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Document 52008XC0506(09)
Notice of the impending expiry of certain anti-dumping measures
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
GU C 111 del 6.5.2008, p. 50–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/50 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2008/C 111/16)
1. |
La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1). |
2. Procedimento
I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.
Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.
3. Termine
I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), J-79 4/23, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. |
Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96. |
Prodotto |
Paese(i) d'origine o d'exportazione |
Misure |
Riferimento |
Data della scadenza |
Alcole furfurilico |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 1905/2003 del Consiglio (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 1) |
1.11.2008 |
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) Fax (32-2) 295 65 05.