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Document 32017D2319
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2319 of 13 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to recognised exchange companies in Hong Kong Special Administrative Region in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2319 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle società di gestione del mercato riconosciute nella regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2319 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle società di gestione del mercato riconosciute nella regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/8569
GU L 331 del 14.12.2017, pp. 87–93
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2319/oj
14.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/87 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2319 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2017
che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle società di gestione del mercato riconosciute nella regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che le imprese di investimento assicurino che le transazioni che effettuano su azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o negoziate in sedi di negoziazione si svolgano in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o su internalizzatori sistematici, o in sedi di negoziazione di paesi terzi giudicate equivalenti dalla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE. |
(2) |
L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede soltanto un obbligo di negoziazione per quanto concerne le azioni. L'obbligo di negoziazione non si applica ad altri strumenti rappresentativi di capitale, quali certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi. |
(3) |
La procedura di equivalenza per le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è intesa a consentire alle imprese di investimento di negoziare azioni che sono soggette all'obbligo di negoziazione nell'Unione, in sedi di negoziazione di paesi terzi riconosciute come equivalenti. La Commissione dovrebbe valutare se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che una sede di negoziazione autorizzata in tale paese terzo soddisfi requisiti giuridicamente vincolanti che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e che sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione efficaci in tale paese terzo. Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce degli obiettivi perseguiti da tale atto, e in particolare del suo contributo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, all'integrità del mercato, alla protezione degli investitori e, da ultimo, ma non meno importante, alla stabilità finanziaria. |
(4) |
In conformità dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le condizioni seguenti: a) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa, b) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili, c) gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori, e d) la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. |
(5) |
Lo scopo di questa valutazione dell'equivalenza è stabilire, tra l'altro, se i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili a Hong Kong alle società di gestione del mercato riconosciute, stabilite e autorizzate nel quadro della Securities and Futures Ordinance («SFO») di Hong Kong («società di gestione del mercato riconosciute») e sottoposte al controllo della Securities and Futures Commission («SFC»), siano equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE, e siano soggetti a una vigilanza e a un'applicazione efficaci in tale paese terzo. |
(6) |
Per quanto riguarda le condizioni che prevedono che i mercati siano soggetti ad autorizzazione e a a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa, nel quadro della SFO (capitolo 571 delle Leggi di Hong Kong - Laws of Hong Kong) una società di gestione del mercato riconosciuta deve gestire un sistema multilaterale sulla base di regole non discrezionali. Essa non gode di discrezionalità in merito al modo in cui esegue le negoziazioni né può negoziare per conto proprio o svolgere attività di negoziazione matched principal. Inoltre, una società di gestione del mercato riconosciuta deve consentire ai membri di accedere in maniera equa ai suoi mercati e servizi. I criteri di accesso devono essere imparziali, trasparenti e applicati in modo non discriminatorio. A tal fine, le regole di funzionamento di una società di gestione del mercato riconosciuta devono essere basate su norme ragionevoli e non discriminatorie per quanto riguarda i requisiti di accesso e ammissibilità. Le regole della società di gestione del mercato sono verificate e approvate dalla SFC. Per accedere al sistema di negoziazione di una società di gestione del mercato riconosciuta è necessario diventare partecipante di detta società. I partecipanti devono soddisfare determinati criteri. Essi devono, ad esempio, essere società costituite a Hong Kong, essere titolari di una licenza ai sensi della sezione 116, paragrafo 1, della SFO ed essere in possesso di un certificato di registrazione valido dell'attività commerciale a norma della Business Registration Ordinance. |
