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Document 62021CJ0160
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 28 April 2022.#'Nikopolis AD Istrum 2010' and 'Agro – EKO 2013' EOOD v Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond 'Zemedelie'.#Requests for a preliminary ruling from the Administrativen sad Veliko Tarnovo.#Reference for a preliminary ruling – Common agricultural policy – Direct support schemes – Regulation (EU) No 1306/2013 – Payments to beneficiaries – Article 75 – Time limit for payments – Compliance – None – Tacit refusal of the application for aid.#Joined Cases C-160/21 and C-217/21.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 aprile 2022.
« Nikopolis AD Istrum 2010 » EOOD e « Agro – eko 2013 » EOOD contro Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie ».
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo.
Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Pagamenti ai beneficiari – Articolo 75 – Termine di pagamento – Rispetto – Assenza – Rifiuto implicito della domanda di aiuto.
Cause riunite C-160/21 e C-217/21.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 aprile 2022.
« Nikopolis AD Istrum 2010 » EOOD e « Agro – eko 2013 » EOOD contro Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie ».
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo.
Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Pagamenti ai beneficiari – Articolo 75 – Termine di pagamento – Rispetto – Assenza – Rifiuto implicito della domanda di aiuto.
Cause riunite C-160/21 e C-217/21.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:315
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
28 aprile 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Pagamenti ai beneficiari – Articolo 75 – Termine di pagamento – Rispetto – Assenza – Rifiuto implicito della domanda di aiuto»
Nelle cause riunite C‑160/21 e C‑217/21,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria), con decisioni del 10 febbraio 2021 e del 19 febbraio 2021, pervenute in cancelleria rispettivamente il 10 marzo 2021 e il 6 aprile 2021, nei procedimenti
«Nikopolis AD Istrum 2010» EOOD (C‑160/21),
«Agro – eko 2013» EOOD (C‑217/21)
contro
Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, J.-C. Bonichot e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
– |
per il governo austriaco, da J. Schmoll e V.-S. Strasser, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da M. Kaduczak e G. Koleva, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU 2017, L 350, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 1306/2013»). |
2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie pendenti tra, da un lato, la «Nikopolis AD Istrum» EOOD (in prosieguo: la «Nikopolis») e la «Agro – eko 2013» EOOD (in prosieguo: la «Agro – eko»), società commerciali di produzione agricola registrate come agricoltori, e, dall’altro, l’Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» (direttore esecutivo del Fondo nazionale «Agricoltura» – organismo pagatore; in prosieguo: il «Direktor»), in ordine a domande di aiuto in vista di un finanziamento nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione europea, presentate per le campagne 2018 e 2019. |
Contesto normativo
Regolamento n. 1306/2013
3 |
Il considerando 27 del regolamento n. 1306/2013 così recita:
|
4 |
L’articolo 40 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Rispetto dei termini di pagamento», così dispone: «Qualora il diritto dell’Unione fissi termini di pagamento, qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l’ultima data possibile per l’esecuzione del pagamento comporta l’inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalità. Al fine di rendere eligibili al finanziamento unionale le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l’ultima data possibile stabilita per l’esecuzione del pagamento, limitando nel contempo il relativo impatto finanziario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 115, deroganti alla norma contenuta nel primo comma». |
5 |
L’articolo 58 di tale regolamento, intitolato «Tutela degli interessi finanziari dell’Unione», prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri adottano, nell’ambito della [politica agricola comune (PAC)], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di:
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all’Unione. (...)». |
6 |
L’articolo 74 di detto regolamento, intitolato «Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni», al paragrafo 1 così recita: «In conformità dell’articolo 59, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all’aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco». |
7 |
