquidità — che le imprese di pesca abbiano goduto di un vantaggio finanziario avendo, da un lato, la possibilità di rifornirsi di carburante a un prezzo vantaggioso e, dall’altro, percependo un’indennità compensativa calcolata rispetto a un prezzo di riferimento. |
4.2.1.2. Esistenza di un vantaggio finanziario imputabile allo Stato
(99) |
I tre o eventualmente quattro accordi conclusi tra lo Stato e il FPAP prevedono che i fondi pubblici versati sotto forma di anticipi abbiano come finalità ultima la parziale compensazione delle spese di carburante delle imprese di pesca. La compensazione versata ai pescatori sotto forma di indennità, corrispondente alla differenza tra un prezzo di riferimento e un prezzo alla pompa, è associata a una diminuzione del prezzo del gasolio alla pompa del fornitore, che nella maggior parte dei casi è la cooperativa marittima. |
(100) |
La liquidità del FPAP, costituita inizialmente dalle quote dei membri e poi finanziata con un primo anticipo dello Stato, ha consentito al fondo di operare sui mercati a termine e di registrare utili, ma senza che questi fossero sufficienti a permettergli di effettuare il versamento dell’indennità compensativa garantita alle imprese di pesca in contropartita delle loro quote. Due o eventualmente tre anticipi aggiuntivi hanno però permesso al fondo di proseguire le sue attività prima di dover liquidare progressivamente la propria posizione per disporre della liquidità necessaria al pagamento delle indennità. La Commissione osserva che le decisioni relative alle operazioni sui mercati a termine sono state prese dal presidente del FPAP. La loro concreta attuazione è stata effettuata ricorrendo a intermediari e istituti finanziari specializzati (cfr. considerando 74), la cui retribuzione è stata sostenuta dal FPAP in proporzioni sconosciute alla Commissione. In realtà, se lo statuto del FPAP prevede che il presidente sia tenuto a consultare il consiglio di amministrazione «per decidere dei progetti di copertura da attuare», in questo consiglio di amministrazione lo Stato non è rappresentato. Quindi, anche se il FPAP erano tenuto in generale «a tenere una contabilità che permetta di conoscere, su richiesta, l’utilizzo degli anticipi, nonché la destinazione delle risorse e delle spese del fondo», lo Stato non decideva né la strategia del FPAP per l’acquisto delle opzioni finanziarie né il livello della compensazione finanziaria da versare alle imprese. Quindi se non ci sono dubbi, come indicato al paragrafo 4.1.1.4, che l’aiuto costituito dalla concessione dei tre o eventualmente quattro anticipi sia imputabile allo Stato, lo stesso non può dirsi per le agevolazioni aggiuntive di cui le imprese di pesca hanno beneficiato grazie alle loro quote e a una gestione oculata di tutta la liquidità del FPAP. Infatti, se grazie alle operazioni condotte sui mercati a termine l’aiuto versato ai pescatori è stato superiore ai fondi pubblici inizialmente ricevuti dal FPAP, la parte dell’aiuto superiore all’importo dei fondi pubblici anticipati non è stata frutto di una decisione dello Stato. Perciò, anche non è possibile dal punto di vista contabile, per la Commissione, isolare precisamente le risorse statali dalle risorse proprie — perché tutta la liquidità è stata utilizzata per operare sui mercati a termine del petrolio e per pagare un’indennità compensativa — il vantaggio corrispondente alla differenza tra l’importo totale degli aiuti di cui hanno beneficiato le imprese di pesca e il totale degli anticipi dello Stato trasferiti alle imprese di pesca non è imputabile allo Stato. |
4.2.1.3. Esistenza di un vantaggio finanziario che falsa o minaccia di falsare la concorrenza
(101) |
La Commissione ritiene che lo sgravio di cui godono le imprese di pesca aderenti al FPAP per le loro spese di carburante favorisca queste imprese, perché sono le uniche a poterne beneficiare. La loro posizione è rafforzata rispetto ad altre imprese con cui si trovano in concorrenza sul mercato comunitario, che si tratti di imprese di pesca o di imprese di altri settori economici che hanno un interesse a diminuire i propri costi di produzione legati alle spese di carburante. Inoltre, dato che questo meccanismo di copertura è destinato esclusivamente alle imprese di pesca, il vantaggio concesso a queste imprese si configura come un vantaggio settoriale non accessibile agli altri settori. In realtà qualsiasi forma di aiuto che favorisca un determinato settore falsa o minaccia di falsare la concorrenza [cfr. la decisione 2006/269/CE della Commissione dell’8 febbraio 2006 concernente detrazioni fiscali a favore dei pescatori professionisti (Svezia) (20), considerando 31 e 35]. |
