Il potere legislativo 

Come viene svolta l’attività legislativa?

Il Parlamento europeo svolge un ruolo essenziale nel processo decisionale dell'Unione europea, operando in qualità di colegislatore insieme al Consiglio.

Nella maggioranza dei casi, a livello europeo le norme vengono approvate congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio, su proposta della Commissione europea. Tale procedura è nota come procedura legislativa ordinaria o codecisione.

In alcuni casi, i trattati europei prevedono procedure legislative speciali, come la consultazione e il consenso. In tali casi, il Parlamento non si trova sullo stesso piano del Consiglio, come invece avviene nella procedura legislativa ordinaria.

Una volta ricevuta la proposta dalla Commissione, che detiene il potere di iniziativa legislativa, il Parlamento avvia il proprio lavoro sul testo legislativo. La proposta viene attribuita a una delle commissioni parlamentari, e viene designato un deputato come relatore, con l’incarico di redigere una relazione. Qualora la legislazione verta su questioni di più ampia portata, possono essere nominati dei correlatori appartenenti ad altre commissioni parlamentari coinvolte nel processo.

A seguito dei dibattiti tra i rappresentanti dei gruppi politici e delle consultazioni per raggiungere un compromesso, La commissione parlamentare vota su tale relazione, eventualmente modificandola. Il Parlamento definisce la propria posizione apportando modifiche al testo e votandolo in plenaria. Questo processo viene ripetuto una o più volte, a seconda del tipo di procedura e in base al raggiungimento o meno di un accordo con il Consiglio.

Procedura legislativa ordinaria 

La procedura legislativa ordinaria conferisce lo stesso peso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione in numerosi ambiti (ad esempio, governance economica, immigrazione, energia, trasporti, ambiente, protezione dei consumatori, ecc.).

La stragrande maggioranza delle leggi comunitarie è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
La procedura di codecisione, introdotta dal trattato di Maastricht sull'Unione europea (1992), è stata ampliata e adeguata dal trattato di Amsterdam (1999) per rafforzarne l'efficacia.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 tale procedura, ribattezzata procedura legislativa ordinaria, è diventata la principale procedura legislativa del sistema decisionale dell'UE

Nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, un testo legislativo può passare fino a tre letture in Parlamento ed entrare in vigore solo se il Parlamento e il Consiglio raggiungono un accordo sulla versione finale.

Questa procedura garantisce che i deputati del Parlamento europeo, in quanto rappresentanti eletti direttamente dai cittadini europei, abbiano il potere di plasmare le regole dell'UE e di orientare le politiche dell'UE in linea con le aspettative dei loro elettori.

Procedura legislativa speciale

Originariamente, il trattato di Roma del 1957 attribuiva al Parlamento un ruolo consultivo nell'ambito del processo legislativo; la Commissione proponeva la legislazione, che veniva poi adottata dal Consiglio.

L'introduzione della codecisione e la graduale estensione delle prerogative del Parlamento insieme alle successive modifiche ai Trattati, hanno fatto sì che alcune delle procedure legislative ampiamente utilizzate in passato si applichino ora a un numero limitato di casi.

Consultazione

Nell’ambito della procedura di consultazione il Parlamento europeo può approvare, respingere o proporre emendamenti a una proposta legislativa.

Il Consiglio non è giuridicamente obbligato a tenere conto del parere del Parlamento, tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non può deliberare prima di averlo ricevuto.

Questa procedura si applica ormai a un numero ridotto di settori legislativi, come ad esempio le esenzioni del mercato interno e il diritto della concorrenza.

Approvazione

In alcuni casi, il Trattato sull'Unione europea o il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che il Parlamento europeo debba esprimere il proprio consenso per completare una procedura.

Questo significa che il Parlamento può approvare o respingere un atto proposto, ma non può modificarlo. Se il Parlamento non fornisce il proprio consenso, l'atto non può essere adottato dal Consiglio.

Tale procedura viene utilizzata altresì in sede di adozione di nuovi atti legislativi sulla lotta alla discriminazione e fornisce ormai al Parlamento europeo un diritto di veto in caso di applicazione della base giuridica generale sussidiaria a norma dell'articolo 352 del TFUE.

