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Document 32017D2307

Decisione (UE) 2017/2307 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

GU L 331 del 14.12.2017, pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2307/oj

14.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/1


DECISIONE (UE) 2017/2307 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2017

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione (UE) 2017/436 del Consiglio (2), l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici («accordo») è stato firmato il 27 aprile 2017, con riserva della sua conclusione.

(2)

Nell'accordo l'Unione e la Repubblica del Cile riconoscono l'equivalenza delle rispettive norme in materia di produzione biologica e dei sistemi di controllo relativi ai prodotti biologici.

(3)

L'accordo intende promuovere il commercio di prodotti biologici, contribuendo allo sviluppo e all'espansione del settore biologico nell'Unione e nella Repubblica del Cile e raggiungendo un elevato livello di rispetto per i principi in materia di produzione biologica, di garanzia dei sistemi di controllo e di integrità dei prodotti biologici. Esso intende altresì promuovere la tutela dei rispettivi marchi biologici dell'Unione e della Repubblica del Cile e rafforzare la cooperazione normativa tra le parti sulle questioni relative alla produzione biologica.

(4)

Il comitato misto sui prodotti biologici («comitato misto»), istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, tratta determinati aspetti dell'attuazione dell'accordo. In particolare, esso può modificare gli elenchi dei prodotti negli allegati I e II dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare l'Unione nel comitato misto.

(5)

La Commissione dovrebbe avere il potere di approvare, a nome dell'Unione, modifiche degli elenchi di prodotti negli allegati I e II dell'accordo, a condizione che informi i rappresentanti degli Stati membri delle modifiche che intende approvare in sede di comitato misto e fornisca ai rappresentanti degli Stati membri tutte le informazioni pertinenti che l'hanno portata a concludere che l'equivalenza possa essere accettata.

(6)

Inoltre, per consentire una reazione tempestiva laddove le condizioni per l'equivalenza non siano più soddisfatte, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza, a condizione che informi i rappresentanti degli Stati membri prima di farlo.

(7)

Nel caso in cui i rappresentanti degli Stati membri che costituiscono una minoranza di blocco si oppongano alla posizione presentata dalla Commissione, quest'ultima non dovrebbe essere autorizzata ad approvare modifiche degli elenchi di prodotti negli allegati I e II o a sospendere il riconoscimento dell'equivalenza. In tali casi la Commissione dovrebbe presentare una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

(8)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici è approvato a nome dell'Unione.

2.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato misto.

Articolo 4

Le modifiche degli elecnhi di prodotti negli allegati I e II dell'accordo effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Prima di approvare tali modifiche, la Commissione informa i rappresentanti degli Stati membri circa la posizione anticipata dell'Unione, mettendo a disposizione un documento informativo che stabilisce i risultati della valutazione dell'equivalenza effettuata in merito all'elenco di prodotti nuovo o aggiornato negli allegati I o II, che comprende:

a)

l'elenco dei prodotti interessati, insieme all'indicazione dei quantitativi previsti per l'esportazione verso l'Unione;

b)

le norme di produzione applicate ai prodotti interessati nella Repubblica del Cile, con un'indicazione delle modalità con cui le differenze sostanziali rispetto alle pertinenti disposizioni dell'Unione sono state risolte;

c)

se pertinente, il sistema di controllo nuovo o aggiornato applicato ai prodotti interessati, con un'indicazione delle modalità con cui le differenze sostanziali rispetto alle pertinenti disposizioni dell'Unione sono state risolte;

d)

qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dalla Commissione.

Qualora un numero di rappresenatnti degli Stati membri che rappresenti una minoranza di blocco, a norma dell'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, del trattato, si opponga, la Commissione presenta una proposta a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

Articolo 5

Qualunque decisione dell'Unione di sospendere unilateralmente, a norma dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'accordo, il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'allegato IV dell'accordo, comprese le versioni aggiornate e consolidate di tali disposizioni legislative e regolamentari di cui all'allegato V dell'accordo, è adottata dalla Commissione.

Prima di adottare tale decisione, la Commissione informa i rappresentanti degli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 4 della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2018

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

S. KIISLER


(1)  Approvazione del 14 settembre (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale)

(2)  Decisione (UE) 2017/436 del Consiglio, del 6 marzo 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 33).

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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