Ai sensi dell’articolo 75 del medesimo regolamento, intitolato «Pagamento ai beneficiari»: «1. I pagamenti nell’ambito dei regimi e delle misure di sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1o dicembre al 30 giugno dell’anno civile successivo. Tali pagamenti sono versati in un massimo di due rate nel corso di tale periodo. In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono:
Riguardo al sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano in relazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall’anno di domanda 2019. 2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell’articolo 74. In deroga al primo comma, gli anticipi per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all’articolo 59, paragrafo 1. 3. In casi di emergenza, la Commissione adotta atti di esecuzione per risolvere problemi specifici in relazione all’applicazione del presente articolo, purché essi siano necessari e giustificabili. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 116, paragrafo 3». |
Regolamento delegato (UE) n. 907/2014
8 |
Il considerando 4 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU 2014, L 255, pag. 18), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/967 della Commissione, del 26 aprile 2018 (GU 2018, L 174, pag. 2) (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 907/2014»), è così formulato: «La normativa agricola unionale fa obbligo agli Stati membri, nell’ambito del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA), di rispettare determinati termini per il pagamento degli aiuti ai beneficiari. I pagamenti effettuati al di fuori di questi termini devono essere considerati inammissibili al pagamento unionale e quindi non possono essere oggetto di rimborso da parte della Commissione, come previsto dall’articolo 40 del [regolamento n. 1306/2013]. L’analisi dei ritardi nel pagamento degli aiuti da parte degli Stati membri rivela che diversi pagamenti tardivi sono dovuti a controlli supplementari effettuati [dagli] Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali. Conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti mensili. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l’impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell’Unione in proporzione all’entità del ritardo nel pagamento. I pagamenti dell’aiuto anteriori alla prima data possibile di pagamento prevista dalla normativa agricola dell’Unione non possono essere giustificati con le stesse ragioni addotte per i pagamenti effettuati dopo l’ultima data possibile per il pagamento. Non dovrebbe essere prevista, pertanto, nessuna riduzione proporzionale per questi pagamenti anticipati. È tuttavia opportuno applicare una deroga per i casi in cui la normativa agricola dell’Unione prevede il versamento di un anticipo fino ad un certo importo massimo». |
9 |
L’articolo 5 del regolamento delegato n. 907/2014, intitolato «Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia», al paragrafo 1 così dispone: «Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in virtù delle eccezioni di cui all’articolo 40, primo comma, del [regolamento n. 1306/2013] e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo». |
10 |
L’articolo 5 bis del regolamento delegato n. 907/2014, intitolato «Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in virtù delle eccezioni di cui all’articolo 40, primo comma, del [regolamento n. 1306/2013] e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre il termine di pagamento prescritto sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo». |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
11 |
L’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione, del 18 maggio 2018 (GU 2018, L 125, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione n. 809/2014»), intitolato «Principi generali», stabilisce quanto segue: «1. I controlli amministrativi e i controlli in loco di cui al presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:
2. Gli Stati membri assicurano che il rispetto di tutte le condizioni applicabili stabilite dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale pertinente e nei documenti contenenti disposizioni di attuazione o nel programma di sviluppo rurale possa essere controllato in base a una serie di indicatori verificabili che essi sono tenuti a definire. 3. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive. 4. L’autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o altre prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente, non forniscano risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall’autorità competente, sull’ammissibilità o, se del caso, sulle dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco. 5. Il presente capo si applica a tutti i controlli effettuati in conformità al presente regolamento e fatte salve le norme specifiche di cui ai titoli IV e V. Il paragrafo 3 (...) non si applica tuttavia al titolo V». |
12 |
