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Document 52011PC0289

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su taluni usi consentiti di opere orfane

/* COM/2011/0289 definitivo - 2011/0136 (COD) */

Bruxelles, 24.5.2011

COM(2011) 289 definitivo

2011/0136(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

su taluni usi consentiti di opere orfane

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2011) 615 definitivo}
{SEC(2011) 616 definitivo}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Prima di rendere accessibili al pubblico opere protette da diritti d’autore in una biblioteca o un archivio digitale in linea è necessario ottenere la relativa autorizzazione. Qualora il titolare dei diritti non fosse identificabile o rintracciabile, l’opera è considerata orfana. In tal caso non è possibile richiedere le autorizzazioni del caso per la pubblicazione in linea. Le biblioteche o altri istituti che rendono pubblicamente disponibili in linea tali contenuti senza la relativa autorizzazione rischiano di violare i diritti d’autore.

Il principale obiettivo della presente proposta è istituire un quadro giuridico che riconosca un legittimo accesso in linea e oltre frontiera alle opere orfane in possesso di biblioteche o archivi in linea gestiti dagli istituti di cui nella presente proposta, nel momento in cui le opere orfane sono usate da tali istituti nell’adempimento della propria missione di interesse pubblico. Sono considerate tali le opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, incluso il materiale ivi contenuto, le opere audiovisive e cinematografiche delle collezioni di istituti per il patrimonio cinematografico, nonché le opere audio, audiovisive e cinematografiche che figurano negli archivi di emittenti di servizio pubblico e prodotte dalle stesse. Le emittenti di servizio pubblico rivestono inoltre il particolare status di produttori delle opere contenute nei loro archivi; pertanto al fine di limitare il fenomeno delle opere orfane è opportuno definire una data limite per le opere che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Tale obiettivo deve essere raggiunto con un regime di riconoscimento reciproco dello status di opera orfana. Al fine di stabilire se un’opera rientra in tale categoria, biblioteche, istituti di istruzione, musei o archivi, istituti per il patrimonio cinematografico ed emittenti di servizio pubblico sono tenuti a svolgere, in via preventiva, una ricerca diligente, in linea con le disposizioni della presente direttiva e all’interno dello Stato membro di prima pubblicazione dell’opera. Qualora in seguito a una ricerca diligente si accertasse lo status di opera orfana, il materiale in questione sarà riconosciuto come tale in tutta l’Unione, evitando così che la medesima ricerca sia ripetuta più volte. In questo modo le opere orfane potranno essere messe a disposizione in linea a scopi culturali ed educativi anche senza la relativa autorizzazione, fatta salva l’ipotesi in cui, in un secondo momento, l’autore dell’opera faccia valere i suoi diritti ponendo fine allo status di opera orfana.

L’iniziativa in oggetto trae origine dalla raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l’accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale 1 . Nonostante tale raccomandazione, solamente un numero limitato di Stati membri ha finora legiferato in materia. Le sporadiche iniziative realizzate a livello nazionale limitano l’accesso in linea ai soli cittadini residenti nel relativo Stato.

L’istituzione di un quadro giuridico che faciliti la digitalizzazione e la diffusione di opere orfane anche oltre frontiera, all’interno nel mercato unico, costituisce inoltre una delle azioni fondamentali contenute nell’agenda digitale europea 2 nel quadro della strategia Europa 2020 3 .

2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DIMPATTO

·Consultazione delle parti interessate

Nel 2006 è stato istituito un gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali, che riunisce le parti interessate che si occupano della digitalizzazione e della messa a disposizione in linea di materiale culturale, comprese le opere orfane 4 . Il gruppo ha adottato una relazione finale sulla conservazione digitale, le opere orfane e le opere fuori stampa (“Final Report on Digital Preservation, Orphan Works and Out-of-Print Works”) 5 . Biblioteche, archivi e titolari dei diritti si sono inoltre impegnati con un protocollo d’intesa sulla ricerca diligente in materia di opere orfane (“Memorandum of Understanding on Diligent Search Guidelines for Orphan Works”) 6 .

