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Document 52017XC1222(03)

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/8346

GU C 441 del 22.12.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 441/17


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006  (1) ]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 441/10)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero di autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2017) 8346

15 dicembre 2017

Dicromato di ammonio

N. CE: 232-143-1, n. CAS: 7789-09

Veco B.V., Karel van Gelreweg 22, 6961 LB Eerbeek, Paesi Bassi

REACH/17/28/0

Uso del dicromato di ammonio come componente fotosensibile in un sistema di laccatura per fotolitografia con alcol polivinilico per la produzione di mandrini utilizzati in processi di elettroformatura in nichel

21 settembre 2024

Conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative per il richiedente.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it


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