(102) |
Le autorità francesi obiettano che l’aiuto in questione non ha favorito le imprese aderenti al FPAP, perché «l’adesione al FPAP è libera e aperta a tutte le imprese di pesca che versino la quota». MQA aggiunge che questa adesione è aperta «senza limiti di struttura o di nazionalità degli interessi beneficiari». Il FPAP precisa infine che «le imprese aderenti al FPAP sono detenute da capitali francesi, ma anche spagnoli e olandesi». |
(103) |
Nella sua risposta la Commissione osserva che possono aderire al FPAP solo le imprese di pesca con navi registrate in Francia metropolitana o nei dipartimenti d’oltremare. Le imprese con capitali olandesi o spagnoli che possiedono imbarcazioni francesi possono quindi effettivamente aderire al FPAP ed è sicuramente a queste imprese che le autorità francesi e il FPAP alludono nelle loro risposte. Non possono invece aderire le altre imbarcazioni comunitarie. |
(104) |
Tutte le imprese beneficiarie della compensazione versata dal FPAP sono in concorrenza sul mercato comunitario con le imprese che hanno navi battenti bandiera degli altri Stati membri e un interesse a diminuire i loro costi di produzione legati alle spese di carburante, ma che non hanno a loro disposizione un sistema di compensazione tipo quello istituito dal FPAP. Per questo motivo il vantaggio di cui godono le imprese di pesca aderenti al fondo o le imprese che non hanno ancora aderito ma che potrebbero farlo, ossia tutte quelle aventi pescherecci battenti bandiera francese, rappresenta chiaramente una distorsione della concorrenza. |
(105) |
Il FPAP ritiene inoltre che i fattori distorsivi della concorrenza debbano essere ricercati altrove. Facendo riferimento agli importanti costi aggiuntivi che secondo il fondo sono privi di fondamento economico, come quelli derivanti dalla gestione dei programmi di orientamento pluriennali della flotta di pesca, ossia della gestione della capacità totale di questa flotta, o quelli legati alla gestione dei «diritti a produrre», il FPAP indica in particolare che «I “diritti” legati a “politiche” nazionali rappresentano (…) il vero fattore distorsivo della concorrenza europea [ed] esulano largamente dall’ambito economico». |
(106) |
La Commissione osserva in proposito che questi costi aggiuntivi, siano essi inferiori o superiori in Francia rispetto agli altri Stati membri, sono il risultato di vincoli dovuti all’inquadramento normativo in cui si esercita oggi l’attività della pesca. Nella comunicazione (21) del 26 febbraio 2007 relativa agli strumenti di gestione basati sui diritti di pesca, la Commissione ricorda che il settore della pesca comunitario è caratterizzato da una molteplicità di strumenti e meccanismi di gestione e che situazioni paragonabili sono trattate in modi talvolta molto diversi in funzione dello Stato membro interessato. Risulta in particolare che la compravendita dei diritti di pesca avviene già in alcuni Stati membri, nell’ambito di mercati stabiliti o per via indiretta. I costi menzionati dal FPAP sono costi che le flotte dei vari Stati membri si trovano a sostenere e corrispondono all’evoluzione economica del settore ittico. Risultano dall’attuazione a livello nazionale delle misure di gestione che la politica comune della pesca impone o rende necessarie. Tale attuazione non giustifica l’introduzione di aiuti specifici in un particolare Stato membro. Per questo motivo, contrariamente a quanto afferma il FPAP, la distorsione della concorrenza non deve essere valutata nel limite di un «mercato pertinente» come un «micro-mercato regionale», nozione alla quale fa riferimento, ma in tutto il mercato comune come è previsto dal trattato. Quindi se l’aiuto del FPAP mira ad agevolare il mantenimento della pesca in un contesto regionale e a proteggere le risorse impedendo alle navi d’altura di ripiegare verso fondali di accesso più vicini o ai pescherecci di orientarsi verso zone di pesca più specifiche, come è stato dichiarato dal FPAP, corrisponde perfettamente a un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza e quindi, in tal senso, a un aiuto di Stato. |