Nel 2008 la Commissione ha pubblicato il libro verde “Il diritto d’autore nell’economia della conoscenza” 7 , avviando una consultazione tra le parti interessate che interrogava, tra l’altro, sulla necessità o meno di interventi in relazione alle opere orfane 8 . Il 19 ottobre 2009 la Commissione ha adottato una seconda comunicazione sul diritto d’autore nell’economia della conoscenza 9 , nella quale preannuncia lo svolgimento di una valutazione d’impatto sulla disciplina delle opere orfane nell’Unione.

Il 26 ottobre 2009 la Commissione ha organizzato un’udienza pubblica in cui tutte le parti interessate hanno esposto la propria posizione sulle opere orfane, mentre il 10 novembre dello stesso anno la presidenza svedese del Consiglio e il Parlamento europeo hanno discusso, nel quadro di un’udienza congiunta, di opere orfane e dell’accesso per gli ipovedenti.

Nel biennio 2009-2010 i servizi della Commissione hanno organizzato incontri bilaterali con svariate parti interessate per discutere nel dettaglio le relative tematiche.

·Valutazione dimpatto

La valutazione d’impatto ha preso in esame sei opzioni: (1) mantenimento dello status quo, (2) eccezione ope legis ai diritti d’autore, (3) licenza collettiva estesa, (4) licenza specifica per le opere orfane concessa da società di gestione collettiva, (5) licenza specifica per le opere orfane attribuita da un organismo pubblico e (6) riconoscimento reciproco delle regolamentazioni nazionali in materia.

Tutte le opzioni strategiche (tranne l’opzione 1) implicano l’adozione di una direttiva che richieda agli Stati membri di introdurre una specifica legislazione sulle opere orfane entro un determinato periodo di tempo. Tutte le opzioni (tranne l’opzione 3) si basano sulla necessità che sia svolta una ricerca diligente prima di mettere a disposizione un’opera orfana in una biblioteca digitale in linea.

L’eccezione ope legis (opzione 2) eviterebbe l’onere di ottenere una licenza di copyright, ma manterrebbe il requisito dello svolgimento di una ricerca diligente. Tuttavia, tale opzione offre una minore certezza del diritto, vista l’assenza di una certificazione esterna della ricerca diligente.

In base all’opzione 3, il modello di “licenze collettive estese”, una volta che la società di gestione collettiva autorizza una biblioteca a mettere a disposizione libri su una pagina web, tale licenza, in virtù dell’estensione ope legis, coprirà tutte le opere della relativa categoria, incluse le opere orfane (ad es. libri, opere cinematografiche). In tal modo la società di gestione controllata rappresenta anche i diritti delle opere non direttamente autorizzate, indipendentemente dallo svolgimento o meno di una ricerca diligente per identificare o rintracciare l’autore. L’assenza di una ricerca diligente non rende possibile un approccio basato sul riconoscimento reciproco dello status di opera orfana. Inoltre, la validità di una licenza collettiva estesa di norma si limita al solo territorio nazionale in cui si applica tale presunzione legislativa.

La licenza specifica concessa alle opere orfane (opzione 4) conferisce a biblioteche e altri beneficiari un’elevata certezza del diritto rispetto a eventuali richieste di risarcimento successivamente avanzate dai titolari dei diritti. L’opzione in oggetto richiede sia una ricerca diligente al fine di determinare lo status di opera orfana prima della concessione della licenza, sia uno specifico accordo di licenza in materia di opere orfane.

La licenza pubblica per le opere orfane (opzione 5) si realizza sotto forma di certificazione pubblica della ricerca diligente, garantendo dunque un elevato livello di certezza del diritto alla biblioteca digitale. Tuttavia tale procedura comporta elevati oneri amministrativi. Per tale motivo soluzioni analoghe adottate in passato hanno esercitato un impatto limitato e non sono state applicate in progetti di biblioteche digitali su ampia scala.

Un approccio basato sul riconoscimento reciproco dello status di opera orfana (opzione 6), garantisce a biblioteche ed altri beneficiari la certezza del diritto sullo status “orfano” di una determinata opera. Il riconoscimento reciproco assicura inoltre che le opere orfane di una biblioteca digitale siano pubblicamente accessibili a tutti i cittadini europei.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

·Sintesi delle misure proposte

La proposta riguarda la ricerca diligente necessaria per accertare lo status di opera orfana e la successiva legittimazione della messa a disposizione del pubblico in linea, a determinate condizioni e con scopi specifici. La proposta tratta inoltre la concessione di licenze collettive estese ad opere potenzialmente orfane.

·Base giuridica

Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

·Principio di sussidiarietà

È opportuno presentare una proposta legislativa sotto forma di direttiva, considerato che strumenti non vincolanti, in particolare la raccomandazione della Commissione 2006/585/CE del 24 agosto 2006 non hanno ottenuto i risultati auspicati. Inoltre, la coesistenza di approcci nazionali non coordinati in materia di opere orfane nelle biblioteche in linea rende complessa la messa a disposizione di opere orfane nei diversi Stati membri dell’Unione 10 .

·Principio di proporzionalità

I problemi legati alle opere orfane costituiscono un ostacolo non indifferente alla creazione di biblioteche digitali. Per questo motivo un quadro coerente a livello dell’Unione che disciplini l’accesso in linea alle opere orfane rappresenta l’opzione che richiede minori interventi rispetto allo status quo per raggiungere i risultati auspicati. Gli altri approcci comporterebbero oneri amministrativi molto più elevati e la necessità di istituire infrastrutture specifiche per le licenze inerenti alle opere orfane.

·Scelta degli strumenti

Strumento proposto: direttiva.

Principali articoli della proposta

L’articolo 1 descrive l’oggetto e il campo di applicazione della direttiva, costituito da materiale in biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi pubblicamente accessibili, così come nelle collezioni di istituti per il patrimonio cinematografico e negli archivi di emittenti di servizio pubblico. Nel settore della carta stampata, sono altresì contemplate le opere visive, come fotografie e illustrazioni contenute in tali opere pubblicate.

L’articolo 2 definisce lo status di opera orfana, che può essere accertato solo previa ricerca diligente.

L’articolo 3 illustra le modalità con cui va svolta una ricerca diligente da parte di coloro che sono autorizzati ad usare opere orfane. L’articolo 3 specifica che la ricerca diligente va effettuata esclusivamente nello Stato membro di prima pubblicazione dell’opera.

L’articolo 4 sancisce il principio di riconoscimento reciproco, secondo cui un’opera ritenuta orfana in seguito a una ricerca diligente svolta conformemente all’articolo 3, debba essere considerata tale in tutti gli Stati membri.

L’articolo 5 prevede la possibilità di porre fine allo status di opera orfana.

L’articolo 6 elenca gli usi consentiti delle opere orfane da parte dei beneficiari citati (messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE e riproduzione ai sensi dell’articolo 2 della medesima direttiva, nell’adempimento della propria missione di interesse pubblico).

L’articolo 7 specifica come e a quali condizioni gli Stati membri possano prevedere ulteriori usi.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.

5.ELEMENTI FACOLTATIVI

·Spazio economico europeo

L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE e va esteso allo Spazio economico europeo. 989

3

2011/0136 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

su taluni usi consentiti di opere orfane

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 49, 56 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 11 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli istituti di istruzione, gli istituti per il patrimonio cinematografico e le emittenti di servizio pubblico sono attivi nella digitalizzazione su ampia scala delle loro collezioni e dei loro archivi al fine di creare biblioteche digitali europee. Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli istituti di istruzione, gli istituti per il patrimonio cinematografico e le emittenti di servizio pubblico svolgono altresì un ruolo importante nella creazione di biblioteche digitali europee, come Europeana, grazie al loro impegno a favore della conservazione e della diffusione del patrimonio culturale europeo. Le tecnologie che consentono la digitalizzazione di massa di opere in formato cartaceo, nonché la ricerca e la catalogazione, aumentano il valore delle collezioni delle biblioteche ai fini della ricerca.

