La presente nota tematica illustra la politica dell'UE in materia di efficienza energetica, soffermandosi sul quadro giuridico, gli obiettivi primari e le leggi più importanti. La politica mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ad abbassare le bollette energetiche e a migliorare la sicurezza energetica, riducendo nel contempo la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. La nota tematica approfondisce inoltre sul ruolo del Parlamento europeo nell'elaborazione di questa politica.

Base giuridica

  • L'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che la politica energetica è uno dei settori in cui l'UE e i suoi paesi membri condividono la competenza. Ciò significa che i paesi dell'UE possono legiferare e adottare misure giuridicamente vincolanti se l'UE non vi ha provveduto. Il suddetto articolo promuove l'efficienza energetica e il risparmio energetico nel contesto del mercato unico e dell'esigenza di preservare l'ambiente.

Obiettivi della politica di efficienza energetica dell'UE

La politica dell'UE in materia di efficienza energetica fissa obiettivi di riduzione del consumo energetico dell'UE entro il 2030, rispetto alle proiezioni elaborate nel 2020.

Gli obiettivi sono espressi in consumo di energia primaria, che misura la domanda totale di energia di un paese, e consumo di energia finale, che si riferisce invece all'energia totale consumata dagli utenti finali (famiglie, industria ecc.). Entrambi sono misurati in megatonnellate di equivalente petrolio (Mtep).

Tra i principali obblighi in materia di efficienza energetica figurano:

  • una riduzione dell'11,7 % del consumo di energia finale dell'UE, limitato a 763 Mtep (valore vincolante), con ricadute sul consumo di energia primaria, limitato a 992,5 Mtep (valore indicativo);
  • una riduzione dell'1,9 % del consumo annuo di energia del settore pubblico. 

I paesi dell'UE sono altresì tenuti a: 

  • ristrutturare ogni anno almeno il 3 % degli edifici pubblici con superficie superiore a 250 m2;
  • conseguire risparmi annui nel consumo di energia finale pari all'1,5 % nel 2026 e nel 2027, per poi passare all'1,9 % nel 2028, nel 2029 e nel 2030.

Risultati della politica di efficienza energetica dell'UE

A. Direttiva sull'efficienza energetica

Adottata nel 2023, la direttiva sull'efficienza energetica è il fulcro della politica dell'UE in materia di efficienza energetica. Fissa l'obiettivo di efficienza energetica dell'UE e impone agli Stati membri di stabilire obiettivi nazionali indicativi, sulla base dei contributi al consumo finale di energia, al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione.

La direttiva introduce anche l'obbligo per il settore pubblico di svolgere un ruolo esemplare, fissando obiettivi per il consumo di energia finale e per le ristrutturazioni volte a conseguire l'efficienza energetica. Rivede inoltre la definizione di sistemi di teleriscaldamento efficienti e stabilisce nuovi requisiti ai fini della completa decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico per tali sistemi entro il 2050.

La direttiva stabilisce il principio "l'efficienza energetica al primo posto", in base al quale nelle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento si dovrebbero privilegiare le soluzioni di efficienza energetica.

Estende inoltre gli obblighi in materia di audit energetico a tutte le imprese che superano una determinata soglia energetica e impone ai grandi consumatori industriali di attuare sistemi di gestione dell'energia. Rafforza i requisiti di competenza per i professionisti dell'efficienza energetica e prevede che i paesi dell'UE debbano riferire in merito agli investimenti fatti nell'efficienza energetica. Fornisce altresì sostegno allo sviluppo di progetti a vari livelli per contribuire al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'UE.

Infine, la direttiva obbliga:

  • i centri dati a elaborare relazioni in merito alla loro efficienza energetica;
  • i paesi dell'UE a istituire sportelli unici destinati a fornire consulenza e assistenza in materia di efficienza energetica alle piccole e medie imprese, alle famiglie e agli enti pubblici;
  • i comuni con più di 45 000 abitanti a elaborare piani di riscaldamento e raffrescamento.

La direttiva comprende inoltre disposizioni in materia di protezione dei consumatori, fornisce una definizione di povertà energetica a livello dell'UE e introduce misure per ridurla.

B. Prestazione energetica nell'edilizia

1. Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

L'approccio dell'UE alla sostenibilità degli edifici è principalmente disciplinato dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia del 2024, che stabilisce l'obbligo di rendere il parco immobiliare esistente dell'UE a emissioni zero entro il 2050.

a. Requisiti minimi di prestazione energetica 

I paesi dell'UE sono tenuti a:

  • definire requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e gli elementi edilizi;
  • adottare una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici.

b. Norme di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione

Un edificio a emissioni zero deve soddisfare elevati standard di prestazione energetica, non produrre emissioni in loco da combustibili fossili e generare una quantità pari a zero o molto bassa di emissioni di gas a effetto serra.