(7) |
Le quattro condizioni previste all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di sedi di negoziazione ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2014/65/UE. |
(8) |
In base alla prima condizione, le sedi di negoziazione dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa. |
(9) |
La sezione 19, paragrafo 1, lettera a), della SFO stabilisce che è fatto divieto a qualunque soggetto, tranne alle società di gestione del mercato riconosciute, di gestire una borsa. La SFC può riconoscere una società come società di gestione del mercato se ritiene che ciò sia nell'interesse del pubblico degli investitori o nell'interesse pubblico o per una corretta regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari. La SFC può, previa consultazione prima del pubblico e quindi del ministro delle Finanze della regione amministrativa speciale di Hong Kong, riconoscere una società come società di gestione del mercato. La SFC può anche, con il consenso del ministro delle Finanze, concedere il riconoscimento a un controllore del mercato (exchange controller). Tale riconoscimento può essere soggetto a condizioni imposte dalla SFC. Dopo aver ottenuto il riconoscimento, una società di gestione del mercato riconosciuta che gestisce una borsa è tenuta a garantire che il mercato dei titoli negoziati nelle sue filiali sia ordinato, informato ed equo. In base alla parte III, divisioni da 2 a 4, della SFO, una società di gestione del mercato riconosciuta è tenuta ad assicurare che i rischi associati alle sue attività e operazioni siano gestiti con prudenza. Nell'espletamento di tali obblighi, essa è tenuta sia ad agire nell'interesse del pubblico, tenendo conto in particolare degli interessi del pubblico degli investitori, sia a garantire che l'interesse pubblico prevalga se in contrasto con l'interesse della società di gestione del mercato riconosciuta o con quello del controllore del mercato riconosciuto. Le società di gestione del mercato riconosciute sono tenute a rispettare gli obblighi normativi derivanti da atti o norme e da ogni altra disposizione di legge. |
(10) |
La SFC è l'autorità di regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari di Hong Kong. A norma della parte III della SFO, la SFC è responsabile della vigilanza, del controllo e della regolamentazione delle attività svolte dalle società di gestione del mercato riconosciute e dai controllori del mercato riconosciuti. La SFC controlla le società di gestione del mercato riconosciute per stabilire se siano conformi agli obblighi di legge previsti sia nella fase iniziale che su base continuativa. Se le società di gestione del mercato riconosciute non adempiono a tali obblighi, la SFC può adottare le misure appropriate di cui alla parte III della SFO. Le sezioni 28 e 72 della SFO stabiliscono che la SFC possa revocare il riconoscimento della società come società di gestione del mercato. A norma della SFO, la SFC dispone di poteri di carattere normativo, amministrativo e di indagine, e può emanare decreti ingiuntivi nel quadro di procedimenti civili a norma delle sezioni 213 e 214 della SFO, irrogare sanzioni amministrative o penali, nonché avviare procedimenti o rinviare le questioni all'autorità giudiziaria penale. Inoltre, ai sensi della sezione 399, paragrafo 1, della SFO, la SFC può pubblicare i codici e gli orientamenti che ritiene adeguati per fornire orientamenti per il perseguimento dei suoi obiettivi e funzioni di regolamentazione eper il funzionamento di tutte le disposizioni della SFO. Le società di gestione del mercato riconosciute sono responsabili della definizione e dell'applicazione delle loro norme di negoziazione per garantire la conformità dei loro partecipanti. Per garantire il mantenimento della conformità agli obblighi previsti dalla SFO, la SFC può riesaminare e sottoporre ad audit le operazioni delle società di gestione del mercato riconosciute e dei controllori del mercato riconosciuti, i loro sistemi elettronici di negoziazione e di compensazione e la loro gestione del rischio. A norma della sezione 23 della SFO, la SFC può imporre alle società di gestione del mercato riconosciute di elaborare o modificare le norme che dette società sono autorizzate ad elaborare in forza di tale disposizione. La SFC può imporre alle società di gestione del mercato riconosciute di consegnare i libri, i registri e altri informazioni relative alle loro attività o alle negoziazioni di titoli. La SFC può inoltre imporre alle società di gestione del mercato riconosciute di adottare misure particolari, ad esempio imponendo loro di adottare le misure relative alla gestione, alla conduzione o all'esercizio delle loro attività, o vietando loro di adottare le misure relative alla gestione, alla conduzione o all'esercizio delle loro attività specificate nell'avviso di restrizione (Restriction Notice) di cui alla sezione 92, paragrafo 1, della SFO. Inoltre, ai sensi della sezione 