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Document 52008XC0506(03)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

GU C 111 del 6.5.2008, pp. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/22


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2008/C 111/08)

Numero dell'aiuto: XA 7054/07

Stato membro: Italia

Regione: Umbria

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Base giuridica: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Il presente regime di aiuto deve intendersi quale adeguamento del precedente regime di aiuto in esenzione registrato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, dalla Commissione al n. XA 02/05. Esso sarà avviato con specifico bando pubblico, che fisserà i termini e le modalità della presentazione delle domande di aiuto, da emanarsi solo a seguito di conferma, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 70/2001, di avvenuto ricevimento alla Commissione della presente scheda di sintesi e relativa pubblicazione sul sito internet della Commissione stessa.

Per le categorie di aiuti relative al settore della produzione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, si evidenzia che la base giuridica, rappresentata dal richiamato regime di aiuto in esenzione XA 02/05, viene adeguata secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006. Pertanto, ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento, si provveda a trasmettere alla Commissione europea, unitamente alla presente, la relativa scheda contenete le informazioni sintetiche che rappresenta presupposto giuridico per l'avvio del regime di aiuto in esenzione in tale settore

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: 5 450 000 EUR di cui:

5 000 000 EUR prioritariamente per le imprese ricadenti nel comprensorio del Lago Trasimeno — PG, (Magione, Panicale, C. del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano),

450 000 EUR in fase di prima assegnazione e nelle more della definizione del PSR dell'Umbria 2007-2013, in corso di approvazione da parte della Commissione europea, per la concessione degli aiuti per il sostegno ai progetti integrati delle filiere agroalimentari, per il restante territorio regionale

Intensità massima dell'aiuto:

1.

Per il settore della produzione primaria l'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, è concesso nella seguente misura massima:

40 % della spesa sostenuta per i seguenti interventi/operazioni:

a)

la costruzione o miglioramento di beni immobili nonché l'acquisto di terreni agricoli nella misura massima del 10 % del costo complessivo dell'intervento di ciascun soggetto attuatore. È altresì consentito l'acquisto di beni immobili, se indispensabili per le finalità del progetto, per un importo massimo della spesa ammissibile di 516 EUR per ogni metro quadrato utile;

b)

spese per l'introduzione di sistemi di qualità aziendali secondo i criteri delle norme ISO 9000,

20 % della spesa sostenuta per l'acquisto di macchine e attrezzature ivi comprese quelle informatiche,

12 % per le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), ivi compreso l'acquisto di brevetti e licenze.

Le suddette aliquote sono aumentate di 10 punti se l'intervento/operazione ricade nelle zone montane o svantaggiate delimitate nel programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2007-2013, ai sensi degli articoli 50 e 94 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e di ulteriori 10 punti se lo stesso è realizzato da giovani agricoltori.

In tutti i casi l'importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500 000 EUR se l'azienda si trova in zona montana o svantaggiata delimitata nel programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2007-2013, ai sensi degli articoli 50 e 94 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Sono inclusi nel settore della produzione primaria anche gli investimenti realizzati nell'azienda agricola necessari per preparare il prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Per prima vendita si intende quella effettuata da un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita nonché la vendita al consumatore finale se commercializzata in locali non separati da altri adibiti all'attività primaria.

Sono esclusi dagli aiuti:

acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali,

drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione,

impianto di piante annuali,

semplici investimenti di sostituzione,

investimenti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e di prodotti lattiero-caseari.

2.

Per il settore della trasformazione e commercializzazione l'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 40 % della spesa sostenuta per i seguenti interventi/operazioni:

a)

la costruzione o miglioramento di beni immobili. È altresì consentito l'acquisto di beni immobili, se indispensabili per le finalità del progetto, per un importo massimo della spesa ammissibile di 516 EUR per ogni metro quadrato utile;

b)

spese per l'introduzione di sistemi di qualità aziendali secondo i criteri delle norme ISO 9000;

c)

l'acquisto di macchine, attrezzature ivi comprese quelle informatiche, impianti tecnologici;

d)

le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a), b) e c) nella misura massima del 12 % di queste, ivi compreso l'acquisto di brevetti e licenze.