(107) |
Per tutti i motivi suesposti, la Commissione ritiene che i fondi anticipati dallo Stato e di cui hanno beneficiato le imprese di pesca attraverso il FPAP falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
4.2.1.4. Esistenza di un vantaggio finanziario che incide sugli scambi tra Stati membri
(108) |
Il FPAP contesta che gli aiuti concessi alle imprese di pesca aderenti al sindacato incidano sugli scambi tra gli Stati membri. Secondo il FPAP, infatti, queste imprese eserciterebbero la loro attività in «un mercato che non è affatto unico, ma che si basa piuttosto su un “mosaico” di micro-mercati regionali». |
(109) |
Nella sua risposta la Commissione constata che il valore complessivo delle esportazioni di prodotti della pesca e dell’acquacoltura dalla Francia verso il resto del mondo era di 1 290 milioni di EUR nel 2005, di cui l’80 % verso Stati membri dell’Unione europea. Analogamente il valore totale delle importazioni di questa categoria di prodotti in Francia ammontava nel 2005 a 3 693 milioni di EUR, di cui dal 40 al 60 %, a seconda delle fonti, proveniente da Stati membri dell’Unione europea (22). Per avere un confronto, il valore globale della produzione francese si attestava a 1 868 milioni di EUR. Quindi, senza procedere a un’analisi economica numerica estremamente dettagliata (23), è chiaro che, indipendentemente dalle variazioni di prezzo per specie constatate ogni giorno nei porti francesi o europei, il volume degli scambi tra la Francia e il resto dell’Europa pesa considerevolmente sul suo bilancio di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Misure volte a favorire un numero considerevole di imprese di pesca francesi (oltre il 30 % della flotta) attraverso la riduzione dei loro costi di produzione incidono necessariamente sugli scambi tra Stati membri nel settore della pesca. |
(110) |
È quindi palese che il vantaggio di cui hanno goduto le imprese di pesca mediante la copertura di una parte dei loro costi di produzione incide sugli scambi tra Stati membri. |
4.2.1.5. Conclusione
(111) |
Le quattro condizioni necessarie per constatare l’esistenza di un aiuto di Stato sono presenti solo in parte: il vantaggio di cui hanno goduto le imprese di pesca deriva effettivamente dall’impiego di risorse statali, falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Quanto alla quarta condizione, è imputabile allo Stato solo nel limite dell’importo degli anticipi, perché gli anticipi costituiscono solo una parte della liquidità del FPAP e perché lo Stato non è intervenuto nelle scelte operate dal FPAP per far fruttare i fondi messi a sua disposizione. La Commissione può quindi concludere che esiste un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE solo nel limite dell’apporto di fondi pubblici, ovvero di 65 o 77 milioni di EUR. |
(112) |
La Commissione osserva infine che le autorità francesi, nonostante le risposte del 7 ottobre 2005 e del 21 aprile 2006, non contestano propriamente le conclusioni della Commissione sull’esistenza di un aiuto di Stato. Durante l’esame del disegno di legge finanziaria per il 2007 da parte dell’Assemblea nazionale, il ministro dell’Agricoltura e delle pesca interpellato sul futuro del FPAP ha infatti risposto: «il FPAP è operativo dal 1o novembre 2004, ma la Commissione europea lo tiene sotto stretto controllo, trattandosi di un aiuto di Stato» (24). |
4.2.2. Compatibilità con il mercato comune
(113) |
Secondo l’articolo 87, paragrafo 2 e paragrafo 3 del trattato, talune categorie di aiuto sono compatibili o possono considerarsi compatibili con il mercato comune. |
(114) |
La Commissione osserva che questi aiuti non corrispondono ai casi previsti dall’articolo 87, paragrafo 2, del trattato.
Tenuto conto di ciò, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato in questione, di cui hanno goduto le imprese di pesca, non siano compatibili con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. |
(115) |
Gli aiuti non possono nemmeno considerarsi compatibili con il mercato comune in base a un’applicazione diretta dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato con i vari casi che in esso sono previsti.
|
(116) |
Da tutti questi elementi risulta che l’aiuto di Stato concesso alle imprese di pesca per lo sgravio delle loro spese di carburante non risponde a nessuna delle deroghe previste dall’articolo 87 del trattato. |
(117) |
Trattandosi di aiuti a imprese di pesca, devono essere analizzati anche alla luce degli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (di seguito denominati «orientamenti»). |
(118) |
Questi aiuti hanno lo scopo di ridurre i costi di produzione delle imprese di pesca e hanno carattere di aiuti al funzionamento. |
(119) |
La Commissione ricorda innanzitutto che, ai sensi del punto 3.5 dei suddetti orientamenti, «gli aiuti di Stato non devono avere effetto protettivo: essi devono favorire la razionalizzazione e l’efficienza nella produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Qualsiasi aiuto di questo tipo deve dar luogo a miglioramenti duraturi che consentano al settore della pesca di svilupparsi esclusivamente sulla base dei profitti di mercato». |
(120) |
Tuttavia, come esposto al considerando 115, lettera c), della presente decisione, lo sgravio delle spese di carburante non mira a sviluppare le attività di pesca nel senso di una pesca sostenibile, conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca, ma a mantenere in attività imprese di pesca. Ecco perché la Commissione ritiene che questi aiuti presentino l’effetto protettivo oggetto del punto 3.5 degli orientamenti e che non possano quindi considerarsi compatibili con questo principio sancito dagli orientamenti. |
(121) |
Nelle sue risposte all’avvio del procedimento d’indagine formale, la Francia ha certamente indicato che «le azioni del FPAP hanno anticipato misure utili che i piani di salvataggio e di ristrutturazione, una volta approvati, non faranno che illustrare e confermare», ma è solo molto più tardi, nel gennaio 2008, che la Francia ha informato la Commissione dell’attuazione di misure presentate come di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione a favore delle imprese di pesca, misure registrate dalla Commissione al numero NN 09/2008 e attualmente in corso di analisi. Con questo, pur accettando la motivazione della Francia secondo cui le azioni del FPAP avrebbero in un certo qual modo anticipato queste misure di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione, ciò non incide sulla loro compatibilità con il mercato comune a causa delle differenze fondamentali che esistono tra le misure attuate dal FPAP e le condizioni cui devono sottostare i regimi di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese, condizioni descritte negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (26). Infatti, contrariamente a quanto richiesto da questi orientamenti, gli aiuti derivanti dalle azioni del FPAP sono stati concessi indistintamente a tutte le imprese di pesca e non solo a quelle in difficoltà. D’altra parte gli aiuti al salvataggio non possono superare i sei mesi e devono esistere sotto forma di prestito rimborsabile o di garanzia, mentre gli aiuti alla ristrutturazione devono essere concessi in condizioni precise per un tempo limitato. Di fatto gli aiuti concessi dalla Francia attraverso il FPAP non soddisfano nessuna delle condizioni richieste: le imprese di pesca beneficiano di questi aiuti dal 2004, non sono concessi sotto forma di prestito o garanzia, né è previsto il loro rimborso nell’ambito di un piano di ristrutturazione. |
(122) |
Il FPAP ritiene inoltre che gli aiuti concessi siano giustificati dal fatto che si tratterebbe di un aiuto al reddito dei dipendenti. Il FPAP scrive in proposito: «Il FPAP si costituisce in “gruppo di prevenzione” per realizzare un perimetro giuridico di salvaguardia ai sensi della legge francese per le 2 500 imprese aderenti … In tal senso l’aiuto al reddito dei dipendenti, iscritto nel perimetro di ristrutturazione, è autorizzato e non incide affatto sulle regole di concorrenza. Rientra al contrario tra i principi comunitari che garantiscono ai dipendenti un reddito minimo decente». Il FPAP indica inoltre che il sistema di pagamento dei marinai «alla parte di equipaggio» avrebbe in Francia l’effetto di privare i dipendenti delle imprese di pesca di salario o addirittura di indebitarli nei confronti dell’armamento. Il FPAP precisa infine che 25 dei 65 milioni di anticipo concessi dallo Stato «riguardano direttamente anticipi ai dipendenti e si configurano come un aiuto sociale diretto». MQA aggiunge: «Se i prestiti sono considerati aiuti a vantaggio non del FPAP trasparente, ma delle imprese di pesca aderenti, si tratterebbe realmente di aiuti sociali. Il contributo finanziario così apportato sarebbe infatti direttamente legato alla retribuzione dei marinai». |
(123) |
Queste affermazioni sollevano diversi commenti da parte della Commissione:
|
(124) |