(2)L’esigenza di promuovere la libera circolazione della conoscenza e dell’innovazione nel mercato interno costituisce un elemento importante della strategia Europa 2020, confermato anche nella comunicazione della Commissione “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” 12 , che include tra le iniziative faro anche la creazione dell’agenda digitale europea.

(3)L’istituzione di un quadro giuridico che promuova la digitalizzazione e la diffusione di opere il cui autore non è stato individuato o, nonostante ciò, non sia rintracciabile (le cosiddette opere orfane) rientra nelle azioni fondamentali dell’agenda digitale europea, così come previsto dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Un’agenda digitale europea 13 .

(4)I diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico delle proprie opere, armonizzati dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione 14 , prevedono che la digitalizzazione e la messa a disposizione di un’opera sia possibile soltanto previo consenso dell’autore.

(5)Nel caso delle opere orfane tale consenso alla riproduzione o alla messa a disposizione del pubblico non può essere ottenuto.

(6)La coesistenza di diversi approcci nel riconoscimento dello status di opera orfana nei diversi Stati membri possono ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, nonché l’uso e l’accesso ad opere orfane in altri paesi. Disposizioni divergenti potrebbero inoltre limitare la libera circolazione di beni e servizi che veicolano contenuti culturali. Pertanto è opportuno garantire il riconoscimento reciproco di tale status.

(7)In particolare, un approccio comune al conferimento dello status di opera orfana e alla definizione degli usi consentiti sono necessari per garantire la certezza del diritto nel mercato interno per quanto concerne l’uso di opere orfane da parte di biblioteche, musei, istituti di istruzione, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico ed emittenti di servizio pubblico.

(8)Tra le opere orfane le opere cinematografiche, audio o audiovisive conservate negli archivi di emittenti di servizio pubblico e prodotte dalle stesse figurano opere orfane. Vista la situazione particolare delle emittenti radiotelevisive in quanto produttori di materiale audio e audiovisivo e tenuto conto della necessità di adottare misure che limitino il fenomeno delle opere orfane, occorre stabilire una data limite per l’applicazione della presente direttiva alle opere conservate negli archivi di tali emittenti.

(9)Ai fini della presente direttiva, le opere cinematografiche, audio e audiovisive contenute negli archivi di emittenti di servizio pubblico includono le opere commissionate da tali emittenti esclusivamente per uso proprio.

(10)La creazione di vaste biblioteche in linea promuove la ricerca telematica e gli strumenti di identificazione delle risorse che aprono nuovi orizzonti a ricercatori e studiosi, che altrimenti dovrebbero fare affidamento solo su metodi di ricerca più tradizionali e analogici.

(11)Per ragioni di cortesia internazionale, è opportuno che la presente direttiva si riferisca esclusivamente ad opere pubblicate o trasmesse originariamente in uno Stato membro.

(12)Prima di considerare un’opera come orfana, occorre svolgere una ricerca ragionevolmente diligente e in buona fede per individuarne l’autore. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di disporre che tale ricerca sia eseguita dalle organizzazioni di cui nella presente direttiva, oppure da altre organizzazioni.

(13)Occorre che la ricerca diligente sia regolata da un approccio armonizzato, al fine di garantire un alto livello di protezione dei diritti d’autore all’interno dell’Unione. È necessario che la ricerca diligente preveda anche la consultazione di banche dati pubblicamente accessibili che forniscano informazioni sul diritto d’autore che protegge un’opera. Inoltre, per evitare inutili doppioni nel costoso processo di digitalizzazione, gli Stati membri sono tenuti a garantire che l’uso di opere orfane da parte delle organizzazioni citate nella presente direttiva sia registrato in una banca dati pubblicamente accessibile. È opportuno che tali banche dati che raccolgono i risultati delle ricerche e gli usi di opere orfane siano concepite e realizzate in maniera tale da consentire, nei limiti del possibile, un’interconnessione a livello paneuropeo e la consultazione da un punto di accesso unico.