Nota in precedenza come "procedura del parere conforme", questa procedura è stata introdotta nel 1986 dall'Atto unico europeo in due settori: gli accordi di associazione e gli accordi di adesione o recesso dall'Unione europea.

In quanto procedura non legislativa, l'approvazione si applica di norma alla ratifica di taluni accordi negoziati dall'Unione europea o, in particolare, in caso di grave violazione dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, per l'adesione di nuovi Stati membri o per le modalità di uscita dall'Unione europea.

Disposizioni di attuazione e atti delegati

Quando il Parlamento europeo e il Consiglio adottano un atto legislativo, possono delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi correlati a tale atto.

A tal proposito, esistono due tipi di atti non legislativi:

  • Atti di esecuzione: tramite i quali la Commissione punta a fissare le condizioni per un'attuazione uniforme dell'atto legislativo in tutti i paesi dell'UE.
  • Atti delegati: attraverso i quali la Commissione è autorizzata a integrare o modificare alcuni elementi non essenziali dell'atto legislativo.

Atti di esecuzione

Queste misure sono sottoposte all'esame di comitati di esperti degli Stati membri e trasmesse per conoscenza o per controllo al Parlamento europeo.

Su proposta della commissione parlamentare competente, il Parlamento europeo può approvare una risoluzione contraria a tale misura, in cui rileva che il progetto di misura di attuazione va oltre i poteri di attuazione previsti nello strumento di base, non è compatibile con l'obiettivo o con il contenuto dello strumento di base o non rispetta il principio di sussidiarietà o di proporzionalità.

Il Parlamento può chiedere alla Commissione di ritirare o modificare il progetto di misura oppure di presentare una proposta nell'ambito della corretta procedura legislativa.

Atti delegati

Gli atti delegati generalmente vengono utilizzati quando alcuni elementi dell'atto legislativo devono essere adattati regolarmente, al fine di tener conto dei progressi tecnici o scientifici. In pratica, il Parlamento e il Consiglio delegano alcuni dei loro poteri di co-legislatori per consentire che le decisioni vengano prese in modo rapido ed efficiente.

Conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo, il Parlamento o il Consiglio possono decidere di opporsi a un atto delegato entro un determinato periodo (generalmente due mesi) dal ricevimento della notifica. In tal caso, l'atto delegato non può entrare in vigore.

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono anche decidere di revocare la delega di poteri conferita alla Commissione.

Può il Parlamento europeo avviare iniziative legislative?

La Commissione europea detiene il potere di iniziativa legislativa, ovvero la possibilità di presentare la maggior parte delle proposte legislative a livello dell'UE. 

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli una proposta legislativa su un determinato argomento. 

In virtù di un accordo tra il Parlamento e la Commissione, quest'ultima è tenuta a rispondere a tali richieste entro tre mesi. Qualora la Commissione decida di non dar seguito alla richiesta del Parlamento con una proposta legislativa, dovrà motivare la propria decisione dinanzi al Parlamento. 

Nel contesto parlamentare, l'invito a presentare una nuova proposta legislativa può essere avanzato dalla commissione competente in materia o da uno o più membri del Parlamento. 

La commissione per i bilanci può esprimere un parere formale riguardo alle implicazioni finanziarie della proposta.

Programmazione annuale e pluriennale

Ai sensi dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea, la Commissione avvia la programmazione annuale e pluriennale dell'UE. A tal fine, la Commissione prepara il proprio programma di lavoro.

Il Parlamento collabora con la Commissione nel processo di elaborazione del programma di lavoro della Commissione, e quest'ultima è tenuta a tenere in considerazione le priorità espresse dal Parlamento in questa fase.

Una volta adottato il programma dalla Commissione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione avviano discussioni e concordano una dichiarazione congiunta che stabilisce gli obiettivi e le priorità dell'UE.

Le modalità dettagliate per la cooperazione tra il Parlamento e la Commissione in relazione al programma di lavoro della Commissione sono disciplinate nel Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea