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Document 32014R1368

Regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e del regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 366 del 20.12.2014, pp. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1368/oj

20.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 366/15


REGOLAMENTO (UE) N. 1368/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e del regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l'articolo 72, lettera f),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare gli articoli 8, 9 e 92,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno chiesto alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di modificare alcune voci dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 al fine di adeguare tale allegato all'evoluzione della loro legislazione nazionale.

(2)

L'allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 intende fornire una panoramica delle disposizioni di applicazione di accordi bilaterali tra Stati membri che rimangono in vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento o che sono conclusi ed elencati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(3)

La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha presentato proposte opportune alla Commissione per le modifiche richieste a norma dell'articolo 72, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004.

(4)

La Commissione ha accettato di includere le modifiche tecniche proposte nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009.

(5)

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione (3) ha modificato erroneamente l'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004. Tale disposizione di modifica dovrebbe quindi essere soppressa. Per motivi di chiarezza giuridica, la soppressione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1372/2013 dovrebbe essere applicata retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 987/2009 e (UE) n. 1372/2013.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1)

L'allegato 1 è così modificato:

a)

la sezione «DANIMARCA-ITALIA» è soppressa.

2)

Nella sezione «FRANCIA-LUSSEMBURGO», la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72 e lo scambio di lettere del 10 luglio e 30 agosto 2013»

.

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1372/2013, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015, ad eccezione dell'articolo 2, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.


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