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Document 52015XX1016(01)
Opinion of the Advisory Committee on mergers given at its meeting of 3 June 2015 regarding a draft decision relating to Case M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV — Rapporteur: Italy
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 3 giugno 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV — Relatore: Italia
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 3 giugno 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV — Relatore: Italia
GU C 341 del 16.10.2015, pp. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 341/10 |
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 3 giugno 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV
Relatore: Italia
(2015/C 341/06)
Concentrazione
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata preveda la costituzione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata deve essere considerata una concentrazione di dimensione unionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni. |
Definizione del mercato
4. |
Il comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto che la Commissione ha indicato nel progetto di decisione. In particolare, il comitato consultivo concorda che occorre fare distinzione tra i seguenti mercati:
|
5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla definizione del mercato geografico per entrambi i mercati, che corrisponde al territorio del SEE. |
Valutazione sotto il profilo della concorrenza
6. |
Per quanto riguarda gli effetti anticoncorrenziali non coordinati, il comitato consultivo concorda con il parere della Commissione, secondo cui l’operazione proposta costituirebbe un ostacolo significativo alla concorrenza impedendo l’ingresso e l’espansione sul mercato della fornitura dei servizi di gestione dei diritti d’autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali. |
7. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione proposta non costituirebbe un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva sul mercato per la concessione di licenze sui diritti di edizione musicale online dal momento che, pur disponendo di un repertorio più vasto, l’impresa comune non acquisirebbe un maggiore potere negoziale né, di conseguenza, le piattaforme digitali sarebbero soggette a condizioni di licenza più onerose. |
8. |
Per quanto riguarda altri effetti anticoncorrenziali, alla luce delle misure di separazione delle attività che le parti notificanti metteranno in atto e del fatto che l’operazione non influirà in modo significativo sulla situazione attuale per quanto riguarda l’aggregazione delle informazioni commercialmente sensibili, il comitato consultivo concorda sul fatto che l’operazione non costituirà un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva a causa di un maggiore scambio di informazioni commerciali sensibili. |
9. |
Il comitato consultivo concorda sul fatto che l’operazione non darà luogo a effetti di ricaduta tra le parti notificanti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni. |
Impegni
10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni definitivi proposti dalle parti notificanti il 10 aprile 2015 risolvano i problemi di concorrenza rilevati dalla Commissione sul mercato della fornitura dei servizi di gestione dei diritti d’autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali. |
11. |
Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni definitivi siano rispettati integralmente, la concentrazione notificata non dovrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. |
Conclusione
Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo la quale la concentrazione notificata deve essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.