29 della SFO, la SFC ha il potere di sospendere le negoziazioni di titoli e chiudere una società di gestione del mercato riconosciuta qualora ritenga che sussistano rischi per l'ordinata negoziazione in borsa. La SFO attribuisce alla SFC il potere d'irrogare sanzioni disciplinari (parte IX della SFO) e di perseguire i colpevoli di illeciti relativi ai titoli (sezione 388 della SFO). La sorveglianza e il controllo disciplinare della SFC riguardano non solo le società quotate e i titolari di licenze, ma anche i partecipanti al mercato, compresi gli investitori. A norma della SFO, la SFC ha il potere di adottare azioni disciplinari, civili e penali per gli abusi di mercato. A norma della parte XIII della SFO, la SFC può ricorrere al tribunale per gli abusi di mercato (Market Misconduct Tribunal) e, se del caso, imporre sanzioni civili. Analogamente, a norma della parte XIV della SFO, la SFC può adire l'autorità giudiziaria penale. Se del caso, la SFC può anche chiedere mandati per effettuare perquisizioni, conformemente a quanto previsto alla sezione 191 della SFO, e cooperare con gli organismi di regolamentazione nazionali e stranieri al fine di svolgere indagini a norma della sezione 186 della SFO. |
(11) |
Il memorandum d'intesa del 2001 concluso tra il controllore del mercato e la SFC su questioni relative alla supervisione della SFC, alla supervisione dei partecipanti al mercato e alla vigilanza del mercato (Memorandum of Understanding on Matters relating to SFC Oversight, Supervision of Exchange Participants and Market Surveillance) prevede che le borse riconosciute forniscano alla SFC dati e informazioni regolarmente o in maniera puntuale. Ai fini del controllo, la SFC ha accesso agli ordini e alle informazioni sulle operazioni in tempo reale. A norma dell'appendice II, punto 16, del memorandum d'intesa, le società di gestione del mercato riconosciute sono tenute a notificare quanto prima alla SFC le questioni ritenute gravi e a condividere con essa le informazioni entro termini stabiliti, come convenuto tra le due parti. A norma della sezione 27 della SFO, la SFC può imporre a una società di gestione del mercato riconosciuta di consegnare i libri e i registri tenuti in relazione a o ai fini delle sue attività o relativi agli strumenti finanziari negoziati; nonché altre informazioni relative alla sua attività o a qualsiasi negoziazione di titoli, contratti a termine o prodotti derivati OTC. Le società di gestione del mercato riconosciute devono tenere registri di tutti gli ordini e le operazioni relativi a qualsiasi strumento finanziario, che la SFC può ragionevolmente richiedere nell'adempimento delle sue funzioni. Esse sono tenute a conservare tali registri per un periodo non inferiore a sette anni. |
(12) |
Si può pertanto concludere che le società di gestione del mercato riconosciute di Hong Kong sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa. |
(13) |
In base alla seconda condizione, le sedi di negoziazione di paesi terzi devono essere dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili. |
(14) |
Uno degli obblighi di legge per le società di gestione del mercato riconosciute a norma della sezione 21 della SFO è garantire un mercato ordinato, informato ed equo. Le regole per la quotazione consistono nei requisiti previsti dal regolamento di borsa, in conformità della SFO, in cui il gestore del mercato stabilisce le proprie regole interne per garantire un mercato equo, ordinato ed efficiente per la negoziazione dei titoli e prevede che l'emissione dei titoli avvenga in modo equo e ordinato e che tutti i possessori dei titoli emessi ricevano un trattamento giusto ed equo. Le regole per la quotazione contemplano i requisiti di base per la quotazione dei titoli. Tali regole includono inoltre i requisiti che devono essere soddisfatti prima che i titoli possano essere quotati e gli obblighi permanenti che l'emittente è tenuto rispettare una volta approvata l'ammissione alla quotazione. Conformemente alla sezione 24 della SFO, la SFC è tenuta ad approvare tali regole per la quotazione. Le società che richiedono l'ammissione alla quotazione devono essere validamente costituite, devono soddisfare taluni requisiti patrimoniali e di informativa e avere una sufficiente presenza della dirigenza a Hong Kong. Sia il richiedente sia la sua attività devono essere ritenuti idonei per l'ammissione alla quotazione dal gestore del mercato. Una società di gestione del mercato riconosciuta mantiene il potere discrezionale assoluto di accettare o respingere le richieste di ammissione a quotazione. Eventuali deroghe alle regole per la quotazione possono essere concesse solamente caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche. Tali deroghe, se destinate ad avere un carattere generale,possono essere concesse solo previa approvazione della SFC. Un società di gestione del mercato riconosciuta deve certificare alla SFC l'approvazione della quotazione di un titolo. I titoli devono essere liberamente trasferibili e soddisfare alcuni criteri relativi alla loro distribuzione al pubblico. Infine, per garantire una negoziazione ordinata dei titoli, la SFC può sospendere la negoziazione di un prodotto finanziario o di una categoria di prodotti finanziari negoziati in una società di gestione del mercato riconosciuta. |