Secondo MQA si potrebbe trattare anche di misure socio-economiche: «gli orientamenti (…) considerano che misure socio-economiche possono essere dichiarate compatibili. Nella fattispecie, il FPAP è totalmente trasparente e le misure considerate aiuti dalla Commissione sono palesemente di natura socio-economica». |
(125) |
La Commissione constata che MQA non fornisce alcun elemento che permetta di esaminare gli aiuti in questione rispetto al punto 4.5 degli orientamenti che prevedono di considerare, caso per caso, compatibili con il mercato comune aiuti diretti ai lavoratori corrispondenti a misure socio-economiche. Questo paragrafo precisa infatti che possono considerarsi compatibili «purché siano concessi nel quadro di misure socio-economiche di accompagnamento finalizzate a compensare le perdite di reddito dovute a misure adottate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e destinate a conseguire un adeguamento di capacità» [regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (32)]. La creazione del FPAP non si inserisce tuttavia in un piano d’insieme deciso ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 per l’adeguamento della capacità di pesca. La motivazione fornita da MQA non può quindi giustificare in alcun modo la concessione di questi aiuti al funzionamento. |
(126) |
MQA indica inoltre che non è esatto affermare che gli aiuti sono stati concessi incondizionatamente. Secondo MQA, «per concedere questi prestiti, lo Stato ha richiesto al FPAP di presentare numerosi documenti giustificativi, documenti destinati a dimostrare il rigore della gestione del fondo, nonché la determinazione del fondo e dei suoi membri ad attuare soluzioni sostenibili nelle nuove condizioni di produzione del settore della pesca». MQA insiste su questa richiesta di una contabilità trasparente e sulla decisione dello Stato di chiedere una missione interministeriale di inchiesta. |
(127) |
La Commissione prende atto di questa richiesta di trasparenza e di controllo, pur notando il suo carattere elementare, trattandosi di un intervento finanziato con fondi pubblici. Lamenta tuttavia che, in un simile contesto di trasparenza, le autorità francesi non le abbiano trasmesso tutte le informazioni numeriche dettagliate sulle attività del fondo, nonostante le richieste formulate durante il procedimento. La Commissione constata infine di non essere mai stata informata della missione di inchiesta menzionata da MQA, né a fortiori delle sue conclusioni richieste dalle autorità francesi per metà novembre 2005. |
(128) |
La Commissione ritiene pertanto che gli anticipi concessi dallo Stato rientrino di fatto nella categoria degli aiuti al funzionamento di cui al punto 3.7 degli orientamenti secondo cui: «Gli aiuti di Stato concessi senza imporre ai beneficiari obblighi finalizzati al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e destinati unicamente a migliorare la situazione delle loro aziende e a incrementare la liquidità aziendale (…) sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune». Questi anticipi sono pertanto incompatibili con il mercato comune. |
5. CONCLUSIONE
(129) |
La Commissione rileva che la Francia ha dato attuazione in modo illegittimo alle diverse misure di aiuto oggetto della presente decisione violando l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. |
(130) |
In base all’analisi sviluppata nella parte 4.1 della presente decisione, la Commissione ritiene che il finanziamento della liquidità del FPAP con la concessione di tre o eventualmente quattro anticipi, per un totale di 65 o 77 milioni di EUR, costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. Infatti, dato che nessun istituto bancario avrebbe concesso anticipi tipo quelli che sono stati concessi al FPAP e che, stando alle informazioni disponibili, gli anticipi non sono stati rimborsati, questi si sono trasformati in sovvenzione diretta (cfr. considerando 67) e quindi in aiuto di Stato per l’importo in questione. |
(131) |
In base all’analisi sviluppata nella parte 4.2 della presente decisione, la Commissione ritiene che l’aiuto concesso sotto forma di anticipi al FPAP — che ha permessoalle imprese di pesca di acquistare carburante a un prezzo vantaggioso e di beneficiare di un’indennità compensativa nell’ambito dell’assicurazione gasolio — costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. |
6. RECUPERO
(132) |
L’importo dell’aiuto di Stato istituito dalla Francia è di 65 milioni di EUR o di 77 milioni di EUR in caso di quarto accordo. Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, in caso di decisione negativa relativa a casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio (33). L’obiettivo del recupero sarà quindi raggiunto quando questo importo di 65 o 77 milioni di EUR sarà stato restituito. |
(133) |