L’articolo 25 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, intitolato «Preavviso dei controlli in loco», prevede quanto segue: «I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale o alle domande di pagamento nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali o agli impegni comunicati a norma dell’articolo 14 bis, paragrafo 5, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑160/21
13 |
La Nikopolis è una società commerciale bulgara di produzione agricola, registrata come agricoltore. |
14 |
Essa ha presentato una domanda di aiuto per la campagna 2019 del programma di sviluppo rurale 2014-2020, nell’ambito di otto regimi di aiuto diversi. Tale domanda era corredata della documentazione prescritta e sono stati effettuati controlli automatici dei dati di tale società. |
15 |
In occasione di un controllo in loco, effettuato tra il 18 e il 21 novembre 2019, riguardante una parte delle parcelle coltivate dalla Nikopolis, è stato constatato il rispetto dei requisiti di legge. Il 23 ottobre 2019 la Direktsiya «Technicheski Inspektorat» na Darzhaven fond «Zemedelie» (Direzione dell’Ispettorato tecnico del Fondo nazionale agricolo) ha effettuato un controllo della condizionalità in loco, anche in occasione di siffatto controllo non sono state riscontrate irregolarità. Secondo una relazione di controllo delle superfici effettuata da un esperto dell’Ispettorato tecnico regionale di Veliko Tarnovo, i controlli in loco dell’insieme delle superfici per le quali è stato chiesto l’aiuto, effettuati tra il 16 settembre 2019 e il 31 ottobre 2019, hanno rivelato l’esistenza di una sola parcella, di 0,51 ettari, che non era ammissibile a tale aiuto. |
16 |
Con lettera datata 25 novembre 2019, l’Izpalnitelna agentsiya «Sertifikatsionen odit na sredstvata ot evropeyskite zemedelski fondove» (Agenzia esecutiva «Audit di certificazione dei fondi concessi dai fondi agricoli europei») ha informato il Direktor che erano stati effettuati controlli su taluni siti di allevamento, tra cui un sito di allevamento della Nikopolis, e che dagli esiti di tali controlli era emersa l’esistenza di indizi di frode che richiedevano analisi complementari. Sulla base di tale lettera, il 3 dicembre 2019 il Direktor ha inviato una nota con cui ordinava la sospensione dell’esame delle domande menzionate nella suddetta lettera. |
17 |
Il 6 agosto 2020 la Nikopolis ha presentato al Direktor una domanda di pagamento relativa alla sua domanda di aiuto di cui al punto 14 della presente sentenza. Con lettera del 14 agosto 2020, il vicedirettore esecutivo del Fondo nazionale agricolo le ha risposto che la fase di esame delle domande di aiuto per la campagna 2019 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 non era ancora terminata e che tale domanda di aiuto era oggetto di un controllo supplementare, indicando espressamente che tale lettera non costituiva un atto amministrativo individuale. |
18 |
Ritenendo che il fatto che il Direktor non si sia pronunciato in merito a detta domanda di aiuto entro il termine legale costituisse una decisione implicita di rigetto della stessa, la Nikopolis ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria), giudice del rinvio. |
Causa C‑217/21
19 |
La Agro – eko è una società commerciale bulgara di produzione agricola, registrata come agricoltore. |
20 |
Essa ha presentato una domanda di aiuto per la campagna 2018 del programma di sviluppo rurale 2014-2020, nell’ambito di dodici regimi di aiuti diversi, tra cui la misura 10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali». Tale domanda era corredata della documentazione prescritta e sono stati effettuati controlli automatici dei dati di tale società. |
21 |
Nel corso di controlli in loco riguardanti una parte delle parcelle coltivate dalla Agro – eko è stato constatato il rispetto delle condizioni di ammissibilità al beneficio dell’aiuto richiesto. |
22 |
La Agro – eko ha ottenuto il pagamento relativo ai regimi e alle misure in questione, ad eccezione di quello relativo alla misura 10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali», per la quale non ha ricevuto alcuna lettera informativa. |
23 |
Il 21 febbraio 2020 la Agro – eko ha presentato al Direktor una domanda di pagamento relativa alla sua domanda di aiuto a titolo della misura 10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali», di cui al punto 20 della presente sentenza. Anche tale domanda di pagamento è rimasta priva di riscontro. |
24 |
Ritenendo che il fatto che il Direktor non si sia pronunciato in merito a detta domanda di aiuto entro il termine legale costituisse una decisione implicita di rigetto, la Agro – eko ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. |
Questioni pregiudiziali
25 |