(14)Le opere orfane possono essere state concepite da più di un autore o includere a loro volta altre opere o contenuti protetti. È necessario che la presente direttiva non pregiudichi i diritti di titolari conosciuti o identificati.

(15)Al fine di evitare che siano ripetute le medesime ricerche sulla stessa opera, la ricerca diligente va condotta esclusivamente nello Stato membro di prima pubblicazione o trasmissione. È necessario che gli Stati membri garantiscano che gli esiti delle ricerche diligenti svolte nel proprio territorio siano registrati in una banca dati pubblicamente accessibile, in modo da permettere agli altri Stati membri di verificare se lo status di opera orfana sia già stato riconosciuto in un altro Stato membro.

(16)È opportuno disporre che gli autori siano autorizzati a porre fine allo status di orfano nel momento in cui rivendicano i diritti sulle proprie opere.

(17)Al fine di promuovere l’educazione e la cultura, occorre che gli Stati membri concedano a biblioteche, istituti di istruzione e musei pubblicamente accessibili, così come ad archivi, istituti per il patrimonio cinematografico ed emittenti di servizio pubblico, di mettere a disposizione e riprodurre opere orfane, a condizione che tali usi rientrino nella loro missione di interesse pubblico, volta in particolare a conservare, restaurare e concedere l’accesso alle opere delle loro collezioni a fini culturali ed educativi. Ai fini della presente direttiva, sono considerati istituti per il patrimonio cinematografico le organizzazioni designate dagli Stati membri per svolgere attività di collezione, catalogazione, conservazione e restauro di filmati che fanno parte del patrimonio culturale nazionale.

(18)Stante che gli accordi contrattuali possono contribuire a incentivare la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo, le biblioteche, gli istituti istruzione, i musei o gli archivi, nonché gli istituti per il patrimonio cinematografico hanno la facoltà, nel quadro degli usi consentiti dalla presente direttiva, di concludere accordi con partner commerciali per quanto concerne la digitalizzazione e la messa a disposizione di opere orfane. Tali accordi possono prevedere contributi finanziari da parte di questi partner.

(19)Al fine di migliorare l’accesso al patrimonio culturale europeo da parte dei cittadini dell’Unione, è altresì necessario garantire che le opere orfane digitalizzate e messe a disposizione del pubblico in uno Stato membro siano accessibili anche agli altri Stati membri. È opportuno che biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi, istituti per il patrimonio cinematografico pubblicamente accessibili ed emittenti di servizio pubblico che utilizzano un’opera orfana nel quadro della propria missione di interesse pubblico abbiano la possibilità di mettere a disposizione del pubblico tale opera anche in altri Stati membri.

(20)È opportuno che la presente direttiva lasci impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, concordate negli Stati membri.

(21)È inoltre opportuno che gli Stati membri abbiano modo di concedere l’uso di opere orfane a fini che vadano oltre le missioni di interesse pubblico delle organizzazioni contemplate nella presente direttiva. In tali circostanze occorre che siano tutelati i diritti e gli interessi legittimi dei titolari dei diritti.

(22)Laddove uno Stato membro autorizzi, alle condizioni stabilite nella presente direttiva, l’uso di opere orfane da parte di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o emittenti di servizio pubblico per scopi che vadano oltre la loro missione di interesse pubblico, i titolari dei diritti che riconosceranno come proprie tali opere dovranno essere remunerati. È necessario che tale remunerazione tenga conto del tipo di opera e della destinazione d’uso. Gli Stati membri possono disporre che i diritti d’autore riscossi con l’uso di opere orfane ai fini di tale remunerazione, ma non rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi della presente direttiva, siano destinati al finanziamento di fonti di informazione sui diritti che, ricorrendo a procedure automatizzate a basso costo, semplificheranno la ricerca diligente dei titolari dei diritti relativamente a categorie di opere che rientrano, potenzialmente o effettivamente, nel campo di applicazione della presente direttiva.

(23)Poiché l’obiettivo dell’azione da intraprendere, vale a dire la certezza del diritto in merito all’uso di opere orfane, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, per ottenere uniformità delle regole sull’uso delle opere orfane, essere raggiunto meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 
Oggetto e campo di applicazione

1.La presente direttiva disciplina determinati usi di opere orfane da parte di biblioteche, istituti di istruzione, musei pubblicamente accessibili, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico ed emittenti di servizio pubblico.

2.La direttiva si applica a opere già pubblicate o trasmesse in uno Stato membro e che corrispondono alle seguenti caratteristiche:

(1)opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni che facciano parte delle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione, musei o archivi pubblicamente accessibili, oppure

(2)opere cinematografiche o audiovisive conservate nelle collezioni di istituti per il patrimonio cinematografico, oppure

(3)opere cinematografiche, audio o audiovisive prodotte da emittenti di servizio pubblico prima del 31 dicembre 2002 e che siano conservate nei loro archivi.

Articolo 2 
Opere orfane

1.Un’opera è considerata orfana se il titolare dei diritti non è stato individuato, oppure se anche quando sia stato individuato, non è rintracciabile dopo una ricerca diligente e registrata conformemente alle disposizioni dell’articolo 3.

2.Nell’eventualità di più di un titolare dei diritti, nel momento in cui si individui e rintracci anche soltanto uno dei titolari, l’opera non è considerata orfana.

Articolo 3 
Ricerca diligente

1.Al fine di stabilire se un’opera rientra nella categoria delle opere orfane, le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento di una ricerca diligente per ciascuna opera, tramite consultazione delle fonti appropriate per la categoria di opere in oggetto.

2.Ciascuno Stato membro stabilisce le fonti appropriate per le singole categorie di opere, in consultazione con i titolari dei diritti e gli utilizzatori, includendo le fonti elencate in allegato.

3.La ricerca diligente è svolta esclusivamente nello Stato membro di prima pubblicazione o trasmissione.

4.Gli Stati membri garantiscono che gli esiti della ricerca diligente effettuata sul proprio territorio siano registrati in una banca dati pubblicamente accessibile.

Articolo 4
Riconoscimento reciproco dello status di opera orfana

Un’opera considerata orfana in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2 è riconosciuta come tale in tutti gli Stati membri.

Articolo 5
Termine dello status di opera orfana

Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti di un’opera considerata orfana abbiano, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status.

Articolo 6 
Usi consentiti di opere orfane

1.Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, abbiano facoltà di utilizzare un’opera orfana con le seguenti modalità:

(a)messa a disposizione dell’opera orfana a conformemente all’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE;

(b)atti di riproduzione, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, a fini di digitalizzazione, messa a disposizione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro.

2.Tuttavia, salvo disposizioni contrarie di cui all’articolo 7, è possibile che le organizzazioni citate all’articolo 1, paragrafo 1, non possono utilizzare opere orfane per scopi diversi dalla loro missione di interesse pubblico, ossia la conservazione, il restauro e la messa a disposizione di opere della propria collezione per motivi di ordine culturale e formativo.

3.La presente direttiva non pregiudica la libertà contrattuale di tali organizzazioni nell’adempimento della propria missione di interesse pubblico.

4.Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nell’eventualità in cui facciano uso di opere orfane conformemente al paragrafo 1, registrino gli esiti della ricerca diligente effettuata e rendano pubblicamente accessibili gli usi.

Articolo 7 
Usi autorizzati di opere orfane

1.Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, ad utilizzare un’opera orfana per scopi non contemplati all’articolo 6, paragrafo 2, a condizione che:

(1)le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, registrino la propria ricerca diligente;

(2)le organizzazioni rendano pubblicamente accessibili le registrazioni del proprio uso di opere orfane;

(3)per un’opera orfana il cui titolare dei diritti sia stato individuato ma non rintracciato, il nome del titolare del diritto sia riportato in tutti gli usi dell’opera;

(4)i titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana ai sensi dell’articolo 5, remunerati in relazione all’uso che è stato fatto dell’opera da parte delle organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

(5)i titolari dei diritti avanzino le relative pretese di cui al punto 4 entro un periodo stabilito dagli Stati membri e che non deve essere inferiore a 5 anni dalla data dell’atto che dà origine alla pretesa.

2.Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere le modalità di autorizzazione dell’uso di cui al paragrafo 1 e possono disporre liberamente di tutti gli introiti non reclamati una volta scaduto il periodo stabilito conformemente al paragrafo 1, punto 5.

Articolo 8 
Applicazione continuata di altre disposizioni giuridiche

La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l’accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale.

Articolo 9
Applicazione nel tempo

1.Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere contemplate all’articolo 1 e che, alla data del [data di attuazione] sono tutelate dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore.

2.La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del [data di attuazione].

Articolo 10
Attuazione

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11
Clausola di riesame

La Commissione tiene costantemente sotto osservazione lo sviluppo delle fonti di informazione sui diritti e al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, e successivamente a cadenza annuale, redige una relazione sull’eventualità di estendere il campo di applicazione della presente direttiva ad opere o altro materiale protetto attualmente non contemplati dalla stessa, in particolare fonogrammi, singole fotografie e altre immagini.

Entro [un anno dalla data di attuazione], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione della presente direttiva, tenendo conto degli sviluppi in materia di biblioteche digitali.

In particolare per garantire il buon funzionamento del mercato interno, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 12
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il Presidente    Il presidente
   

ALLEGATO

Le fonti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sono le seguenti.

(1)Per libri pubblicati:

(a)deposito legale;

(b)banche dati e registri esistenti, inclusi ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works), WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders) e ISBN (International Standard Book Number);

(c)banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare le organizzazioni che amministrano i diritti di riproduzione.

(2)Per riviste:

(a)ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;

(b)indici e cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche.

(3)Per quotidiani e rotocalchi:

(a)associazione degli editori del rispettivo paese, nonché associazioni degli autori e dei giornalisti;

(b)deposito legale;

(c)banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.

(4)Per opere visive, inclusi gli oggetti d’arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l’architettura, le bozze di tali opere e altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi:

(a)le fonti di cui ai punti 1, 2 e 3;

(b)banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione;

(c)se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.

(5)Per opere audiovisive conservate nelle collezioni di istituti per il patrimonio cinematografico e di emittenti di servizio pubblico:

(a)deposito legale;

(b)banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico e biblioteche nazionali;

(c)banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN per il materiale audiovisivo;

(d)banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e di opere audiovisive.

(1) Raccomandazione della Commissione 2006/585/CE, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l’accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28-30).
(2) Un’agenda digitale europea, COM(2010245.
(3) Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm.
(4) Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2006, che istituisce un gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali (GU L 63 del 4.3.2006, pag. 25-27). Il gruppo è stato rinnovato dalla decisione della Commissione del 25 marzo 2009 (GU 82 del 28.3.2009, pag. 9-11).
(5) http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/experts/hleg/index_en.htm.
(6) http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/guidelines.pdf.
(7) COM(2008) 466.
(8) I contributi relativi alla consultazione sono disponibili sul sito:
http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/consultation_copyright&vm=detailed&sb=Title . Cfr. l’allegato, capitoli 1 e 2 per l’analisi dei contributi.
(9) COM(2009) 532.
(10) In alcuni Stati membri, ad es. la Francia, i lavori preparativi di una soluzione di carattere legislativo riconoscono la necessità di un intervento a livello europeo - Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique Commission sur les œuvres orphelines, pag. 19.
(11) GU C del […], pag. […].
(12) COM(2010) 2020.
(13) COM(2010) 245.
(14) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
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