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Document 32018D1676
Council Decision (EU) 2018/1676 of 15 October 2018 on the signing, on behalf of the European Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Singapore, of the other part
Decisione (UE) 2018/1676 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
Decisione (UE) 2018/1676 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
ST/7977/2018/INIT
GU L 279 del 9.11.2018, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1676/oj
9.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/1 |
DECISIONE (UE) 2018/1676 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2018
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di avviare negoziati bilaterali. |
(2) |
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati bilaterali per un accordo di libero scambio con singoli Stati membri dell'ASEAN, cominciando da Singapore, da condursi in conformità con le direttive di negoziato esistenti. |
(3) |
Il 12 settembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad estendere i negoziati in corso con Singapore anche al tema della protezione degli investimenti. |
(4) |
I negoziati per un accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, («accordo») sono stati portati a termine ed è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, a condizione che siano rispettate le procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, con riserva della sua conclusione. (1)
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.