Nell’ambito delle due controversie di cui è investito, il giudice del rinvio si chiede se il mancato pagamento degli aiuti in questione entro il termine fissato all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 debba essere considerato una decisione implicita di rigetto delle domande di aiuto di cui ai punti 14 e 20 della presente sentenza. |
26 |
A tal riguardo, detto giudice osserva che la giurisprudenza del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) relativa a tale questione è contraddittoria e rileva che la Corte non si è mai pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 75 del regolamento n. 1306/2013. |
27 |
È in tale contesto che l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo), nei due procedimenti principali, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
28 |
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 debba essere interpretato nel senso che il mancato pagamento, da parte dell’organismo pagatore di uno Stato membro, di un aiuto richiesto da un agricoltore nell’ambito dei programmi della politica agricola comune prima della scadenza del termine previsto da tale disposizione deve essere considerato una decisione implicita di rigetto della domanda di aiuto di cui trattasi. |
29 |
In via incidentale, il giudice del rinvio chiede altresì alla Corte se, nel caso in cui siano eseguite verifiche o controlli supplementari dopo la scadenza di tale termine, la circostanza che le autorità nazionali competenti abbiano o meno informato il richiedente l’aiuto possa influenzare la risposta a tale questione. |
30 |
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/Lettonia, C‑202/18 e C‑238/18, EU:C:2019:139, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). |
31 |
L’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 è inserito nel capo II del titolo V di tale regolamento, intitolato «Sistema integrato di gestione e di controllo». Ai sensi di tale disposizione, i pagamenti nell’ambito dei regimi e delle misure di sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, sono eseguiti nel periodo dal 1o dicembre al 30 giugno dell’anno civile successivo. L’articolo 40 di detto regolamento prevede che qualsiasi pagamento eseguito al di fuori di tale periodo non è ammissibile al finanziamento dell’Unione. |
32 |
In linea di principio, il mero silenzio da parte di un’istituzione, di un organo dell’Unione o di un’autorità nazionale che attua il diritto dell’Unione non può costituire un rifiuto implicito, salvo se è espressamente previsto da una disposizione di diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2004, Commissione/Greencore, C‑123/03 P, EU:C:2004:783, punto 45). |
33 |
Nel caso di specie, occorre anzitutto stabilire se la normativa dell’Unione pertinente contenga una disposizione che prevede espressamente che, alla scadenza di tale termine e in assenza di pagamento, si intende adottata una decisione implicita di rigetto. Orbene, occorre constatare che così non è. Infatti, né il regolamento n. 1306/2013 né alcun altro atto giuridico pertinente prevedono espressamente una siffatta conseguenza. |
34 |
Inoltre, sebbene gli articoli 40 e 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, letti alla luce del considerando 27 di quest’ultimo, mirino a garantire che gli agricoltori ricevano il loro sostegno finanziario per tempo, in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente, e ad evitare di mettere a repentaglio il principio dell’annualità del bilancio dell’Unione, dall’impianto sistematico di detto regolamento risulta tuttavia che il pagamento di un aiuto può, in talune circostanze, essere effettuato validamente dopo la scadenza del termine fissato da detto articolo 75, paragrafo 1. |
35 |
In primo luogo, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, conformemente all’articolo 58 del regolamento n. 1306/2013, l’articolo 75, paragrafo 2, dello stesso precisa che i pagamenti di cui a tale articolo 75, paragrafo 1, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità che spetta agli Stati membri effettuare conformemente all’articolo 74 di tale regolamento nonché ai principi generali enunciati all’articolo 24 del regolamento di esecuzione n. 809/2014. Orbene, detto articolo 75, paragrafo 2, non fissa un termine entro il quale tale verifica deve essere effettuata e lascia quindi intendere che essa potrebbe essere effettuata dopo l’ultima data di pagamento prevista dal medesimo articolo 75, paragrafo 1, e, pertanto, essere ultimata dalle autorità nazionali competenti dopo il 30 giugno dell’anno civile successivo alla presentazione della domanda di aiuto di cui trattasi. La circostanza che l’agricoltore interessato sia stato o meno informato dello svolgimento di controlli o verifiche supplementari dopo la scadenza del termine fissato da quest’ultima disposizione è irrilevante al riguardo. Infatti, le modalità di informazione degli agricoltori riguardo all’esame delle loro domande sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri e l’articolo 25 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 prevede, inoltre, la possibilità che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso. |