Sono esclusi dagli aiuti:

gli investimenti per le fasi successiva alla prima lavorazione qualora in azienda non venga effettuata la prima lavorazione di un prodotto di cui all'allegato I del trattato,

gli investimenti al livello di commercio al dettaglio,

gli investimenti per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi extra comunitari.

Per ciascuna impresa, le spese massime ammissibili sono limitate al 40 % del fatturato riferito all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda ovvero a dieci volte il capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

In ogni caso, per le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, le spese sono eleggibili all'aiuto solo se conformi al regolamento (CE) n. 70/2001.

3.

Per il settore alla gestione integrata in tema di qualità, tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro l'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, è concesso nella seguente misura:

fino al 100 % dei costi sostenuti dai produttori, singoli o associati, e fino ad un massimo di 30 000 EUR per azienda, per i seguenti interventi:

a)

spese relative ai controlli connessi al rilascio della prima certificazione prevista per i prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT e biologico),

fino al 50 % delle spese sostenute e fino ad un massimo di 100 000 EUR per impresa, per i seguenti interventi:

b)

spese per l'introduzione di sistemi di qualità ambientali secondo i criteri delle norme ISO 14000 o EMAS,

fino al 80 % delle spese sostenute e fino ad un massimo di 100 000 EUR per impresa per gli interventi:

c)

spese per l'introduzione di sistemi di certificazione della catena alimentare,

fino al 70 % delle spese sostenute da imprese singole o associate e fino ad un massimo di 200 000 EUR per gli interventi concernenti servizi di supporto alla commercializzazione, quali:

d)

pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sul prodotto interessato dalla filiera a condizione che le informazioni siano neutre e tutti i soggetti aderenti alla filiera abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

e)

organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere limitatamente a spese per: iscrizioni, viaggi, pubblicazioni, affitto stand, premi simbolici fino a 250 EUR per premio e per vincitore;

f)

per i prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT e biologico):

i)

la diffusione di conoscenze scientifiche;

ii)

le informazioni sui sistemi di qualità e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e loro utilizzo purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità.

Gli aiuti relativi alle prestazioni di assistenza tecnica non comportano in alcun caso pagamenti diretti agli agricoltori, tranne nei casi previsti all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Data di applicazione:

o

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: Interventi di sostegno alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE (escluso il settore forestale, delle bioenergie e della pesca) finalizzati al rafforzamento della competitività delle principali filiere agroalimentari dell'Umbria mediante l'introduzioni di innovazioni di prodotto e di processo e la gestione integrata in tema di qualità, sicurezza e tutela dell'ambiente e dei servizi di supporto alla commercializzazione dei prodotti agricoli prioritariamente di qualità.

Per il settore della produzione, gli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 utilizzati per l'esenzione del presente regime sono: 4, 14, e 15.

Per il settore della trasformazione e commercializzazione, gli articoli del regolamento (CE) n. 70/2001 utilizzati per l'esenzione del presente regime sono: 4 e 5.

I costi ammissibili coperti dal regime di aiuto sono indicati al precedente paragrafo «Intensità massima dell'aiuto»

Settore o settori interessati: I settori interessati al regime di aiuto sono quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE (escluso il settore forestale, delle bioenergie e della pesca).

Tutte le iniziative previste nel presente regime di aiuto dovranno dimostrare l'esistenza di normali sbocchi di mercato. Non sono ammissibili investimenti che aumentano la capacità produttiva nei settori per i quali esistono specifiche limitazioni nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato se non comprovati dall'acquisizione delle relative quote di produzione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Sito web: www.regione.umbria.it

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E-mail: [email protected]

Altre informazioni: Gli aiuti previsti per settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sono applicati in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006. Pertanto, in conformità all'articolo 20 di detto regolamento, la scheda concernente le informazioni sintetiche sugli aiuti in regime di esenzione a tale settore è trasmessa alla Commissione unitamente alla presente


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