(15) |
Nel quadro dell'obbligo di garantire una negoziazione ordinata, informata ed equa, una società di gestione del mercato riconosciuta deve garantire un livello adeguato di trasparenza delle negoziazioni in modo tempestivo e su base equa. Le informazioni pre-negoziazione comprendono la migliore quotazione di acquisto e vendita e lo spessore dei prezzi e degli ordini. L'intero book di negoziazione, compresi i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, è reso pubblico in maniera continuativa e in tempo reale durante la sessione di negoziazione continua. I partecipanti al mercato possono accedere alle informazioni pre-negoziazione direttamente attraverso i sistemi di scambio di dati di mercato, o indirettamente, attraverso gli information vendors. Non vi sono deroghe alla trasparenza pre-negoziazione. Le operazioni effettuate in una società di gestione del mercato riconosciuta sono soggette alla divulgazione post-negoziazione delle informazioni. I dettagli relativi alle operazioni di borsa sono comunicati in tempo reale e comprendono, tra l'altro, prezzi, prezzi di chiusura e informazioni sul fatturato del mercato. I partecipanti al mercato possono accedere alle informazioni post-negoziazione direttamente attraverso i sistemi di scambio di dati di mercato, o indirettamente, attraverso gli information vendors. |
(16) |
Si può pertanto concludere che le società di gestione del mercato riconosciute a Hong Kong sono dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili. |
(17) |
Conformemente alla terza condizione, gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori. |
(18) |
Le regole per la quotazione di una società di gestione del mercato riconosciuta devono prevedere obblighi di informativa chiari, esaurienti e specifici che si applicano alle relazioni annuali e intermedie. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione sono tenuti a pubblicare i bilanci d'esercizio annuali e le relazioni finanziarie semestrali, come previsto dal regolamento di borsa. Le relazioni devono essere sottoposte ad audit ed essere conformi ai principi contabili generalmente accettati. Una società di gestione del mercato riconosciuta è tenuta a monitorare la continua conformità degli emittenti agli obblighi di informativa previsti dalle regole per la quotazione. Inoltre, nell'ambito delle sue costanti attività di monitoraggio e di applicazione della normativa, una società di gestione del mercato riconosciuta riesamina le relazioni annuali degli emittenti, prestando particolare attenzione al rispetto delle regole per l'ammissione alla quotazione da parte degli emittenti e la loro comunicazione di eventi e sviluppi importanti. La SFC svolge una sorveglianza attiva delle attività delle società e analisi approfondite delle società quotate selezionate al fine di individuare eventuali non conformità o comportamenti scorretti da parte delle società stesse. La comunicazione di informazioni complete e tempestive sugli emittenti di titoli consente agli investitori di valutarne i risultati economici e assicura loro un'adeguata trasparenza grazie a un flusso regolare di informazioni. |
(19) |
Si può pertanto concludere che gli emittenti di titoli ammessi in società di gestione del mercato riconosciute a Hong Kong sono soggetti a obblighi di informativa sia periodici che su base continuativa che garantiscono un elevato livello di protezione degli investitori. |
(20) |
In base alla quarta condizione, il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo deve garantire la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. |
(21) |
La normativa di Hong Kong in materia di titoli, come illustrato qui di seguito, istituisce un quadro complessivo di regolamentazione e di vigilanza per garantire l'integrità del mercato, vietare condotte ingannevoli o fraudolente nelle società di gestione del mercato riconosciute e la diffusione di informazioni false o fuorvianti relativamente a titoli o emittenti, nonché prevenire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. La SFO disciplina gli abusi di mercato e istituisce regimi civili e penali in materia di abusi di mercato. Nell'abuso di mercato, secondo la definizione della SFO, rientrano sei diversi reati: l'abuso di informazioni privilegiate a norma delle sezioni 270 e 291 della SFO, la falsa negoziazione a norma delle sezioni 274 e 295 della SFO, la manipolazione dei prezzi a norma delle sezioni 275 e 296 della SFO, la divulgazione di informazioni circa operazioni vietate a norma delle sezioni 276 e 297 della SFO, la divulgazione di informazioni false e fuorvianti che inducono operazioni a norma delle sezioni 277 e 298 della SFO e la manipolazione del mercato a norma delle sezioni 278 e 299 della SFO. Gli illeciti civili sono esaminati dal tribunale per gli abusi di mercato presso cui la SFC può proporre ricorso. Per quanto riguarda i reati, la SFC ha il potere di svolgere un procedimento sommario presso la pretura. Conformemente alla sezione 107 della SFO, la SFC può chiedere sanzioni penali nei confronti di soggetti che inducono altri ad acquistare o vendere titoli tramite dichiarazioni false, fraudolente o avventate, o, a norma della sezione 298 della SFO, nei confronti di soggetti che divulgano informazioni false o ingannevoli che potrebbero indurre altri ad acquistare titoli. Ai sensi della sezione 277 della SFO, anche quest'ultimo comportamento è considerato come illecito nel quadro del regime civile in materia di comportamenti scorretti sulmercato. Inoltre, la sezione 300 della SFO definisce le responsabilità penali per i soggetti che mettono in atto, in un'operazione su titoli, comportamenti, dispositivi o sistemi ingannevoli o fraudolenti con intenzioni fraudolente o ingannevoli. La sezione 384 della SFO stabilisce la responsabilità penale per i soggetti che deliberatamente o in modo avventato forniscono informazioni false o ingannevoli alla SFC o al controllore del mercato riconosciuto. Nel caso in cui una società sia riconosciuta colpevole di un reato, la sezione 390 della SFO estende la responsabilità penale a tutti i funzionari della società che abbiano permesso la commissione del reato, siano stati conniventi o abbiano agito in modo sconsiderato in relazione alla stessa. |
(22) |
Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. |
(23) |
Si può concludere inoltre che il quadro giuridico e di vigilanza che disciplina le società di gestione del mercato riconosciute che operano a Hong Kong sotto la vigilanza della SFC è conforme alle quattro condizioni in materia di disposizioni legislative e di vigilanza e che, di conseguenza, dovrebbe essere considerato equivalente al sistema di requisiti per le sedi di negoziazione stabilito nella direttiva 2014/65/UE, nel regolamento (UE) n. 600/2014, nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nella direttiva 2004/109/CE. |
(24) |
Poiché un numero significativo di azioni emesse dall'UE, che sono ammesse alla negoziazione e negoziate in sedi di negoziazione dell'UE, sono negoziate anche in sedi di negoziazione di Hong Kong, le sedi di negoziazione di Hong Kong fungono spesso da centri di liquidità aggiuntivi per tali azioni emesse dall'UE. Questo consente alle imprese di investimento dell'UE di negoziare azioni emesse dall'UE ammesse alla negoziazione e negoziate in sedi dell'UE al di fuori dell'orario di apertura delle sedi di negoziazione dell'UE. Il riconoscimento del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong consentirebbe alle imprese di investimento dell'UE di continuare a negoziare le azioni emesse nell'UE al di fuori dell'orario di apertura delle sedi di negoziazione dell'UE. |
(25) |
La presente decisione si basa su dati che dimostrano che, nel complesso, la negoziazione dell'UE in una serie di titoli ammessi alla negoziazione in società di gestione del mercato a Hong Kong ha una frequenza tale per cui le imprese MiFID non potrebbero beneficiare dell'eccezione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. Ne consegue che l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applicherebbe a un numero significativo di azioni ammesse alla negoziazione a Hong Kong. |
(26) |
La decisione sarà integrata da accordi di cooperazione per assicurare un efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità nazionali competenti e la SFC. |
(27) |
La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle società di gestione del mercato riconosciute che si applicano a Hong Kong al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza per queste sedi di negoziazione, gli sviluppi di mercato, l'efficacia della cooperazione di vigilanza in relazione al monitoraggio e all'applicazione della normativa e al soddisfacimento delle condizioni in base alle quali è stata adottata la presente decisione. |
(28) |
La Commissione dovrebbe condurre riesami periodici delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle società di gestione del mercato riconosciute a Hong Kong. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario il riesame dell'equivalenza concessa con la presente decisione. Eventuali riesami potrebbero comportare l'abrogazione della presente decisione. |
(29) |
Poiché il regolamento (UE) n. 600/2014 e la direttiva 2014/65/UE si applicano a decorrere dal 3 gennaio 2018, occorre che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(30) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza della regione amministrativa speciale di Hong Kong che si applica alle società di gestione del mercato riconosciute ivi autorizzate, di cui all'allegato della presente decisione, è considerato equivalente ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e a un'applicazione efficaci.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(4) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38)..
ALLEGATO
Società di gestione del mercato riconosciute:
The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK)