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Document 32014D0917
2014/917/EU: Commission Implementing Decision of 15 December 2014 setting out detailed rules for the implementation of Council Directive 2000/29/EC as regards the notification of the presence of harmful organisms and of measures taken or intended to be taken by the Member States (notified under document C(2014) 9460)
2014/917/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2014 , che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri [notificata con il numero C(200114) 9460]
2014/917/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2014 , che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri [notificata con il numero C(200114) 9460]
GU L 360 del 17.12.2014, pp. 59–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R1715
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/917/oj
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17.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 360/59 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2014
che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri
[notificata con il numero C(200114) 9460]
(2014/917/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le notifiche della presenza di organismi nocivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE o la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva dovrebbe comprendere tutte le informazioni che possono consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di pianificare e attuare l'azione più efficace possibile a livello dell'Unione o, se più opportuno, a livello regionale. Ciò è importante per garantire una totale protezione del territorio dell'Unione contro tutte le possibili fonti di rischio fitosanitario. |
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(2) |
Al fine di consentire una reazione rapida, alcuni elementi di tali notifiche dovrebbero essere presentati, in considerazione della loro importanza e della possibilità di una loro rapida presentazione, entro otto giorni lavorativi dalla conferma della presenza o della comparsa degli organismi nocivi, mentre tutti gli elementi richiesti dovrebbero essere presentati al massimo entro trenta giorni da tale conferma. |
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(3) |
Al fine di garantire che la Commissione e gli altri Stati membri siano tenuti informati di ogni cambiamento, lo Stato membro notificante dovrebbe provvedere ad aggiornare tali notifiche nel più breve tempo possibile qualora abbia a disposizione nuove informazioni pertinenti o adotti nuove misure pertinenti dopo aver presentato le informazioni richieste. |
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(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contenuto delle notifiche
1. All'atto della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri della presenza o della comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/29/CE o dell'effettiva comparsa di organismi nocivi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva, gli Stati membri presentano le informazioni che figurano nell'allegato.
2. All'atto della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri della sospetta comparsa di organismi nocivi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano, se del caso, le informazioni che figurano nell'allegato.
Articolo 2
Termini per la presentazione delle notifiche
1. Entro otto giorni lavorativi dalla data della conferma ufficiale, da parte dell'organismo ufficiale competente, della presenza o dell'effettiva comparsa dell'organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano una notifica contenente almeno le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.6, 6.4 e 8 dell'allegato.
2. Entro trenta giorni dalla data della conferma ufficiale, da parte dell'organismo ufficiale competente, della presenza o dell'effettiva comparsa dell'organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano una notifica contenente le informazioni di cui ai punti dell'allegato non citati al paragrafo 1.
3. Entro otto giorni lavorativi dalla data in cui l'organismo ufficiale competente, sospetta la comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano una notifica contenente almeno le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 e 8 dell'allegato.
4. Entro trenta giorni dalla data in cui l'organismo ufficiale competente sospetta la comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano una notifica contenente le informazioni di cui ai punti dell'allegato non citati al paragrafo 3.
5. Gli Stati membri aggiornano le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 non appena abbiano a loro disposizione e abbiano verificato nuove informazioni pertinenti o non appena abbiano adottato nuove misure.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
ALLEGATO
CONTENUTO DELLE NOTIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1
1. Informazioni generali sulla notifica
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1.1. |
Titolo. Indicazione del nome scientifico dell'organismo nocivo in questione, la sua localizzazione e se si tratta o no della sua prima presenza. Il nome scientifico è uno dei seguenti:
È possibile presentare note esplicative. |
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1.2. |
Sintesi. Presentazione di una sintesi delle informazioni di cui ai punti da 3 a 7. |
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1.3. |
Indicazione di uno dei seguenti elementi: 1) notifica parziale, conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 o 3; 2) notifica conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 o 4; 3) aggiornamento della notifica conformemente all'articolo 2, paragrafo 5; 4) nota conclusiva che indica l'abrogazione delle misure adottate e i motivi di tale abrogazione. |
2. Informazioni riguardanti l'autorità unica e le persone responsabili.
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2.1. |
Nome dell'autorità unica di cui all'articolo1, paragrafo 4 della direttiva 2000/29/CE che presenta la notifica (di seguito «autorità unica»). Dicitura «notifica effettuata da», seguita dal nome dell'autorità unica e dello Stato membro di tale autorità. |
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2.2. |
Persona di contatto ufficiale presso l'autorità unica. Indicazione del nome, del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica della persona nominata dall'autorità unica come persona di contatto ufficiale per la notifica in questione. Se sono state indicate più persone, specificare dei motivi. |
3. Localizzazione della zona in cui l'organismo nocivo è presente.
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3.1. |
Indicazione, quanto più precisa possibile, della localizzazione della zona in cui l'organismo nocivo in questione è presente, con riferimento almeno a un ente amministrativo (per esempio comune, città, provincia), a seconda del caso. |
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3.2. |
Oltre al precedente punto 3.1., carte geografiche delle rispettive localizzazioni. È possibile presentare, sotto forma di osservazioni, informazioni relative ai confini della zona, corredate dei riferimenti alla nomenclatura delle unità territoriali statistiche di Eurostat (NUTS) o dei codici geografici (geocodes), fotografie aeree o coordinate GPS. |
4. Informazioni relative al motivo della notifica e allo stato fitosanitario del territorio e dello Stato membro interessato.
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4.1. |
Indicazione di una delle seguenti opzioni: 1) prima presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo nel territorio dello Stato membro interessato; 2) comparsa confermata o sospetta dell'organismo nocivo in una parte del territorio dello Stato membro interessato dove, fino a quel momento, la sua presenza non era nota. Nel caso dell'opzione 2) e, ove necessario, indicazione della comparsa dell'organismo nocivo in una parte del territorio dello Stato membro interessato in cui tale organismo era già stato presente ma era stato eradicato. |
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4.2. |
Status fitosanitario della zona in cui è stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo dopo la conferma ufficiale. Indicazione, con una nota esplicativa, di una o più delle seguenti opzioni: 1) presente: ovunque nella zona interessata; 2) presente: solo in una parte specifica della zona interessata; 3) presente: in parti specifiche della zona dove non sono coltivate piante ospiti; 4) presente: in corso di eradicazione; 5) presente: in corso di contenimento; 6) presente: in scarsa prevalenza; 7) assente: organismo nocivo rilevato, ma eradicato; 8) assente: organismo nocivo rilevato, ma non più presente per motivi diversi dall'eradicazione; 9) transitorio (non si prevede che la presenza dell'organismo nocivo dia luogo al suo insediamento): nessun intervento; 10) transitorio: previsti interventi, sotto sorveglianza; 11) transitorio: previsti interventi, in corso di eradicazione; 12) altro. |
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4.3. |
Status fitosanitario nello Stato membro interessato prima della conferma ufficiale dell'effettiva presenza, o della presenza sospetta, dell'organismo nocivo. Indicazione, con una nota esplicativa, di una o più delle seguenti opzioni: 1) presente: ovunque nello Stato membro interessato; 2) presente: solo in alcune parti dello Stato membro interessato; 3) presente: in parti specifiche dello Stato membro dove non sono presenti colture ospiti; 4) presente: stagionalmente; 5) presente: in corso di eradicazione; 6) presente: in corso di contenimento, qualora l'eradicazione sia impossibile 7) presente: in scarsa prevalenza; 8) assente: nessun organismo nocivo rilevato; 9) assente: organismo nocivo eradicato; 10) assente: organismo nocivo non più presente per motivi diversi dall'eradicazione; 11) assente: rilevazioni dell'organismo nocivo non valide; 12) assente: rilevazioni dell'organismo nocivo non attendibili; 13) assente: unicamente intercettato; 14) transitorio: nessun intervento; 15) transitorio: previsti interventi, sotto sorveglianza; 16) transitorio: previsti interventi, in corso di eradicazione; 17) altro. |
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4.4. |
Status fitosanitario nello Stato membro interessato dopo la conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo. Indicazione, con una nota esplicativa, di una o più delle seguenti opzioni: 1) presente: ovunque nello Stato membro interessato; 2) presente: solo in alcune parti dello Stato membro interessato; 3) presente: in parti specifiche dello Stato membro dove non sono presenti colture ospiti; 4) presente: stagionalmente; 5) presente: in corso di eradicazione; 6) presente: in corso di contenimento, qualora l'eradicazione sia impossibile 7) presente: in scarsa prevalenza; 8) assente: organismo nocivo eradicato; 9) assente: organismo nocivo non più presente per motivi diversi dall'eradicazione; 10) assente: rilevazioni dell'organismo nocivo non valide; 11) assente: rilevazioni dell'organismo nocivo non attendibili; 12) assente: unicamente intercettato; 13) transitorio: nessun intervento; 14) transitorio: previsti interventi, sotto sorveglianza; 15) transitorio: previsti interventi, in corso di eradicazione; 16) altro. |
5. Informazioni relative alla scoperta, al campionamento, alle prove e alla conferma dell'organismo nocivo.
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5.1. |
Modalità d'individuazione della presenza o della comparsa dell'organismo nocivo. Indicazione di una delle seguenti opzioni: 1) indagine ufficiale relativa all'organismo nocivo; 2) indagine relativa a un focolaio di un organismo nocivo esistente o eradicato; 3) ispezioni fitosanitarie di qualunque tipo; 4) ispezione basata sulla tracciabilità a monte e a valle relativa alla presenza specifica dell'organismo nocivo in questione; 5) ispezione ufficiale per scopi non fitosanitari; 6) informazioni fornite da operatori professionali, da laboratori o da altre persone; 7) informazioni scientifiche; 8) altro. È possibile formulare ulteriori osservazioni sotto forma di testo libero o di documenti allegati. Nel caso dell'opzione 8) è necessario specificare. Indicazione, se del caso, della data dell'ispezione o delle ispezioni, descrizione dei metodi d'ispezione (compresi i dettagli dei controlli visivi o di altro tipo a seconda dei casi) e breve descrizione del sito in cui è stata effettuata l'ispezione, compresi i relativi risultati, corredata di una o più fotografie. Nei casi delle opzioni 3) e 4), indicazione della data dell'ispezione o delle ispezioni, descrizione del metodo d'ispezione (compresi i dettagli dei controlli visivi o di altro tipo, a seconda dei casi). È possibile presentare una breve descrizione del sito in cui è stata effettuata l'ispezione, compresi i relativi risultati, corredata di una o più fotografie. |
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5.2. |
Data della scoperta. Indicazione della data in cui l'organismo ufficiale competente ha scoperto la presenza o la comparsa dell'organismo nocivo, o in cui ha ricevuto la prima informazione concernente la sua scoperta. Se l'organismo nocivo è stato scoperto da una persona diversa dall'organismo ufficiale competente, indicazione della data della scoperta da parte di tale persona e della data in cui tale persona ha informato l'organismo ufficiale competente. |
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5.3. |
Campionamento per l'analisi di laboratorio. Se del caso, presentazione di informazioni concernenti la procedura di campionamento per l'analisi di laboratorio, compresi data, metodo e dimensione del campione. È possibile allegare fotografie. |
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5.4. |
Laboratorio. Se del caso, indicazione del nome e dell'indirizzo del laboratorio o dei laboratori che hanno partecipato all'individuazione dell'organismo nocivo in questione. |
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5.5. |
Metodo diagnostico. Indicazione di una delle seguenti opzioni: 1) conforme a un protocollo verificato inter pares; 2) altro, con specificazione del metodo in questione. Nel caso dell'opzione 1), chiara indicazione del riferimento al rispettivo protocollo e, se del caso, eventuali scostamenti da tale protocollo. |
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5.6. |
Data di conferma ufficiale dell'identità dell'organismo nocivo. |
6. Informazioni relative alla zona infestata, alla gravità e alla fonte del focolaio in tale zona.
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6.1. |
Dimensioni e delimitazione della zona infestata. Indicazione di una o più delle seguenti opzioni: 1) area infestata (m2, ha, km2); 2) numero di piante infestate (unità); 3) volume di prodotti vegetali infestati (tonnellate, m3); 4) coordinate GPS, o qualsiasi altra descrizione specifica, della delimitazione della zona infestata. È possibile presentare cifre approssimative, ma corredate di spiegazione sul motivo della mancanza di dati precisi. |
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6.2. |
Caratteristiche della zona infestata e delle zone nelle sue vicinanze. Indicazione di una o più delle seguenti opzioni:
Per ciascuna opzione, indicare se la rispettiva contaminazione riguarda uno o più dei seguenti elementi: piante destinate alla piantagione, altre piante o prodotti vegetali. |
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6.3. |
Piante ospite nella zona infestata e nelle sue vicinanze. Indicazione del nome scientifico delle piante ospiti di tale zona, in conformità del punto 6.4. È possibile fornire informazioni supplementari per quanto riguarda la densità di piante ospiti nella zona, con riferimento alle pratiche colturali e alla caratteristica specifica degli habitat, o informazioni sui prodotti vegetali sensibili della zona. |
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6.4. |
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti infestati. Indicazione del nome scientifico delle piante ospiti infestate.
È possibile precisare la varietà e, per i prodotti vegetali, il tipo di merce, a seconda dei casi. |
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6.5. |
Vettori presenti nella zona. Se del caso, indicazione di una delle seguenti opzioni:
È possibile fornire ulteriori informazioni riguardanti la densità dei vettori, o le caratteristiche di piante importanti per i vettori. |
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6.6. |
Gravità del focolaio. Descrizione della diffusione attuale dell'infestazione, dei sintomi e del danno arrecato e, eventualmente, aggiunta delle previsioni non appena tale informazione sia disponibile. |
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6.7. |
Fonte del focolaio. Eventuale indicazione della via confermata di entrata dell'organismo nocivo nella zona, o, in attesa di conferma, della via sospetta. È possibile allegare informazioni riguardanti l'origine confermata o probabile dell'organismo nocivo. |
7. Misure fitosanitarie ufficiali.
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7.1. |
Adozione di misure fitosanitarie ufficiali. Indicazione di una delle seguenti opzioni con note esplicative: 1) adozione di misure fitosanitarie ufficiali sotto forma di trattamento chimico, biologico o fisico; 2) adozione di misure fitosanitarie ufficiali diverse da trattamento chimico, biologico o fisico; 3) adozione di misure fitosanitarie ufficiali; 4) in attesa di decisione sull'adozione di misure fitosanitarie ufficiali; 5) nessuna misure fitosanitaria ufficiale. Nel caso di definizione di una zona delimitata, per le opzioni 1), 2) e 3) precisare se le suddette misure sono prese all'interno o all'esterno di tale zona. Nel caso dell'opzione 5), indicare la ragione per la quale non sono state adottate misure fitosanitarie ufficiali. |
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7.2. |
Data di adozione delle misure fitosanitarie ufficiali. In caso di misure temporanee, indicazione della loro durata prevista. |
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7.3. |
Identificazione della zona interessata dalle misure fitosanitarie ufficiali. Indicazione del metodo utilizzato per identificare la zona interessata dalle misure fitosanitarie ufficiali. Nel caso di svolgimento di indagini, indicazione dei risultati di tali indagini. |
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7.4. |
Obiettivo delle misure fitosanitarie ufficiali. Indicazione di una delle seguenti opzioni: 1) eradicazione 2) contenimento, qualora l'eradicazione sia impossibile. |
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7.5. |
Misure che incidono sulla circolazione delle merci. Indicazione di una delle seguenti opzioni: 1) misure che incidono sull'importazione di merci nell'Unione o sulla loro circolazione nell'Unione; 2) misure che non incidono sull'importazione di merci nell'Unione o sulla loro circolazione nell'Unione. Nel caso dell'opzione 1), descrizione delle misure. |
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7.6. |
Indagini specifiche. Nel caso di indagini effettuate nell'ambito delle misure fitosanitarie ufficiali, indicazione della metodologia, della durata e della portata di tali indagini. |
8. Analisi/valutazione del rischio fitosanitario. Indicazione di una delle seguenti opzioni: 1) analisi del rischio fitosanitario non richiesta (gli organismi nocivi sono elencati nell'allegato I o nell'allegato II della direttiva 2000/29/CE, oppure sono oggetto di misure adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, di detta direttiva; 2) analisi del rischio fitosanitario, o analisi preliminare del rischio fitosanitario in corso 3) analisi preliminare del rischio fitosanitario già esistente; 4) analisi del rischio fitosanitario già esistente. Nel caso delle opzioni 3) e 4), descrizione dei risultati principali, e presentazione delle rispettive analisi del rischio fitosanitario o indicazione della fonte dove reperire tale analisi.
9. Link ai siti web pertinenti, altre fonti di informazione.
10. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare le informazioni su uno o più degli elementi di cui ai punti 1.1, 1.3, 3.1, da 4.1 a 4.4, da 5.1 a 5.6, da 6.1 a 6.7, da 7.1 a 7.6 e 8 all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.