Per determinare quanto debba essere recuperato dal FPAP e quanto dalle imprese di pesca, occorre considerare che il FPAP, pur agendo come operatore economico sui mercati a termine, ha lo scopo di concedere indennità alle imprese di pesca nell’ambito del sistema dell’assicurazione gasolio da esso istituito e di fornire loro carburante a un prezzo vantaggioso. L’analisi effettuata nella presente decisione sull’economia generale di questo particolare sistema mostra che il FPAP ha assolto al proprio compito trasferendo progressivamente l’aiuto concesso dallo Stato. Per questo motivo l’aiuto da recuperare dal FPAP è la parte dei 65 o 77 milioni di EUR non trasferita alle imprese di pesca, mentre quella che va recuperata dalle imprese di pesca è la parte che è stata loro trasferita. |
(134) |
La Commissione non è a conoscenza dell’importo effettivamente trasferito dal FPAP alle imprese di pesca. La Commissione osserva in proposito che, nonostante sia stato ingiunto alla Francia di fornire ogni informazione utile sul funzionamento del FPAP, questa non ha comunicato né la modalità di utilizzo della liquidità del fondo né la propria contabilità. In assenza di tali informazioni e per tenere conto della giurisprudenza della Corte (34), la Commissione ritiene utile fornire alcuni orientamenti sulla metodologia da seguire per determinare l’importo degli aiuti da recuperare. |
(135) |
Definendo questi orientamenti, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, in virtù degli accordi, il FPAP è tenuto a tenere una contabilità che permetta di conoscere l’utilizzo degli anticipi, nonché la destinazione delle risorse e delle spese e che si è impegnato a conservare i documenti contabili per un periodo di almeno 10 anni e a metterli a disposizione dei vari corpi dello Stato dietro semplice richiesta (cfr. considerando 27). A partire da questi elementi le autorità o gli organismi incaricati di applicare la decisione di recupero avranno la possibilità di conoscere i flussi di cassa del FPAP, nonché la situazione della liquidità nel momento in cui questa decisione dovrà essere attuata. Inoltre, poiché la contabilità delle imprese di pesca è normalmente tenuta da gruppi di gestione appartenenti al Centre de gestion de la pêche artisanale, rappresentato nel consiglio di amministrazione del FPAP, è altresì possibile individuare nella contabilità delle imprese le indennità che sono state versate dal FPAP. |
6.1. Recupero dal FPAP
(136) |
L’importo dell’aiuto incompatibile da recuperare dal FPAP corrisponde alla parte dell’aiuto di Stato non trasferita alle imprese di pesca, ossia gli anticipi che hanno finanziato i costi operativi del FPAP, più gli anticipi che il fondo ha conservato nelle proprie casse. L’importo totale dei costi operativi potrà essere conosciuto dall’autorità incaricata di attuare il recupero a partire dalla contabilità del FPAP. Considerata la fungibilità del denaro e l’impossibilità di distinguere la sua provenienza in base all’utilizzo, la Commissione ritiene che la parte di anticipi dello Stato che hanno finanziato questi costi operativi corrisponda al totale dei costi moltiplicato per il rapporto tra questi anticipi e la somma dei suddetti anticipi con i fondi propri del FPAP (quote dei membri). L’importo degli anticipi conservato nelle casse del fondo può essere determinato analogamente, moltiplicando la liquidità restante per il medesimo rapporto. |
6.2. Recupero dalle imprese di pesca
(137) |
Come precedentemente indicato, l’aiuto da recuperare da tutte le imprese di pesca corrisponde ai 65 o 77 milioni di anticipi, al netto della somma da recuperare dal FPAP, conformemente alle indicazioni di cui al considerando 136. Per quanto riguarda l’aiuto di Stato da recuperare da ciascuna di queste imprese, si deve tenere conto che dal punto di vista contabile non è possibile operare una distinzione tra l’aiuto di Stato e l’aiuto imputabile allo Stato (cfr. punto 4.2.1.2 della presente decisione). |
(138) |
La Commissione ritiene che l’aiuto di Stato da recuperare da ogni impresa possa essere calcolato in base all’indennità ricevuta da ogni impresa a titolo dell’assicurazione gasolio. |
(139) |
Prendendo questa indennità come base di calcolo, la Commissione non tiene conto dell’equivalente-sovvenzione del risparmio realizzato da ogni impresa di pesca mediante l’acquisto di carburante a un prezzo inferiore a quello di mercato. La Commissione ritiene sia giustificato farlo, perché le imprese che hanno beneficiato di prezzi preferenziali per il loro carburante sono le stesse che hanno goduto di indennità per l’assicurazione gasolio, il tutto in proporzioni rispettive assai simili, perché più un’impresa acquistava carburante a un prezzo preferenziale, più otteneva indennità alte e viceversa. Scegliendo questa base, non verrà quindi introdotta alcuna distorsione tra le imprese interessate rispetto agli obblighi di restituzione che dovranno affrontare. La Commissione nota inoltre che, qualora si volesse tenere conto di questi equivalenti sovvenzioni nella base di calcolo, sarebbe necessario calcolare, per ogni rifornimento di carburante effettuato nel periodo d’attività del FPAP sui mercati a termine del petrolio, la differenza tra la spesa di un eventuale acquisto alla quotazione del giorno e il costo effettivamente fatturato dalla cooperativa dopo aver determinato l’eventuale quotazione del giorno applicabile al tipo di carburante acquistato e al luogo di rifornimento. Questo metodo sarebbe stato più difficile da applicare. Per questo motivo la Commissione ritiene sia preferibile raccomandare una base di calcolo che faciliti il compito delle autorità e degli organismi incaricati di attuare la decisione di recupero. |