36 |
In secondo luogo, l’articolo 40, primo comma, del regolamento n. 1306/2013 prevede espressamente la possibilità che, nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalità, si deroghi alla regola secondo la quale i pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l’ultima data possibile non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione. Sulla base di tale disposizione, il regolamento delegato n. 907/2014 prevede, agli articoli 5 e 5 bis, che i pagamenti effettuati tardivamente da un organismo pagatore siano, a determinate condizioni ed entro determinati limiti, ammissibili al finanziamento dell’Unione, e giustifica tale deroga, come risulta dal suo considerando 4, con il fatto che tali ritardi di pagamento possono essere dovuti, in particolare, a controlli supplementari effettuati dagli Stati membri su domande controverse. |
37 |
Pertanto, da un’interpretazione letterale e contestuale dell’articolo 75 del regolamento n. 1306/2013 risulta che, sebbene quest’ultimo stabilisca il principio secondo cui il pagamento di un aiuto ai beneficiari e la verifica delle condizioni di ammissibilità che precedono tale pagamento devono, di norma, avvenire entro il termine previsto da detto articolo 75, paragrafo 1, non si può tuttavia escludere che tale verifica possa essere effettuata, ad hoc e nel rispetto dei principi di buona amministrazione e diligenza, dopo la scadenza di tale termine e che, di conseguenza, detto pagamento, che può essere eseguito solo dopo il completamento di detta verifica, possa avvenire dopo il 30 giugno dell’anno civile successivo alla presentazione della domanda di aiuto in questione. |
38 |
Il termine fissato all’articolo 75, paragrafo 1, ha dunque non già carattere assoluto, bensì valore meramente indicativo. In tali circostanze, non si può ritenere che il mancato pagamento di un aiuto entro tale termine equivalga a una decisione implicita di rigetto della domanda di aiuto in questione. |
39 |
Infine, tale interpretazione letterale e contestuale dell’articolo 75 del regolamento n. 1306/2013 è pienamente corroborata da un’interpretazione teleologica di detta disposizione. Infatti, l’equiparazione del mancato pagamento di un aiuto entro il termine fissato in tale articolo 75, paragrafo 1, a una decisione implicita di rigetto della domanda di aiuto in questione mal si concilia con gli interessi dell’Unione e quelli degli agricoltori beneficiari di aiuti nell’ambito della politica agricola comune. Da un lato, per quanto riguarda l’Unione, una siffatta equiparazione potrebbe avere l’effetto di incoraggiare gli organismi pagatori degli Stati membri a privilegiare la rapidità delle verifiche che sono tenuti a effettuare conformemente all’articolo 74 di tale regolamento, o addirittura a non effettuarle, il che potrebbe essere contrario all’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, che l’articolo 58 di detto regolamento è inteso invece a garantire. Dall’altro, per quanto riguarda gli agricoltori beneficiari, una siffatta equiparazione equivarrebbe a privare questi ultimi di ogni possibilità di ottenere un pagamento dopo la scadenza di detto termine, a meno di non dover proporre un ricorso in tal senso, quand’anche l’organismo pagatore intendesse procedere a tale pagamento. |
40 |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 deve essere interpretato nel senso che il mancato pagamento, da parte dell’organismo pagatore di uno Stato membro, di un aiuto richiesto da un agricoltore prima della scadenza del termine fissato in tale disposizione non deve essere considerato una decisione implicita di rigetto della domanda di aiuto di cui trattasi, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’agricoltore interessato sia stato o meno informato dell’esecuzione di eventuali verifiche supplementari che giustificherebbero un tale superamento di detto termine. |
Sulle spese
41 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: |
L’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che il mancato pagamento, da parte dell’organismo pagatore di uno Stato membro, di un aiuto richiesto da un agricoltore prima della scadenza del termine fissato in tale disposizione non deve essere considerato una decisione implicita di rigetto della domanda di aiuto di cui trattasi, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’agricoltore interessato sia stato o meno informato dell’esecuzione di eventuali verifiche supplementari che giustificherebbero un tale superamento di detto termine. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.