I paesi dell'UE devono provvedere affinché:

  • a partire dal 2028 tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione siano edifici a emissioni zero;
  • a partire dal 2030 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero;
  • a partire dal 2026 sia calcolato il potenziale di riscaldamento globale dell'intero ciclo di vita dei grandi edifici di nuova costruzione;
  • a partire dal 2030 sia calcolato il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita di tutti gli edifici di nuova costruzione.

c. Norme di prestazione energetica per il parco immobiliare esistente

I paesi dell'UE sono tenuti a:

  • fissare norme minime di prestazione energetica per il proprio parco immobiliare non residenziale, che incentiveranno la ristrutturazione del 16 % e del 26 % degli edifici con le prestazioni peggiori rispettivamente entro il 2030 e il 2033;
  • stabilire un piano per ridurre progressivamente il consumo medio di energia primaria del proprio parco immobiliare residenziale del 16 % entro il 2030 e del 20-22 % entro il 2035 rispetto al 2020, concentrandosi sugli edifici con le prestazioni peggiori.

Eccezioni specifiche si applicano agli edifici religiosi, di piccole dimensioni e a basso consumo energetico, nonché ai fabbricati temporanei.

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia prevede che a tutti gli edifici dell'UE siano attribuite classi di prestazione energetica che vanno da A (la migliore) a G (la peggiore). La classe A comprende gli edifici a emissioni zero, mentre la classe G è attribuita agli edifici del parco immobiliare nazionale con le prestazioni peggiori.

Poiché la classe G dipende dalle caratteristiche del parco immobiliare a livello nazionale, le classi energetiche non sono armonizzate tra i paesi dell'UE. Analogamente, l'obbligo di ristrutturare gli edifici residenziali si basa sugli edifici del parco immobiliare nazionale con le prestazioni peggiori, e non già su tutti i singoli edifici, offrendo così una certa flessibilità e adattabilità alle diverse norme nazionali.

L'edilizia sociale pubblica è esente quando il costo degli interventi di riqualificazione energetica supera i risparmi generati o comporta un aumento dei canoni di locazione superiore ai risparmi ottenuti sulle bollette energetiche.

La direttiva impone inoltre ai paesi dell'UE di presentare piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, integrati nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, che comprendono:

  • una panoramica del parco immobiliare nazionale per le diverse tipologie di edifici;
  • una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale per il 2030, il 2040 e il 2050;
  • una panoramica delle politiche e delle misure previste;
  • una descrizione del fabbisogno di investimenti e delle fonti di finanziamento per la sua attuazione.

A norma della direttiva, i paesi dell'UE sono altresì tenuti a garantire l'installazione progressiva di impianti solari negli edifici pubblici e non residenziali, in funzione delle loro dimensioni, e in tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione entro il 2030, laddove ciò sia fattibile dal punto di vista tecnico ed economico.

Inoltre, vieta la concessione di sovvenzioni alle caldaie autonome a combustibili fossili a partire dal 2025, impone ai paesi dell'UE di istituire strutture di assistenza tecnica, definisce eccezioni per gli edifici agricoli e del patrimonio, nonché la possibilità di escludere dall'ambito di applicazione edifici di particolare valore architettonico o storico, i fabbricati temporanei, le chiese e altri luoghi di culto.

2. Strategia "Ondata di ristrutturazioni"

La strategia "Ondata di ristrutturazioni" mira a ristrutturare 35 milioni di edifici entro il 2030 e a garantire che tali ristrutturazioni portino a un utilizzo più efficiente dell'energia e delle risorse.

La strategia punta inoltre a tutelare tutti i residenti dell'UE che non sono in grado di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni, garantendo che i consumatori vulnerabili possano permettersi di accedere a servizi essenziali di riscaldamento ed energia. 

3. Pompe di calore

Le pompe di calore sono dispositivi che forniscono acqua calda, riscaldamento e raffrescamento ad abitazioni e imprese. Sono da tre a cinque volte più efficienti rispetto alle caldaie a gas tradizionali.

Il piano REPowerEU, che mira a eliminare gradualmente tutte le importazioni di gas russo nell'UE, propone di migliorare l'efficienza energetica dell'Unione raddoppiando il tasso di installazione delle pompe di calore negli edifici e accelerando la diffusione delle pompe di calore per le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

C. Cogenerazione di calore ed elettricità

La cogenerazione consiste nella produzione simultanea di elettricità e calore utile. La direttiva sull'efficienza energetica punta a massimizzare l'efficienza degli impianti imponendo ai paesi dell'UE di:

  • effettuare un'analisi costi-benefici del potenziale di utilizzo della cogenerazione quando prevedono di costruire o ammodernare un impianto di riscaldamento, elettrico o industriale, o una rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento, la cui potenza termica è superiore a 20 MW;
  • valutare, ove necessario, il potenziale di riscaldamento e raffreddamento efficienti per gli impianti già esistenti, compresa la cogenerazione.

D. Efficienza energetica dei prodotti

1. Piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili 

Nell'ambito del patto per l'industria pulita, il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili punta a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre i costi per le industrie e i consumatori. Il piano prevede la creazione di un mercato europeo dell'efficienza energetica per orientare le imprese verso soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi. Dispone inoltre che i regolamenti dell'UE in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile siano aggiornati al fine di promuovere prodotti più efficienti e duraturi. Tali misure potrebbero consentire di risparmiare fino a 162 miliardi di EUR sulle bollette energetiche entro il 2030.

2. Requisiti di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica 

Nell'UE alcuni prodotti, quali elettrodomestici, caldaie, telefoni, computer o altre apparecchiature elettriche o elettroniche, devono soddisfare requisiti minimi in materia di efficienza energetica. Si tratta dei cosiddetti requisiti di progettazione ecocompatibile.

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile, che sta gradualmente sostituendo la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, e il regolamento sull'etichettatura energetica stabiliscono norme per prodotti sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile stabilisce requisiti per quasi tutte le categorie di beni fisici, quali:

  • migliorare la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti;
  • aumentare le possibilità di manutenzione e ricondizionamento dei prodotti;
  • rendere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;
  • affrontare la presenza di sostanze che impediscono il riutilizzo o il riciclaggio dei prodotti;
  • aumentare il contenuto riciclato;
  • agevolare la rifabbricazione e il riciclaggio dei prodotti;
  • fissare norme sull'impronta di carbonio e sull'impronta ambientale;
  • limitare la produzione di rifiuti;
  • migliorare la disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei prodotti.

Il regolamento introduce altresì i passaporti digitali dei prodotti, nonché norme relative alla distruzione dei prodotti di consumo invenduti e agli appalti pubblici verdi.

Il regolamento sull'etichettatura energetica introduce l'etichetta dell'UE per i prodotti, che utilizza una scala energetica da A a G, al fine di aiutare i consumatori a compiere scelte rispettose dell'ambiente in fase di acquisto dei prodotti.

Governance dell'energia

In virtù del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, gli Stati membri dell'UE devono elaborare piani nazionali decennali per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 e presentare relazioni intermedie ogni due anni. La Commissione europea valuta tali relazioni intermedie e può adottare misure a livello dell'UE per garantirne la coerenza con gli obiettivi generali dell'Unione.

Ruolo del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è sempre stato il principale motore della politica dell'UE in materia di efficienza energetica.

Ha costantemente chiesto obiettivi più ambiziosi e giuridicamente vincolanti e norme più rigorose che vadano oltre le proposte della Commissione europea, tutelando nel contempo gli interessi dei cittadini e delle imprese dell'UE attraverso la riduzione dei costi dell'energia.

Nei recenti negoziati sulla direttiva sull'efficienza energetica, la posizione iniziale della Commissione europea prevedeva una riduzione del 9 % del consumo di energia finale entro il 2030 rispetto alle proiezioni elaborate nel 2020. Il Parlamento europeo ha proposto di aumentare l'obiettivo dell'UE in materia di efficienza energetica ad almeno il 14,5 %. Questa intensa campagna di sensibilizzazione ha portato a un compromesso in base al quale l'obiettivo vincolante è stato fissato all'11,7 %.

Il Parlamento si è inoltre sempre battuto per una transizione da obiettivi indicativi a obiettivi giuridicamente vincolanti e ha promosso soluzioni efficienti sotto il profilo energetico per il riscaldamento e il raffreddamento nonché per ottenere risparmi energetici.

Ha insistito affinché il principio "l'efficienza energetica al primo posto" fosse sancito dalle norme dell'UE come obbligo normativo vincolante, garantendo che l'efficienza sia tenuta in considerazione a tutti i livelli della pianificazione, della politica e degli investimenti in materia di energia. 

Il Parlamento è sempre stato favorevole alla ristrutturazione degli edifici del parco immobiliare dell'UE con le prestazioni peggiori al fine di ottenere notevoli risparmi energetici. Attualmente circa il 40 % di tutta l'energia consumata nell'UE è utilizzato negli edifici e l'80 % di tale energia è utilizzato per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda. 

Durante i negoziati sulla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Parlamento è riuscito a trovare un equilibrio tra la creazione di una norma europea unificata per le classi energetiche degli edifici e il rispetto delle differenze a livello nazionale tra i parchi immobiliari e i consumatori di energia. Ha inoltre sostenuto misure di efficienza energetica, come lo sfruttamento dell'energia solare, nella ristrutturazione degli edifici, l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e l'utilizzo di materiali in legno e di tetti e facciate verdi, promuovendo nel contempo misure di sostegno per combattere la povertà energetica.

Dopo le recenti crisi energetiche, il Parlamento ha invitato la Commissione a sostenere le industrie ad alta intensità energetica nell'adozione di tecnologie pulite e di metodi di produzione efficienti sotto il profilo energetico e ha proposto misure urgenti per far fronte alle conseguenze degli elevati costi dell'energia per le industrie e i cittadini dell'UE. 

La presente nota tematica è stata redatta dal dipartimento tematico Trasformazione, innovazione e sanità del Parlamento europeo. Per maggiori informazioni sull'argomento, si rimanda al sito web della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

 

Valentina Richard-Romei / Matteo Ciucci