(140) |
La Commissione considera pertanto che l’aiuto di Stato da recuperare da ogni impresa possa essere calcolato in base all’indennità ricevuta da ogni impresa per l’assicurazione gasolio. L’aiuto di Stato da recuperare deve essere calcolato moltiplicando questa indennità per una percentuale corrispondente al rapporto tra il totale dell’aiuto di Stato da recuperare dalle imprese di pesca e il totale delle indennità versate alle imprese di pesca dal FPAP a titolo dell’assicurazione gasolio. |
(141) |
L’importo da recuperare da ogni impresa di pesca deve quindi essere calcolato in base alle seguenti formule:
dove
|
(142) |
Questa formula tiene conto del postulato secondo cui il FPAP ha registrato utili sui mercati a termine, che sono stati poi interamenti riversati alle imprese di pesca. Come indicato nella presente decisione, questo è il caso più plausibile. Occorre tuttavia prevedere anche il caso teorico in cui il FPAP abbia registrato perdite sui mercati a termine con la conseguenza che le imprese di pesca avrebbero beneficiato di un totale di indennità inferiore all’importo degli anticipi, ridotto della somma da recuperare dal FPAP. In tal caso, il quoziente (Anticipi – R*FPAP)/Totale I sarebbe generalmente superiore a 1, soprattutto in caso di importo «R*FPAP» basso. Applicando la formula di cui sopra, l’ammontare totale da recuperare dalle imprese di pesca verrebbe quindi a essere superiore a quello di cui le imprese hanno beneficiato. Ecco perché in questo caso particolare occorre prevedere che l’importo da recuperare da ogni impresa corrisponda all’indennità percepita dall’impresa stessa ai sensi dell’«assicurazione gasolio». In questo caso il saldo tra gli anticipi dello Stato e le indennità versate alle imprese di pesca dovrebbe essere recuperato dal FPAP che avrebbe effettivamente consumato tale differenza. |
(143) |
Gli aiuti di Stato a favore delle imprese di pesca possono non essere recuperati se alla data in cui sono stati concessi rispettavano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 o del regolamento (CE) n. 875/2007 in merito agli aiuti de minimis, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto concesso al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca (FPAP) per l’acquisto di opzioni finanziarie sul mercato a termine del petrolio e attuato in modo illegittimo dalla Francia in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
L’aiuto concesso alle imprese di pesca sotto forma di sgravio delle loro spese di carburante e attuato in modo illegittimo dalla Francia in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 3
Un singolo aiuto concesso a un’impresa di pesca ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (35) non viene sottoposto a recupero, se al momento della concessione soddisfaceva le condizioni stabilite dal regolamento adottato in virtù dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98, applicabile al momento del conferimento dell’aiuto.
Articolo 4
1. La Francia è tenuta a farsi rimborsare dai rispettivi beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1 e all’articolo 2.
2. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (36).
4. La Francia annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui all’articolo 1 e all’articolo 2 a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 5
1. Il recupero degli aiuti di cui agli articoli 1 e 2 è immediato ed effettivo.
2. La Francia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 6
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il FPAP; |
b) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; |
c) |
i documenti attestanti che al FPAP è stato imposto di rimborsare l’aiuto. |
2. La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il FPAP.
Articolo 7
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
l’elenco delle imprese di pesca che hanno ricevuto un aiuto di cui all’articolo 2 e l’importo totale ricevuto da ciascuna di esse; |
b) |
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ogni beneficiario; |
c) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; |
d) |
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto. |
2. La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Articolo 8
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(2) GU C 91 del 19.4.2006, pag. 30.
(3) GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.
(4) Sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, AGF-Cancava, Racc. 1993, pag. I-637.
(5) Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, C-222/04, Cassa di Risparmio, Racc. 2006, pag. I-289.
(6) Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, C-342/96, Spagna/Commissione, Racc. 1999, pag. I-2459; sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, C-256/97, DMTransports, Racc. 1999, pag. I-3913; sentenza del Tribunale di primo grado dell’11 luglio 2002, T-152/99, Andrès Molina, Racc. 2002, pag. II-3049.
(7) GU C 307 del 17.12.2003, pag. 11.
(8) GU C 220 dell’8.9.2005, pag. 2.
(9) Contrariamente a quanto indicato nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, le imbarcazioni di questa categoria (oltre i 12 metri) non rappresentano il 95,3 % delle navi aderenti al FPAP, ma è il 95,3 % delle imbarcazioni di questa categoria ad essere coperto dal FPAP.
(10) N. COULON «Les nouveaux ratios bancaires d’endettement des entreprises» BANQUE n. 511 dicembre 1990, citato da Alain Galesnes in Le diagnostic bancaire de l’entreprise in Editions du Centre d’Etudes et de Recherches Financières appliquées (CEREFIA) Rennes, 1994/2004.
(11) Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002 C-482/99, Francia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-4397, in particolare dal punto 53 al punto 56.
(12) http://pecheaquaculture.region-bretagne.fr
(13) Si tratta della soglia che in definitiva è stata considerata nel regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione (cfr. nota 14).
(14) GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.
(15) Cfr. nota 14.
(16) Fonte: Observatoire économique régional des pêches de Bretagne. «Résultats des flottilles artisanales 2005/2006» Nota di sintesi.
(17) I riferimenti alle parti 3.1 e 3.2 rimandano alla decisione di avvio del procedimento d’indagine formale di cui al considerando 11. La parte 3.1 tratta dell’aiuto all’acquisto di opzioni sui mercati a termine e delle conseguenti agevolazioni finanziarie per il FPAP e per le imprese di pesca, mentre la parte 3.2 verte sulla compensazione per l’acquisto di carburante per queste stesse imprese.
(18) In particolare: sentenze della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, Racc. 1974, pag. 709; del 26 settembre 1996, Francia/Commissione, cosiddetta «Kimberly Clark», C-241/94, Racc. 1996 pag. I-4551; del 12 ottobre 2000, Spagna/Commissione, C-480/98, Racc. 2000, pag. I-8717; del 12 dicembre 2002, Belgio/Commissione, C-5/01, Racc. 2002, pag. I-11991.
(19) Cfr. paragrafo II del discorso del ministro dell’Agricoltura e della pesca, sig. D. Bussereau, tenuto il 30 giugno 2005 in occasione dell’assemblea generale del Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, consultabile all’indirizzo: http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/discours_300605_ag-cnpm.pdf
(20) GU L 99 del 7.4.2006, pag. 21.
(21) COM(2007) 73 definitivo.
(22) Fonti: OFIMER Les chiffres-clés de la filière pêche et aquaculture en France, edizione 2006. Anche Eurostat e Global Trade Information Service.
(23) Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998, T-241/95, Het Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II-717, punto 67.
(24) Assemblea nazionale — Resoconto della seduta del 25 ottobre 2006, audizione di Dominique Bussereau, ministro dell’Agricoltura e della pesca.
(25) COM(2006) 103 def.
(26) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(27) Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 1999, C-251/97, Repubblica francese/Commissione, Racc. 1999, pag. I-6639, punto 35.
(28) Sentenza della Corte d’Appello di Rennes del 16 giugno 1998, Marziou/Louzaouen, in Le Droit Maritime Français, n. 588, dicembre 1998, pag. 1201 e segg. (Editions Lamy).
(29) Disponibile su www.legifrance.gouv.fr
(30) Gazzetta ufficiale del ministero delle Infrastrutture n. 13 del 25 luglio 2003, disponibile su http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO200313/Une.htm
(31) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 203 del 3 settembre 2003, pag. 15051.
(32) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(33) Sentenza della Corte di giustizia del 29.4.2004, C-277/00, Germania c/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3925, punto 75.
(34) Sentenza della Corte di giustizia del 12.10.2000, C-480/98, Spagna/Commissione, Racc. 2000, pag. I-8715, punto 25.
(35) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
(36) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.